Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30179 del 20/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 20/11/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 20/11/2019), n.30179

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10866-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.P.M., elettivamente domiciliata in ROMA LARGO

SOMALIA 67, presso lo studio dell’avvocato RITA GRADARA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato AMEDEO GRASSOTTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5661/2017 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 02/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/09/2019 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. L’Agenzia delle Entrate propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 5661/17 del 2 ottobre 2017, con la quale la commissione tributaria regionale del Lazio ha ritenuto inammissibile l’appello principale da essa proposto contro la sentenza con la quale la CTP di Roma aveva in parte accolto (con passaggio dalla classe 5 alla classe 3) l’opposizione proposta da B.P.M. avverso avviso di accertamento catastale con revisione di classe e rendita ai sensi del D.P.R. n. 138 del 1998 e della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335. Ciò con riguardo ad un immobile abitativo di cui la stessa era proprietaria in (OMISSIS) (microzona censuaria n. (OMISSIS) – Centro).

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che l’appello dell’agenzia delle entrate fosse tardivo, perchè affidato all’agente postale per la consegna il 18 aprile 2016, a fronte di una sentenza CTP (non notificata) pubblicata il 16 ottobre 2015. Parimenti inammissibile era l’appello incidentale della contribuente, perchè proposto il 7 giugno 2016 ed avente in realtà natura autonoma perchè basato su censura (carenza di motivazione della sentenza CTP) diversa da quella oggetto dell’appello principale (violazione da parte della CTP della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335).

Resiste con controricorso la contribuente la quale ha dichiarato di rimettersi a quanto di giustizia in ordine alla ammissibilità dell’appello avversario, ed ha riproposto – per la sola eventualità di decisione nel merito ex art. 384 c.p.c. – le proprie censure in ordine alla sussistenza dei presupposti per il mantenimento della classe catastale originaria.

p. 2.1 Con l’unico motivo di ricorso l’agenzia delle entrate deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, nonchè dell’art. 327 c.p.c.. Per avere la commissione tributaria regionale dichiarato tardivo l’appello, nonostante che quest’ultimo fosse stato effettivamente consegnato alla Posta il 18 aprile 2016, cadendo però il 16 aprile di sabato; con conseguentemente differimento al primo giorno lavorativo successivo ex art. 155 c.p.c., comma 4.

p. 2.2 Il motivo è fondato.

Il termine di impugnazione in questione (lungo semestrale) veniva a scadere il 16 aprile 2016 (sentenza appellata pubblicata il 16 ottobre 2015), ma questo termine – cadendo di sabato – trovava differimento ex lege al lunedì successivo, appunto il 18 aprile 2016 (ultimo giorno utile).

Stabilisce l’art. 155 c.p.c., commi 3 e 4, applicabile anche al rito tributario, che “Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

La proroga prevista dal comma 4 si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato”.

Si è, in proposito, affermato che: “Il termine per proporre appello deve essere qualificato come termine a decorrenza successiva, con la conseguenza che, ove “il dies ad quem” del medesimo vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato al primo giorno seguente non festivo, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 4, nella nuova formulazione introdotta dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, lett. f), applicabile ai procedimenti instaurati successivamente alla data del 1 marzo 2005″(Cass. 6728/12).

Ne segue, in definitiva, la cassazione della sentenza, con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, la quale espleterà il grado e deciderà anche sulle spese del presente procedimento.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso;

– cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

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