Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30178 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. III, 22/11/2018, (ud. 16/10/2018, dep. 22/11/2018), n.30178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2563-2016 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da

cui è rappresentato e difeso per legge;

– ricorrente –

contro

G.R.;

– intimato –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di LECCE, depositate il

30/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/10/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto proc. n. 12442/2014, rep. n. 3829/15, emesso in data 30 luglio 2015, il Tribunale di Lecce, in accoglimento per quanto di ragione del ricorso proposto, ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 35-ter da G.R. e volto ad ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al risarcimento dei danni patiti per effetto della detenzione subita in violazione dell’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo nel periodo dal 15 giugno 2007 al 30 dicembre 2010, determinati in Euro 9.120,00, ha condannato il predetto Ministero al pagamento, in favore del G., della somma di Euro 2.896,00, oltre accessori, come indicato nella motivazione del detto provvedimento, nonchè alle spese di lite in favore dei procuratori antistatari del ricorrente.

Avverso tale decreto il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi.

L’intimato non ha volto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta violazione degli artt. 2935 e 2947 c.c. nonchè della L. n. 354 del 1975, art. 35-ter in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia rigettato l’eccezione di prescrizione proposta con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni subiti per il periodo di detenzione anteriore al quinquennio a far data dalla proposizione del ricorso, depositato in data 24 dicembre 2014, ed abbia, pertanto accolto la domanda in relazione a periodi anteriori al 9 ottobre 2009, ritenendo il primo Giudice che la responsabilità dell’Amministrazione penitenziaria, configurabile nel caso di specie, discenderebbe dalla violazione di obblighi imposti dalla legge e che il rimedio risarcitorio in parola avrebbe natura indennitaria, considerata la predeterminazione per legge del quantum.

In particolare il ricorrente sostiene che la decisione del Tribunale si baserebbe su due argomenti: 1) la responsabilità dell’Amministrazione discenderebbe da violazione di obblighi imposti dalla legge; 2) il rimedio avrebbe natura indennitaria, considerata la predeterminazione per legge del quantum.

Ad avviso del Ministero, tali argomentazioni non sarebbero condivisibili e al riguardo il ricorrente asserisce che sarebbe dubbio che l’art. 35-ter già indicato abbia introdotto un’azione indennitaria non prevista in precedenza e che l’azione di cui si discute in causa vada, invece, “ricondotta nel modello di cui all’art. 2043 c.c.”. Secondo il Ministero, il rimedio di cui all’art. 35-ter non sarebbe altro che una semplificazione processuale della più generale azione di cui all’art. 2043 c.c..

1.1. Il motivo è infondato alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 11018 dell’8 maggio 2018 secondo cui “Il diritto ad una somma di denaro pari a otto Euro per ciascuna giornata di detenzione in condizioni non conformi ai criteri di cui all’art. 3 della CEDU, previsto dalla L. n. 354 del 1975, art. 35 ter, comma 3, come introdotto dal D.L. n. 92 del 2014, art. 1 conv. con modif. dalla L. n. 117 del 2014, si prescrive in dieci anni, trattandosi di un indennizzo che ha origine nella violazione di obblighi gravanti “ex lege” sull’amministrazione penitenziaria. Il termine di prescrizione decorre dal compimento di ciascun giorno di detenzione nelle su indicate condizioni, salvo che per coloro che abbiano cessato di espiare la pena detentiva prima del 28 giugno 2014, data di entrata in vigore del D.L. cit., rispetto ai quali, se non sono incorsi nelle decadenze previste dal D.L. n. 92 del 2014, art. 1il termine comincia a decorrere solo da tale data” (v., in senso conforme, anche Cass., ord., 3/08/2018, n. 20528).

2. Con il secondo motivo, lamentando violazione della L. n. 354 del 1975, art. 35-ter e dell’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente deduce che il Tribunale, ai fini dell’individuazione dei criteri per il calcolo a disposizione del ricorrente durante la detenzione, avrebbe tenuto conto di uno spazio complessivo nella cella pari a mq. 10,17 “calcolata al netto dei servizi igienici” e che, pertanto, dopo aver escluso che il G. fosse stato trattato in maniera disumana nel periodo in cui aveva condiviso la cella con un numero di detenuti inferiore a due, avrebbe ritenuto sussistente la violazione dell’art. 3 CEDU nei periodi in cui la cella era occupata da tre detenuti. In tal modo, ad avviso del ricorrente, il Tribunale avrebbe ritenuto che nel calcolo della superficie disponibile non si debba tener conto di quella dei servizi igienici annessi alla cella.

Sostiene il Ministero che, se il primo Giudice avesse considerato anche tale ulteriore superficie (pari a circa mq. 1,67), lo spazio a disposizione di ogni singolo detenuto, anche nei periodi di occupazione della cella da parte di tre soggetti sarebbe stato superiore a mq. 3.

Inoltre, a parere del ricorrente, che richiama giurisprudenza della Corte E.D.U., oltre che di legittimità e di merito, ai fini del calcolo dello spazio abitabile minimo da garantire pro capite a ciascun detenuto, dovrebbe essere considerata la superficie tout court della camera di pernottamento senza sottrarre l’area occupata dal mobilio presente nella cella e senza scomputare l’area del bagno privato di pertinenza di detta camera e, con particolare riferimento al mobilio, il calcolo dello spazio a disposizione dei ricorrenti andrebbe effettuato dividendo la superficie della cella per il numero dei suoi occupanti.

Ad avviso del Ministero, non sarebbe, infatti, condivisibile l’orientamento di escludere dal calcolo dello spazio disponibile la superficie degli arredi in quanto si aprirebbe la strada ad una discutibile distinzione tra spazio disponibile e spazio calpestabile non sempre facilmente individuabile e l’accertamento della violazione dell’art. 3 CEDU dipenderebbe da una situazione contingente, ben potendo l’Amministrazione modificare il tipo e il numero degli arredi.

In conclusione il ricorrente sostiene che la violazione dell’art. 3 CEDU non potrebbe “essere piegata ad un mero calcolo ragionieristico dello spazio disponibile all’interno della cella” ma dovrebbe “essere basat(a) su una valutazione globale del trattamento sofferto dal ricorrente durante tutto il periodo della detenzione”; il calcolo dello spazio disponibile dovrebbe “partire da una considerazione unitaria dell’alloggio messo a disposizione del ricorrente (comprendendovi anche il servizio igienico che costituisce una pertinenza annessa alla camera di pernottamento), determinando tale spazio – in linea di prima approssimazione – senza tener conto della superficie occupata dagli arredi fissi e mobili. Solo quando il calcolo al lordo di tale superficie induca il giudicante a ritenere sussistente un’incertezza sulla violazione (segnatamente quando lo spazio disponibile sia compreso tra i 3 e i 4 mq), al fine di sciogliere tale incertezza dovre(bbero) essere presi in considerazione anche gli altri aspetti relativi alla detenzione sofferta dal ricorrente, nei quali dovrebbero rientrare anche la circostanza che lo spazio a disposizione può essere ulteriormente ridotto dalla presenza dell’arredo. Tale circostanza… anzichè rappresentare un elemento costitutivo della fattispecie della violazione dell’art. 3 della CEDU” dovrebbe costituire “un elemento presuntivo idoneo a orientare la decisione del giudicante verso l’affermazione della sussistenza in concreto di tale violazione; ciò sempre che non risultino dagli atti e non siano provati dall’amministrazione elementi che, compensando tale presunzione, inducano a superare tale conclusione” (ad esempio la possibilità di usufruire liberamente di spazi comuni a disposizione dei detenuti durante un apprezzabile periodo di tempo nel corso della giornata).

In tale contesto non assumerebbe, secondo il ricorrente Ministero, particolare rilievo la questione relativa al calcolo dello spazio occupato dal mobilio all’interno della camera di pernottamento se la presenza del mobilio non abbia impedito al detenuto di muoversi liberamente nello spazio restante.

2. Il motivo è infondato.

Con riferimento allo spazio minimo da assicurare a ciascun detenuto, questa Corte, in sede penale, ha più volte avuto modo di affermare che, ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo inframurario, pari o superiore a tre metri quadrati, da assicurare a ogni detenuto affinchè lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall’art. 3 della Convenzione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, così come interpretato dalla conforme giurisprudenza della Corte EDU in data 8 gennaio 2013 nel caso Torreggiani c. Italia, dalla superficie lorda della cella deve essere detratta l’area occupata dagli arredi (Cass, Sez. 1, pen., n. 5728 del 19/12/2013, dep. il 5/02/2014, imp. Berni).

