Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30179 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. III, 22/11/2018, (ud. 16/10/2018, dep. 22/11/2018), n.30179

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28609/2016 proposto da:

V.N.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FOSSO

DI FIORANELLO 46, presso lo studio dell’avvocato VITO GASPARE GANCI,

che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

V.N.I.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5249/2016 del TRIBUNALE di PALERMO depositata

il 21/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/10/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. CARDINO

Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GIUSEPPE ALESSI per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 3144/11 la Corte di appello di Palermo, Seconda Sezione Penale, ritenuto V.N.O. colpevole del reato di tentato omicidio in danno del fratello Ignazio, condannò, tra l’altro, il primo al risarcimento del danno e, quindi, al pagamento di Euro 10.000 a titolo di provvisionale nonchè alle spese legali liquidate in Euro 2.500,00 per il primo grado ed Euro 1.300,00 per il giudizio di appello, oltre spese generali, IVA e CPA.

Avverso tale sentenza V.N.O. propose ricorso per cassazione.

Nel frattempo tra i fratelli V. fu stipulato un contratto di transazione, in base al quale V.N.O. si impegnò a versare a rate (Euro 2.000,00 alla sottoscrizione della transazione e la restante somma in rate mensili di Euro 500,00) al fratello Ignazio, la somma complessiva di Euro 15.610,11, con riserva di ripetizione in relazione all’esito della sentenza di Cassazione. Al punto 6) di detto contratto fu espressamente previsto che, qualora fosse stata pronunciata dalla S.C. sentenza favorevole ad V.N.O., questi avrebbe sospeso i pagamenti e avrebbe potuto ripetere le somme già versate e che con la sottoscrizione di quella transazione V.I. si impegnava a restituire le somme versate.

La Seconda Sezione Penale di questa Corte, con sentenza n. 1011/2012, annullò con rinvio la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 3144/11.

V.N.O., ritenendo tale sentenza di legittimità avente esito favorevole nei suoi confronti, sospese i pagamenti e chiese la restituzione di quanto già versato (Euro 2.500,00), depositando ricorso per d.i..

Il d.i. immediatamente esecutivo n. 1999/13, emesso dal Giudice di Pace di Palermo nei confronti di V.N.I., fu da quest’ultimo opposto.

Il Giudice di Pace, con sentenza n. 1366/14, accolse l’opposizione ritenendo che la Corte di cassazione, avendo annullato la sentenza impugnata con rinvio, non avesse pronunciato una sentenza favorevole ad V.N.O. tale da far ritenere avverata la condizione risolutiva di cui al contratto di transazione e ritenne, pertanto, che l’opponente non dovesse restituire le somme versate nelle more del giudizio.

L’appello proposto da V.N.O. avverso la sentenza del Giudice di Pace venne rigettato dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 5249/16, pubblicata il 21 ottobre 2016.

Con ricorso basato su due motivi, V.N.O. ha impugnato tale sentenza.

L’intimato V.N.I. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Con O.I. della Sezione Sesta – 3 di questa Corte n. 2769/18, depositata in data 5 febbraio 2018, è stato disposto che il ricorso, in un primo tempo avviato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., sia trattato in pubblica udienza presso questa Sezione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. A prescindere dalla manifesta infondatezza del ricorso proposto (evidenziandosi, in sintesi, a) quanto al primo motivo, che: la Corte di merito ha implicitamente rigettato l’eccezione in relazione alla quale si lamenta omessa pronuncia; comunque, il mezzo in parola non coglie la ratio decidendi della decisione impugnata (fondata sull’intervenuta transazione e non sul titolo esecutivo sentenza); le norme che si assumono violate si riferiscono al procedimento esecutivo laddove, nella specie, la pretesa si fonda sull’intervenuta transazione sottoposta a condizione risolutiva; la sentenza penale rileva non come titolo esecutivo ma in relazione alla clausola contrattuale di cui al punto 6); b) quanto al secondo motivo, che: l’interpretazione del contratto è rimessa al Giudice del merito; in ogni caso, non risultano violati i canoni ermeneutici nè vi sono vizi di motivazione, nei ristretti limiti in cui essi ancora rilevano), preliminarmente il Collegio rileva l’improcedibilità dello stesso.

2.1. Al riguardo deve premettersi che al giudizio di cassazione non è stato esteso il cd. processo telematico ma il ricorrente ha comunque la facoltà di notificare il ricorso alla controparte con modalità telematiche.

Ove scelga di avvalersi di tale facoltà, il ricorrente, effettuata la notifica telematica, è tenuto, dunque, ad estrarre copia cartacea dell’atto notificato e della relata di notificazione, al fine di procedere al suo deposito nella cancelleria della Corte secondo le modalità tradizionali.

La fattispecie trova una precisa regolamentazione nella L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9, commi 1 bis e 1 ter, introdotti, rispettivamente, dal D.L. n. 179 del 2012 (conv. con modificazioni nella L. n. 221 del 2012) e dal D.L. n. 90 del 2014 (conv. con modificazioni nella L. n. 114 del 2014).

Secondo queste disposizioni, qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata – nonchè in tutti i casi in cui si debba fornire la prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche -, l’avvocato estrae copia su supporto analogico (cioè cartaceo) del messaggio di posta, dei suoi allegati (ricorso e relata di notifica) e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna.

Le norme in parola stabiliscono che delle copie estratte su supporto cartaceo destinate ad essere depositate secondo le modalità tradizionali (messaggio pec, ricorso, relazione di notifica, ricevuta di accettazione, ricevuta di avvenuta consegna), l’avvocato deve attestare la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 1985, n. 82, art. 23, comma 1, (cd. Codice dell’amministrazione digitale), a mente del quale le copie su supporto analogico di un documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Quando compie le attestazioni previste dalle disposizioni in esame, l’avvocato acquisisce la qualifica di pubblico ufficiale (L. n. 53 del 1994, art. 6, come modificato dal D.L. n. 179 del 29012, art. 16 quater, comma 1, lett. g), conv. nella L. n. 221 del 2012) e viene dunque sollevato dalla necessità di chiedere, di volta in volta, apposite certificazioni di conformità.

2.3. Nel caso di specie, il difensore si è avvalso della facoltà di notificare il ricorso alla controparte a mezzo di posta elettronica certificata. Egli quindi ha depositato presso la cancelleria di questa Corte tale atto nonchè le copie analogiche della relazione di notifica sottoscritta digitalmente e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna ma non ha provveduto ad attestare, ai sensi dell’art. 23 comma 1, del codice dell’amministrazione digitale, la conformità delle copie analogiche depositate ai documenti informatici da cui sono tratte, così violando il disposto della L. n. 53 del 1994, art. 9,commi 1 bis e 1 ter.

2.4 n deposito dei predetti atti privi della necessaria attestazione di conformità sottoscritta dal difensore prevista dalla L. n. 53 del 1994, art. 9, comma 1 bis, induce a ritenere mancante la condizione di procedibilità stabilita dall’art. 369 c.p.c., comma 1.

2.5. La circostanza assume rilievo perchè gli atti introduttivi di un giudizio d’impugnazione non hanno soltanto lo scopo di instaurare il contraddittorio (come avviene nel primo grado), ma anche quello di introdurre un gravame su una decisione giurisdizionale che – per esigenze di certezza del diritto – può essere sottoposta al vaglio del giudice superiore solo entro termini processuali prestabiliti dal legislatore e rigorosamente perentori.

I termini per l’impugnazione (e lo stesso deve affermarsi per il termine ex art. 370 c.p.c., fissato per contraddire l’impugnazione principale col controricorso) sono sottratti alla disponibilità delle parti e soggetti a verifica ex officio da parte del giudice: conseguentemente, un particolare rigore formale caratterizza gli adempimenti procedimentali volti a dimostrare il dies a quo del termine per impugnare (il deposito della sentenza o la sua notificazione) e il rispetto del dies ad quem dell’atto di impugnazione (la notificazione del ricorso per cassazione o del controricorso, il quale può contenere ricorso incidentale) e, per tale ragione, la sola produzione di copia fotostatica dei predetti atti, mancante della garanzia di autenticità, è stata reputata da questa Corte inidonea a consentire le verifiche officiose del giudice dell’impugnazione “senza che rilevi la mancata contestazione tra le parti della conformità tra copia e originale, non trovando applicazione, nella specie, il disposto dell’art. 2719 c.c., il quale riguarda la diversa questione dell’efficacia probatoria di un documento da valere fra le parti” (in tema, Cass. 18/09/2012, n. 15624; sull’inidoneità della fotocopia a sostituire l’originale, v. anche Cass. 26/05/2015, n. 10784 e Cass. 20/01/2015, n. 870).

2.6. Riguardo alla prova della notificazione con modalità telematica degli atti introduttivi del giudizio di cassazione, si ribadisce che – a norma della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9, comma 1 ter, (il quale concerne “tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1 bis”) – l’avvocato deve provvedere ad estrarre copia su supporto analogico (id est, cartaceo) del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e, poi, ad attestarne la conformità ai documenti informatici da cui le copie sono tratte ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 23, comma 1.

Perciò, per il deposito presso la cancelleria di questa Corte, il procuratore mittente deve formare copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata inviato, degli allegati, e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna e, soprattutto, è tenuto ad attestare la conformità all’originale digitale dei documenti prodotti in formato analogico (Cass. 14/07/2017, n. 17450, in motivazione).

