Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30180 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. III, 22/11/2018, (ud. 16/10/2018, dep. 22/11/2018), n.30180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13660/2017 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA

32, presso lo studio legale PERROTTA CASAGRANDE, rappresentato e

difeso dagli avvocati MARIO ANZISI, LUCIANO BOCCARUSSO giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 13/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/10/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

R.A. ha proposto ricorso, basato su un unico motivo e illustrato da memoria, avverso il decreto n. 3233/2016, pubblicato il 13 ottobre 2016, con cui il Tribunale di Napoli ha rigettato il ricorso proposto, ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 35-ter, dal R. e volto ad ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al risarcimento dei danni patiti per effetto della detenzione subita in violazione dell’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Il Ministero della Giustizia non ha volto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente il Collegio rileva che il ricorso è inammissibile per plurimi motivi.

2. Va evidenziato che non risulta depositato l’avviso di ricevimento relativo alla notifica, a mezzo del servizio postale, del ricorso all’esame nei confronti del Ministero della Giustizia presso l’Avvocatura Generale dello Stato e il detto intimato non si è costituito.

Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile, in base al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza del 14 gennaio 2008, n. 627, secondo cui “La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in Camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1” (v. in senso conforme anche Cass. 10 aprile 2008, n. 9342; Cass. 23 gennaio 2009, n. 1694; Cass. 21 aprile 2010, n. 9487; Cass. 15 giugno 2010, n. 14421; Cass. 24 giugno 2011, n. 13923; Cass. ord., 8 novembre 2012, n. 19387; Cass. 28 novembre 2014, n. 25285; Cass. 30/12/2015, n. 26108; Cass., ord., 12/07/2018, n. 18361).

3. Il ricorso è inammissibile pure per tardività.

Ed invero il ricorso risulta presentato all’Ufficiale Giudiziario in data 24 maggio 2017 (v. timbro UNEP Napoli in calce al ricorso) e spedito a mezzo posta in data 25 maggio 2017, quindi, ben oltre il termine lungo di sei mesi decorrente dalla data di pubblicazione (13 ottobre 2016) del decreto impugnato che non risulta notificato. Si evidenzia, al riguardo, che la riduzione del termine lungo per proporre ricorso in cassazione e di cui all’art. 327 c.p.c., da un anno a sei mesi si applica ai giudizi instaurati dopo la data dell’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46(4 luglio 2009), ai sensi dell’art. 58 stessa legge, e che il ricorso introduttivo in primo grado è stato depositato il 14 dicembre 2014, come indicato dallo stesso ricorrente a p. 1 del ricorso. Nè rileva, a tale proposito, che, con ordinanza del 28 marzo 2017, il Tribunale di Napoli abbia dichiarato non luogo a provvedere sull’istanza di revoca ex art. 742 c.p.c., presentata dal R., sul rilievo che il decreto poi impugnato in questa sede non è revocabile ma suscettibile di gravame.

4. A quanto precede va aggiunto che, con l’unico motivo, rubricato “Violazione della L. n. 354 del 1973, art. 35 ter, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, il ricorrente lamenta che il Tribunale di Napoli, nel ritenere che la domanda da lui proposta fosse circoscritta al periodo di detenzione trascorso tra il 31 maggio 2006 ed il 15 maggio 2007 presso la Casa circondariale di (OMISSIS), non avrebbe correttamente interpretato le richieste da lui formulate con il ricorso introduttivo, avendo omesso di esaminare i periodi di detenzione intramuraria patiti dal R. dal 15 maggio 2007 a tutto il 4 maggio 2012 indicati nel ricorso introduttivo ed evidenziati anche nelle relazioni depositate dall’Amministrazione convenuta.

Sostiene in particolare in ricorrente di aver formulato richieste anche per il periodo di detenzione dal 15 maggio 2007 al 17 gennaio 2011 presso il Padiglione Salerno stanza 10 della casa circondariale di (OMISSIS) e per il periodo di detenzione dal 17 gennaio 2011 al 4 maggio 2012 presso la Casa circondariale di (OMISSIS).

In memoria il R. deduce che, per mero errore, nella rubrica del motivo del ricorso non è stata indicata la violazione dell’art. 112 c.p.c., che, comunque, si desumerebbe dagli atti di causa, avendo il Tribunale di Napoli omesso di pronunciarsi su una parte della domanda e solo in tale memoria viene riportata la parte introduttiva del ricorso presentato dinanzi al Tribunale di Napoli e le conclusioni rese in tale atto.

4.1. Anche l’unico motivo proposto, così come formulato, è inammissibile, per difetto di specificità, come pure evidenziato dal P.G., non essendo stato riportato nel ricorso per cassazione il tenore letterale del ricorso introduttivo almeno per la parte che rileva in relazione alla lamentata omessa pronuncia e non potendosi rimediare a tanto con la memoria che ha valore meramente illustrativo, pur a voler ritenere che, nonostante il mancato richiamo in ricorso all’art. 112 c.p.c., risulti posta, in sostanza, con l’unico motivo di ricorso, con sufficiente chiarezza la questione dell’omessa pronuncia, quale specifico vizio processuale del decreto impugnato (v. Cass., ord., 22/02/2018 n. 4289, v. anche Cass., sez. un., 24/07/2013, n. 17931).

5. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

6. Non vi è luogo a provvedere per le spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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