E’ stato pure di recente evidenziato che “la citata decisione della Corte EDU ha precisato che l’art. 3 della Convenzione, nel sancire il divieto, fra l’altro, di pene o trattamenti inumani o degradanti, non ha tipizzato le condotte integratrici della violazione del divieto…., in corrispondenza, l’art. 27 Cost., comma 2, prescrivendo che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, non ha stabilito alcuno specifico canone per la determinazione dei trattamenti vietati. Con particolare riguardo agli spazi intramurali, la L. n. 354 del 1975, art. 6, commi 1 e 2, stabilisce che i locali nei quali si svolge la vita dei detenuti devono essere di ampiezza sufficiente e che i locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti, mentre il D.P.R. n. 230 del 2000, art. 6 nemmeno fissa alcuno standard o parametro metrico in ordine alle dimensioni dei locali destinati al soggiorno dei detenuti ed alle celle di pernottamento.

In tale cornice, considerati anche i criteri elaborati dal Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti disumani o degradanti (abbreviato in CPT), la giurisprudenza della Corte EDU ha dunque fissato canoni particolari in funzione di specifici standard dimensionali inerenti alla superficie degli spazi inframurari, indicando in tre metri quadrati lo spazio minimo utile al fine di garantire un’adeguata possibilità di movimento del soggetto recluso nello spazio detentivo, per cui in tale standard non devono essere inclusi gli arredi fissi, in ragione dell’ingombro che essi determinano: è questo l’esito dell’elaborazione giurisprudenziale correlata alla funzione che la nozione dello “spazio minimo vitale” assolve nel quadro della complessa ricostruzione dei parametri di un trattamento carcerario tale da poter essere considerato conforme ai contenuti dell’art. 3 CEDU.

A specificazione pratica della verifica della sussistenza del fissato standard, va ricordato poi che, come pure affermato dalle Sezioni civili di questa Corte, essa comporta la necessità di escludere dal computo, oltre ai servizi igienici, quelle superfici occupate da arredi fissi e, comunque, da strutture tendenzialmente fisse, non invece dagli altri arredi facilmente amovibili, così da stabilire l’effettività della libertà di movimento in esso della persona reclusa” (Cass., Sez. 1, pen., n. 44433 del 19/04/2017, dep. il 26/09/2017, Aricò).

Questa Corte anche in sede civile ha affermato che, in tema di risarcimento del danno L. n. 354 del 1975, ex art. 35-ter, comma 3, lo Stato incorre nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti nei confronti di soggetti detenuti o internati, stabilito dall’art. 3 della CEDU, così come interpretato dalla conforme giurisprudenza della Corte EDU, quando, in una cella collettiva, il detenuto non possa disporre singolarmente di almeno 3 mq. di superficie, calcolati detraendo l’area destinata ai servizi igienici e agli armadi appoggiati, o infissi, stabilmente alle pareti o al suolo ed anche lo spazio occupato dai letti, che riducono lo spazio libero necessario per il movimento, senza che, invece, abbiano rilievo gli altri arredi facilmente amovibili, come sgabelli o tavolini (Cass. 20/02/2018, n. 4096 e Cass., ord., 7/12/2017, n. 29323; v. anche Cass., pen., 10/05/2017, n. 22729 e Cass., pen., 26/05/2017, n. 41211).

Nella specie, peraltro, si evidenzia che, nel motivo all’esame, non è neppure precisata la superficie occupata da armadi e pensili, cui fa riferimento il decreto impugnato, nè è indicata la superficie occupata dai letti e dagli altri arredi fissi, essendosi il Ministero limitato a rappresentare che, tenendo conto del servizio igienico, nel periodo di detenzione con altri due detenuti il G. avrebbe avuto a disposizione 3 mq., sicchè, sul punto, il mezzo all’esame risulta pure generico. Va, inoltre, posto in rilievo che il Tribunale ha comunque tenuto conto, nella sua valutazione, fondata su un accertamento in fatto, non censurabile in questa sede, della fruizione di illuminazione naturale artificiale e di aerazione nella camera detentiva e nel bagno, dell’erogazione dell’acqua calda, del riscaldamento degli ambienti, della distribuzione dei necessari prodotti per l’igiene e della possibilità della permanenza all’aperto o nei locali comuni per lo svolgimento di attività ricreative, come dettagliatamente indicato a p. 6 del decreto impugnato.

3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

4. Non vi è luogo a provvedere per le spese del presente giudizio gi di legittimità, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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