Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30180 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LIVIO ANDRONICO 24, presso lo studio dell’avvocato

ROMAGNOLI ILARIA, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MANENTE NATALINO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.L., S.G., S.C.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI 144, presso lo

studio dell’avv. PASSARO Michela, che li rappresenta e difende

unitamente all’avv. ALFREDO ZABEO, giusta mandato e procura speciale

a margine del controricorso;

– controricorrenti –

contro

D.P.L. (OMISSIS), C.S.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.

PISANELLI 4, presso lo studio dell’avv. GIUSEPPE GIGLI, che li

rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 444/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

27.10.09, depositata il 23/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito per i controricorrenti l’Avvocato Alfredo Zabeo che si riporta

ai motivi del controricorso;

udito per i controricorrenti e ricorrenti incidentali l’Avvocato

Giuseppe Gigli che si riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO

che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.

“Il relatore, cons. Adelaide Amendola esaminati gli atti, osserva:

1. B.G. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia L., G. e S.C., D.P.L. e C.S., chiedendo che venisse dichiarato l’avvenuto trasferimento, in suo favore, per effetto di valido esercizio del diritto di riscatto, di un fondo agricolo venduto dai Senigallia ai signori D.P. e C.. Offrì in pagamento la somma di Euro 350.000,00, affermando che era questo il prezzo realmente pattuito dalle parti, in luogo di quello indicato di Euro 470.000,00.

I convenuti si opposero all’accoglimento della domanda.

Il giudice adito la rigettò.

Proposto dal soccombente gravame, la Corte d’appello lo ha respinto in data 27 ottobre 2009/23 febbraio 2010.

2. Avverso tale pronuncia B.G. ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi.

Hanno resistito con due distinti controricorsi L., G. e S.C., D.P.L. e C.S..

3. Il ricorso è soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata, successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall’art. 360 bis, inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a). Esso può pertanto essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. per esservi rigettato.

4.1 Il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ex art. 360 c.p.c., n. 4, per avere il giudice di merito del tutto ignorato il motivo di gravame volto a censurare il mancato espletamento di una consulenza tecnica al fine di accertare l’effettivo valore di mercato del bene oggetto di retratto, è inammissibile alla luce di principio, ripetutamente affermato da questa Corte, e dal quale non v’è ragione di discostarsi, secondo cui il vizio di omessa pronuncia, e la connessa nullità della sentenza per contrasto con l’art. 112 cod. proc. civ., denunciabile ex art. 360 c.p.c., n. 4, si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. civ., sez. un. 18 dicembre 2001, n. 15982; Cass. civ. 11 febbraio 2009, n. 3357, quest’ultima con riferimento proprio a censura relativa a mancata ammissione di una c.tu.).

4.2 Il secondo mezzo, con il quale l’impugnante, deducendo violazione degli artt. 1415, 1417, 2697, 2727, 2729 cod. civ., artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e prospettando vizi motivazionali, censura la negativa valutazione della Corte territoriale in ordine alla prova della simulazione del prezzo di vendita, è, per certi aspetti inammissibile, per altri infondato.

La doglianza è infatti gravemente carente sotto il profilo dell’autosufficienza, posto che richiama il contenuto della perizia di parte senza indicare esattamente in quale fase processuale e in quale fascicolo si trovi la relazione in questione e senza riportarne il contenuto, laddove è assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il ricorrente il quale intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento, di una prova testimoniale, di eseguiti accertamenti tecnici, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto, al fine di permettere alla Corte di effettuare il necessario vaglio di decisività dell’emergenza istruttoria di cui il giudice di merito avrebbe fatto malgoverno (conf. Cass. civ. 28 febbraio 2006, n. 4405;

Cass. civ. 4 settembre 2008).

Sotto altro, concorrente profilo va poi osservato che le critiche, avendo ad oggetto l’esito dello scrutinio della Curia veneziana in ordine alla pretesa simulazione del prezzo di vendita, sono volte a sollecitare una rilettura dei fatti e delle prove preclusa in sede di legittimità. Del resto l’assunto della inidoneità della pattuizione di un prezzo più elevato da quello mediamente praticabile sul mercato a dimostrare la falsità del corrispettivo indicato nell’atto, ben potendo le parti accordarsi in tal senso per molteplici e svariate ragioni, è assolutamente plausibile e convincente.

4.3 Il terzo motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione degli artt. 91 e 112 cod. proc. civ. con riferimento al mancato esame della domanda riconvenzionale dei S., per essere stata la stessa rinunciata, ignora, a tacer d’altro, che la Corte territoriale ha motivato la scelta decisoria adottata in ragione del carattere subordinato della stessa, rispetto all’accoglimento di quella principale, da tanto deducendo che il rigetto dell’una esimeva il Tribunale dallo scrutinio dell’altra. E rispetto a tale ratio decidendi nulla ha opposto l’impugnante”.

Il collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, che non sono in alcun modo infirmate dalle deduzioni svolte nella memoria di parte ricorrente.

Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate, per ciascun gruppo di resistenti, in complessivi Euro 3.200,00 (di cui Euro 3.000,00 per onorari), oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA