Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3018 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/02/2017, (ud. 15/12/2016, dep.03/02/2017),  n. 3018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15845/2016 proposto da:

B.O.;

– ricorrente –

contro

CASAROSA SRL;

– intimati –

nonchè

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

nonchè

CASAROSA SRL, P. SAS DI M.P., CASAVERDE SRL,

M.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 17/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“1 B.O. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza 17/2015 della Corte di Appello di Firenze depositata l’8.1.2016 in un giudizio in materia di trascrizione.

Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso e ricorso incidentale, mentre le altre parti del giudizio ( P. sas di M.P. & C., Casaverde srl, M.S. e i soci della Casarossa srl) non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

2 Ritiene il relatore che, nella fattispecie, sussistano le condizioni, in relazione all’art. 380 bis c.p.c., per pervenire alla declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 369 c.p.c., perchè il ricorso non risulta depositato nella Cancelleria della Corte, come si evince da apposita certificazione rilasciata il 6.7.2016 ed allegata al fascicolo.

P.Q.M.,

visto l’art. 380 bis c.p.c.;

si propone al Collegio di dichiarare il ricorso improcedibile”;

considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c. e che pertanto il ricorso va dichiarato improcedibile con addebito di spese alla parte soccombente e conseguente inefficacia del ricorso incidentale tardivo dell’Agenzia delle Entrate (v. Sez. U, Sentenza n. 9741 del 14/04/2008 (Rv. 602749; Sez. 6-5, Ordinanza n. 2381 del 04/02/2014 Rv. 629588);

ritenuto che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato improcedibile per cui sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara improcedibile il ricorso; dichiara l’inefficacia del ricorso incidentale e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 1.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, norma dello stesso art. 13 , comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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