Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30180 del 15/12/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 15/12/2017, (ud. 08/11/2017, dep.15/12/2017),  n. 30180

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che M.R. impugnava il provvedimento di diniego dell’Agenzia delle Entrate alla istanza di rimborso delle imposte di registro, ipotecarie e catastali relative ad un atto pubblico di compravendita, intercorso in data 7/10/2003, con altro soggetto privato, avente ad oggetto due lotti di terreno ricadenti in “Zona PIP” del Comune di Surbo, in relazione al quale erano state richieste le agevolazioni di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32, comma 2;

che la Commissione tributaria provinciale di Lecce accoglieva il ricorso dei contribuente e la decisione veniva confermata dalla Commissione tributaria regionale della Puglia, con la sentenza n. 67/24/2013, depositata il 20/3/2013, la quale, nel respingere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, rilevava che condizione necessaria per godere delle agevolazioni, sussistente nel caso di specie, è la destinazione a fini produttivi dell’area, non prevedendo la normativa di riferimento all’epoca vigente alcuna limitazione che potesse farne limitare l’applicazione ai solo soggetti pubblici; che avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui resiste l’intimato contribuente con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il motivo d’impugnazione la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, artt. 27e 32, in relazione al Titolo III della L. n. 865 del 1971, giacchè il Giudice di appello non ha esattamente individuato le condizioni necessarie per fruire del regime di tassazione agevolata previsto dal richiamato D.P.R. n. 601 del 1973 e, segnatamente che il trasferimento riguardi aree che siano state acquisite dai comuni o consorzi di comuni mediante espropriazione, in quanto destinate ad insediamenti industriali in forza di piano regolatore o di programma di fabbricazione, che i relativi atti di cessione in proprietà o di concessione del diritto di superficie a privati o a enti, da parte dei comuni o loro consorzi, siano espressamente finalizzati alla “realizzazione di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale o turistico”, e che insieme all’atto traslativo della proprietà o del diritto di superficie, sia stipulata una convenzione accessoria “per atto pubblico, con la quale vengano disciplinati gli oneri posti a carico del concessionario o dell’acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza”;

che, ai sensi del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32, comma 2, “Gli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della legge indicata nel comma precedente (ovvero la L. n. 865 del 1971) e gli atti di concessione del diritto di superficie sulle aree stesse sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali. Le stesse agevolazioni si applicano agli atti di cessione a titolo gratuito delle aree a favore dei comuni o loro consorzi nonchè agli atti e contratti relativi all’attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo IV della legge indicata nel primo comma”;

che, ai sensi del L. n. 865 del 1971, art. 27, “I comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati possono formare, previa autorizzazione della Regione, un piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi. Le aree da comprendere nel piano sono delimitate, nell’ambito delle zone destinate a insediamenti produttivi dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione vigenti, con deliberazione del consiglio comunale, la quale, previa pubblicazione, insieme agli elaborati, a mezzo di deposito presso la segreteria del comune per la durata di venti giorni, e approvata con decreto del presidente della giunta regionale. Il piano approvato ai sensi del presente articolo ha efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed ha valore di piano particolareggiato d’esecuzione ai sensi della L. 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alla deliberazione del consiglio comunale e al decreto del presidente della giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le norme della L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni. Le aree comprese nel piano approvato a norma del presente articolo sono espropriate dai comuni o loro consorzi secondo quanto previsto dalla presente legge in materia di espropriazione per pubblica utilità. Il comune utilizza le aree espropriate per la realizzazione di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico mediante la cessione in proprietà o la concessione del diritto di superficie sulle aree medesime. Tra più istanze concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici e aziende a partecipazione statale nell’ambito di programmi già approvati dal CIPE. La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici, occorrenti nella zona delimitata dal piano, è a tempo indeterminato; in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore a sessanta anni e non superiore a novantanove anni. Contestualmente all’atto di concessione, o all’atto di cessione della proprietà dell’area, tra il comune da una parte e il concessionario o l’acquirente dall’altra, viene stipulata una convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico del concessionario o dell’acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza”;

che “Le norme in tema di agevolazioni ed esenzioni fiscali, nella specie relative all’imposta di registro in misura fissa e all’esenzione dalle imposte catastali ed ipotecarie previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 32, comma 2, sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di applicazione analogica: pertanto, le cessioni di diritti reali dello IACP (ed ora ATER, che è succeduta per legge allo IACP in tutti i rapporti giuridici), possono fruire del citato regime agevolato solo se i relativi atti sono funzionali alla realizzazione di progetti di edilizia sovvenzionata, di cui al titolo 4 della L. n. 865 del 1971, alla stregua di programmi costruttivi attuati direttamente da enti pubblici, e non anche di edilizia agevolata e convenzionata, di cui al titolo V di quest’ultima legge” (Cass. n. 2925/2013);

che, nella sopra richiamata decisione, la quale si riferisce agli atti e contratti relativi all’attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale, di cui al titolo 4 della L. n. 865 del 1971, e tuttavia esprime un principio valido anche per la fattispecie in esame, questa Corte ha evidenziato che, “essendo le norme sulle agevolazioni ed esenzioni fiscali di stretta interpretazione e non ammettendo esse quindi un’applicazione analogica, “le agevolazioni consistenti nell’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e dell’esenzione dalle imposte catastale e ipotecaria, previste dal D.P.R. 29 settembre 1913, n. 601, art. 32, comma 2, si applicano solo agli atti e contratti relativi all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale previsti al titolo 4^ L. 22 ottobre 1971, n. 865, affidati a istituti autonomi, cooperative edilizie, società con prevalente partecipazione statale, con esclusione di qualsiasi altro programma, sia pure introdotto da altro ente pubblico, quale una regione”;

che, facendo applicazione del principio di stretta interpretazione sopra richiamato, la L. n. 865 del 1971, art. 32, comma 2, allorchè prevede l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali, “per agli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo 3 della L. n. 865 del 1971 e gli atti di concessione del diritto di superficie sulle aree stesse”, vuole limitare il regime agevolativo alle aree espropriate per la realizzazione di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, che il comune può utilizzare o mediante la cessione in proprietà o mediante la concessione del diritto di superficie sulle aree medesime, in entrambi i casi finalizzata alla realizzazione delle suindicate iniziative imprenditoriali, ed accompagnata (“Contestualmente all’atto di concessione, o all’atto di cessione della proprietà dell’area”) dalla stipula della convenzione per disciplinare gli oneri posti a carico del concessionario o dell’acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza;

che, viceversa, la sentenza impugnata individua una sola condizione – per così dire oggettiva – ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali, e cioè che “si tratti di area da destinare a fini produttivi”, circostanza nella specie desunta dalla collocazione dei due lotti di terreno in “Zona PIP” del Comune di Surbo, ed in tal modo amplia inammissibilmente il novero dei soggetti beneficiari dell’agevolazione per interventi sul territorio di natura privata e non pubblica;

che, conseguentemente, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata senza rinvio, ed il ricorso originario del contribuente, per le ragioni esposte, che peraltro esauriscono la materia del contendere, va rigettato;

che l’andamento del processo, ed il progressivo consolidarsi del richiamato indirizzo giurisprudenziale, giustificano la compensazione delle spese dei gradi di merito, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza; che non ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna l’intimato al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.300,00, oltre rimborso spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2017

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