Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30177 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. III, 22/11/2018, (ud. 12/10/2018, dep. 22/11/2018), n.30177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25438-2016 proposto da:

M.R., in proprio e nella qualità di erede di

P.M.C. e M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

AUGUSTO IMPERATORE, 22, presso lo studio dell’avvocato CARLO ORAZI,

che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, in persona del Direttore Generale

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76,

presso lo studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

MA.CL., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO

18 presso lo studio dell’avvocato DANILO LUSSO che lo rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

PA.EL.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4061/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

Fatto

RITENUTO

che:

1. M.R. in proprio ed in qualità di erede della madre P.M.C., deceduta nelle more del giudizio, affidandosi a sette motivi e memoria ex art. 380bis c.p.c., ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma che, riformando parzialmente la pronuncia del Tribunale, aveva ridotto la somma oggetto di condanna per il risarcimento dei danni subiti a seguito delle lesioni (con protratta invalidità temporanea) e del successivo decesso del padre M.R., conseguenti al sinistro stradale di cui era stata accertata l’esclusiva responsabilità del conducente del veicolo antagonista. La Corte aveva altresì dichiarato che egli era tenuto alla restituzione di quanto percepito in eccesso in esecuzione alla sentenza di primo grado.

2. Gli intimati hanno resistito con controricorso e la compagnia di assicurazioni anche con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di nullità prospettata dalla Vittoria Assicurazioni Spa, fondata sul rilievo che il ricorso è stato notificato in tre diverse date e differenti versioni, tutte contenenti omissioni che ne avrebbero inficiato la complessiva validità.

1.1 Il rilievo è infondato.

Si osserva, infatti, che i vizi denunciati (v. ipotesi a), b) e c) indicate a pag. 6 del controricorso) concernenti, per lo più, la non esatta indicazione del numero di registrazione della sentenza impugnata, hanno carattere formale: gli atti notificati contengono, infatti, gli elementi idonei a consentire l’individuazione dell’indicazione mancante e, cioè, l’organo giudicante che aveva emesso la decisione, la data di pubblicazione della sentenza, il numero di ruolo generale della causa di merito che era stata decisa e della sentenza di primo grado che era stata riformata, nonchè le parti del giudizio: ciò consente di considerare mere irregolarità sia l’omissione denunciata sia il palese lapsus nella indicazione del soggetto assistito in ragione del fatto che esse non risultano idonee a pregiudicare il diritto di difesa che, infatti, è stato compiutamente esercitato dalla compagnia intimata con il proprio controricorso.

Per quanto riguarda la data di conferimento della procura speciale, si osserva che la stessa risulta correttamente apposta (9.11.2016).

2. Tanto premesso, si osserva quanto segue.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2907 c.c., artt. 329,346 e 112 c.p.c.: lamenta che per la rideterminazione del quantum risarcitorio, la Corte d’appello aveva applicato le tabelle del Tribunale di Milano e non quelle del Tribunale di Roma cui si era riferito il giudice di primo grado, nonostante che mancasse, sulla specifica questione, una corrispondente censura.

2.2. Con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.: assume che l’applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano era condizionata, in base alla giurisprudenza di questa Corte, dalla tempestiva produzione in giudizio delle stesse, incombente del quale gli appellanti non si erano fatti carico.

2.3. Con il terzo motivo, lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ed, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa valutazione di un fatto decisivo per la controversia: censura il ricalcolo del danno biologico della vittima del sinistro, poi deceduta, con riferimento all’80% dell’invalidità permanente: assume che la Corte aveva erroneamente ritenuto che il M. avesse mantenuto nel periodo di sopravvivenza capacità interattive e di vita di relazione che la consulenza di parte prodotta aveva smentito, ragione per cui il grado di invalidità al quale doveva essere commisurato il risarcimento era pari al 95%.

2.4. Con il quarto motivo, ancora, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e l’omessa valutazione di un fatto decisivo per la controversia oggetto di discussione fra le parti: lamenta che la Corte d’Appello, nella quantificazione del danno biologico del M., aveva erroneamente dichiarato che la vittima all’epoca del sinistro avesse 76 anni, applicando lo scaglione previsto per tale età nelle tabelle milanesi, mentre era incontestato che alla data dell’incidente ((OMISSIS)) egli, nato il (OMISSIS), avesse (OMISSIS) anni: la liquidazione che era scaturita da tale calcolo era, dunque, erronea e per lui sfavorevole.

2.5. Con il quinto motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043,2056 e 2059 c.c. e l’omessa valutazione di un fatto decisivo per la controversia: si assume che la Corte, dopo aver statuito che la determinazione del danno era collegata non più alla speranza di vita ma alla sua durata effettiva, doveva ridurre di 1/3 la somma computata, mentre aveva riproporzionato la condanna di due terzi, errando e calcolando un importo minore di quello spettante in termini di motivazione.

2.6. Con il sesto motivo, ancora, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e l’omessa valutazione di un fatto decisivo per la controversia in quanto la Corte territoriale aveva apoditticamente ridotto la somma riconosciuta a titolo di lucro cessante senza esaminare e dare conto della prove documentali versate in atti.