2.7. La necessità che la produzione in copia cartacea del ricorso notificato a mezzo di posta elettronica certificata sia accompagnata dall’asseverazione di conformità, ai documenti informatici da cui sono tratte, delle copie del messaggio pec, dei relativi allegati e delle ricevute di accettazione e conferma, già affermata da questa Corte (Cass. 19/12/2016, n. 26102; v. in tema di controricorso v. Cass. 28/07/2017, n. 18758), è stata ribadita, con l’ordinanza 22/12/2017, n. 30918, dalla Sezione Sesta, nella composizione di cui al paragrafo 41.2. delle tabelle di questa Corte, la quale ha ritenuto che “il deposito in cancelleria di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata, con attestazione di conformità priva di sottoscrizione autografa del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, ne comporta l’improcedibilità rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 369 c.p.c., a nulla rilevando la mancata contestazione della controparte ovvero il deposito di copia del ricorso ritualmente autenticata oltre il termine perentorio di venti giorni dall’ultima notifica, non essendo ammissibile il recupero di una condizione di procedibilità mancante al momento della scadenza del termine per il deposito del ricorso”.

In particolare, nella motivazione della decisione si legge: “Il potere di attestazione dell’avvocato previsto dalla L. n. 53 del 1994, art. 9, comma 1 bis, e successive integrazioni, ha per oggetto: il messaggio di posta elettronica certificata, i suoi allegati (ricorso e relazione di notifica), le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna. Si estende quindi, per espressa previsione normativa, anche agli atti allegati. Se, come nel caso in esame, il ricorso analogico è una mera copia di quello informatico priva della necessaria attestazione di conformità sottoscritta dal difensore, non è idoneo ad integrare quanto richiesto dall’art. 369 c.p.c., comma 1, ed è quindi improcedibile. Le Sezioni Unite hanno infatti affermato che è improcedibile il ricorso per cassazione del quale sia stata depositata, nel termine di venti giorni dalla notificazione, soltanto una copia non autenticata e non già originale… Analogo discorso vale per la relazione di notifica ed il relativo messaggio attestante il tempo della notifica dal quale decorre il termine per il deposito in cancelleria… La giurisprudenza afferma, senza oscillazioni, che l’improcedibilità del ricorso deve essere rilevata d’ufficio senza che sia necessaria un’eccezione della controparte… Nè rileva la mancata contestazione della controparte, in quanto la materia non è nella disponibilità delle parti”. (v. anche Cass. 30/03/2018, n. 7900, in relazione alla problematica analoga della notifica a mezzo pec del controricorso; per il rilievo d’ufficio dell’improcedibilità, senza che sia necessaria un’eccezione di parte v., tra le altre, Cass. 18/09/2012, n. 15624, Cass. 8/10/2013, n. 22914; Cass. 7/02/2017, n. 3132 e, in tema di irrilevanza, in senso contrario, della mancata contestazione della controparte, in quanto la materia non rientra nella disponibilità delle parti v., tra le altre, Cass. 8/10/2013, n. 22914; Cass. 26/05/2015, n. 10784).

2.8. Da ultimo le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 22438 del 24/09/2018, hanno affermato tra l’altro i seguenti principi, così ufficialmente massimati e riportati in Italgiure CED:

“Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 23, comma 2. Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all’originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio”;

“In tema di giudizio per cassazione, ove il ricorso predisposto in originale digitale e sottoscritto con firma digitale sia notificato in via telematica, ai fini della prova della tempestività della notificazione del ricorso, è onere del controricorrente disconoscere, ai sensi della disciplina di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 23, comma 2, la conformità agli originali dei messaggi di PEC e della relata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata dal ricorrente”.

Pur non esaminando la questione dell’improcedibilità del ricorso non nativo digitale, le Sezioni Unite, con la sentenza da ultimo citata hanno, tuttavia, al p. 25 della stessa, osservato che: “Peraltro, in armonia con quanto già complessivamente evidenziato, l’art. 23, comma 2, c. a. d. potrà ben trovare applicazione ai fini della prova della tempestività della notificazione, in riferimento al mancato disconoscimento ad opera del controricorrente dei messaggi di p. e. c. e della relata di notifica depositati in copia analogica non autenticata dalla parte ricorrente, così come, del resto, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato, in più di un’occasione, in riferimento alla produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell’atto processuale spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., in applicazione dell’art. 2719 c.c. (Cass., 27 luglio 2012, n. 13439; Cass., 8 settembre 2017, n. 21003)”.

Si evidenzia che il richiamato art. 23, comma 2, prevede che: “Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l’obbligo di conservazione dell’originale informatico”.

2.9. Orbene, pur tenendo conto dell’orientamento meno rigoroso espresso da ultimo dalle Sezioni Unite, va evidenziato che nella specie l’intimato non si è costituito e che il ricorrente non ha provveduto a depositare, nè all’adunanza in camera di consiglio già tenutasi presso la Sesta Sezione di questa Corte, nè all’udienza di discussione poi fissata, l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica della relata di notifica nonchè della ricevuta di accettazioni e della ricevuta di avvenuta consegna del messaggio relativo al procedimento di notifica del ricorso all’esame.

2.10. Nel caso di specie, pertanto, deve procedersi al rilievo officioso dell’improcedibilità del ricorso, evidenziandosi che non è stata consentita la verifica della tempestività della notifica del ricorso e del suo deposito in cassazione, non essendo stata acquisita la certezza circa la conformità delle copie dei predetti atti agli originali.

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile.

4. Non vi è luogo a provvedere per le spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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