2.7. Con il settimo motivo, infine, lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043,2056 e 2059 c.c. e l’omessa valutazione di un fatto decisivo per la controversia in quanto i giudici d’appello non avevano accolto l’impugnazione incidentale sul danno esistenziale e sul danno per perdita parentale ritenendo che la prima voce costituisse una duplicazione del danno morale e che la seconda fosse priva di riscontri probatori: assume, al riguardo, che non era stata attribuita alcuna rilevanza allo stravolgimento della vita conseguente alla perdita del genitore, determinando con ciò un incolmabile vuoto risarcitorio.

3. I primi due motivi devono essere esaminati congiuntamente per la stretta connessione logica.

3.1. Essi sono entrambi infondati.

Si osserva infatti che la Corte territoriale, nell’accogliere la censura proposta sulla quantificazione del danno – specificamente ricondotta all’assenza di un parametro di riferimento espressamente adottato – ha operato un complessivo ricalcolo delle poste risarcitorie e, a tal fine, ha adottato legittimamente il parametro tabellare indicato dalla giurisprudenza di questa Corte come idoneo a garantire l’uniformità sul territorio nazionale, “salvo che non sussistano, in concreto, circostanze idonee a giustificarne l’abbandono” (cfr. Cass. 12408/2011).

3.2. La ratio del motivo d’appello proposto – fondata proprio sull’assenza di un riferimento tabellare – richiedeva alla Corte una verifica del conteggio formulato dal primo giudice ed un nuovo computo sulla base delle critiche avanzate, conteggio che, rielaborato d’ufficio in assenza di diverse indicazioni contenute nella sentenza appellata, non poteva che essere riferito al parametro condiviso dalla giurisprudenza di legittimità che nelle more della controversia si era andata a consolidare (il giudizio d’appello risulta iniziato nel 2006 e concluso nel 2016): la decisione impugnata, pertanto, prescinde legittimamente sia dalla espressa indicazione dell’appellante di “quali tabelle adottare” sia dalla produzione in giudizio di esse, dovendosi, al riguardo, precisare che è manifestamente infondato l’assunto secondo cui esse costituiscano una “prova” nell’ambito del giudizio, rappresentando invero un parametro equitativo che il giudicante è tenuto ad applicare ed al quale deve conformarsi anche in assenza di una specifica richiesta sia nei casi in cui, come quello in esame, la decisione d’appello dia riscontro ad una motivata censura concernete la quantificazione del danno e fondata sull’assenza di una comprensibile motivazione sui criteri di equità (o sul parametro tabellare adottato) sia quando contenga la riforma di una sentenza che abbia del tutto respinto la domanda risarcitoria.

3.3. Rimane fermo che, anche in tali casi, l’applicazioni delle tabelle milanesi potrà subire deroga ove sussistano circostanze idonee a discostarsene, in funzione dell’applicazione del principio secondo cui la riparazione del torto deve essere “giusto e pieno” e debba pertanto escludere sia duplicazioni che vuoti risarcitori.

4. Il terzo motivo, concernente la contestazione della percentuale di invalidità permanente (80%) alla quale la Corte territoriale si è riferita per ricalcolare il danno biologico subito dal padre del ricorrente M.G. è inammissibile.

Con esso, infatti, viene introdotta una censura nuova, mai proposta nel giudizio d’appello in quanto sulla percentuale di invalidità residuata dopo i ricoveri ed adottata, come riferimento per la quantificazione, anche dal primo giudice, non risulta esserci stata contestazione.

Nè, in termini di autosufficienza, il M. ha riportato nel ricorso le censure proposte sulla specifica questione, limitandosi ad osservare che il consulente di parte, di cui si era avvalso nel giudizio di primo grado, aveva indicato una invalidità permanente di misura superiore (95%).

Il motivo, dunque, non può trovare ingresso in sede di legittimità in quanto introduce per la prima volta, inammissibilmente, nuove contestazioni.

5. Il quarto motivo è parzialmente fondato.

La Corte territoriale, infatti, nella quantificazione della invalidità permanente e del danno biologico riportato da M.G., nato il (OMISSIS), ha applicato le tabelle del Tribunale di Milano, “sul presupposto dell’aspettativa di vita di una persona che all’epoca del sinistro aveva (OMISSIS) anni” (cfr. pag. 7 sentenza) ed affermando che le sue condizioni si erano stabilizzate il 26.9.2001 e cioè a distanza di un anno dall’incidente, occorso il (OMISSIS).

5.1. Al riguardo, si osserva che la statuizione è erronea e contraddittoria in quanto risulta incontestato che il danneggiato, all’epoca del sinistro, aveva (OMISSIS) anni, circostanza dalla quale non può che derivare un computo del danno biologico residuato a lui più favorevole: la sentenza, pertanto, sul punto deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale per una nuova quantificazione.

6. Il quinto motivo, sempre in punto di determinazione del quantum, è inammissibile.

La censura proposta, infatti, non coglie la ratio decidendi della decisione che, pur contenendo una imprecisione sintattica, è, nella sostanza, corretta.

I giudici d’appello, infatti, hanno affermato che l’importo spettante al M. iure aereditatis doveva essere ridotto, alla luce della circostanza che il danneggiato era deceduto venti mesi dopo il sinistro: sulla base di tali premesse, hanno provveduto a riproporzionare la somma dovuta al danneggiato a titolo di danno biologico per invalidità permanente con riferimento al periodo di vita effettivamente vissuta, in ragione del fatto che il calcolo contenuto nelle tabelle è formato sulla base di coefficienti riferiti all’aspettativa di vita media dell’individuo e che, nei casi in cui tale riferimento risulta concretamente contraddetto dalla certezza dell’evento morte sopraggiunto prima di tale età, “alla valutazione probabilistica connessa con l’ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato va sostituita quella del concreto pregiudizio effettivamente prodottosi, cosicchè l’ammontare del danno biologico che gli eredi del defunto richiedono “iure successionis” va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva, pur tenendo conto del fatto che nei primi tempi il paterna d’animo è più intenso rispetto ai periodi successivi (cfr. Cass. 19057/2003; Cass. 2297/2011).

6.2. Nel caso di specie, tenuto conto dell’arco temporale di concreta sopravvivenza del padre del ricorrente in rapporto a quello che le tabelle prendono come riferimento, si ritiene che la Corte territoriale, nel determinare il quantum in Euro 196.578,00, si sia correttamente attenuta ai principi sopra richiamati, riferibili alla proporzione di 1/3 della somma quantificabile senza la premorienza, tale essendo l’unico conteggio rispondente alla logica sopra descritta coniugata con il principio di equità, pure enunciato (cfr. pag. 7 terzultimo cpv); e che laddove, nelle premesse del ricalcolo, ha affermato che la somma doveva essere opportunamente ridotta “alla misura che si stima equa di 2/3 proprio alla luce della circostanza che il M. è deceduto venti mesi dopo il sinistro”, intendesse affermare che l’importo andasse opportunamente ridotto “della misura che si stima equa dei due terzi”, unica proporzione concretamente rispondente al consolidato principio di diritto sopra richiamato con riferimento al rapporto fra i venti mesi di concreta sopravvivenza ed il restante periodo di speranza di vita al quale sono riferite le tabelle.

6.3. Pertanto la censura non trova coerenza rispetto alla statuizione dei giudici d’appello che, pur connotata da una imprecisione sintattica, ha tuttavia applicato correttamente i consolidati principi affermati da questa Corte sulla specifica questione.

7. Il sesto motivo, riguardante la riduzione del lucro cessante, è infondato.

La censura critica la motivazione sia per erronea valutazione delle prove che per omesso esame di un fatto decisivo per la controversia.

Invero, il fatto storico sulla scorta del quale la somma liquidata è stata ritenuta eccessiva risulta valutato dalla Corte territoriale che ha, sia pur succintamente, motivato con riferimento al materiale probatorio raccolto ed alla luce della dirimente circostanza rappresentata dall’età del ricorrente (cfr. pag. 8, penultimo ed ultimo cpv. della sentenza impugnata).

La motivazione resa, dunque, risulta non irragionevole e fondata sulle emergenze processuali e sfugge alla censura proposta in quanto le norme che si assumono violate risultano rispettate attraverso argomentazioni che rientrano nel perimetro di sufficienza costituzionale (cfr. Cass. 8053/2014).

8. Infine, anche il settimo motivo – con il quale si censura il rigetto dell’impugnazione incidentale proposta sul mancato riconoscimento del danno esistenziale e del danno per perdita parentale – è infondato.

Infatti, la Corte territoriale, evidenziando le conseguenze sul piano affettivo e relazionale della grave perdita subita da parte dei congiunti, ha liquidato il danno non patrimoniale da loro complessivamente patito riferendosi alle tabelle di Milano (v. pag. 8 primo e secondo cpv sentenza): in tal modo attraverso una corretta individuazione del range in esse fissato ha determinato la somma dovuta nella misura di Euro 170.000,00 per ciascun erede.

8.1. Il ricorrente, nel contestare la statuizione, ha richiamato un arresto di questa Corte (Cass. 8828/2003) che risulta, invero, definitivamente superato da orientamenti più recenti, ormai consolidati, attestati sull’opposta interpretazione: è stato infatti chiarito che “ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, costituisce indebita duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale – non altrimenti specificato – e del danno da perdita del rapporto parentale, poichè la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita, e quella che accompagna l’esistenza del soggetto che l’ha subita, altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ma unitariamente ristorato” (cfr. Cass. 25351/2015; Cass. 21060/2016 ed ancor prima Cass. SSUU 26972/2008).

8.2. La censura proposta chiede il riconoscimento del danno esistenziale e del parentale come pregiudizio ulteriore rispetto alla somma già liquidata per il danno non patrimoniale da perdita del congiunto sulla base delle tabelle milanesi: ma, in mancanza di qualsiasi allegazione (e prova) concernente fattori specifici che possano condurre ad una maggiore quantificazione, assume una mera portata semantica che si risolve, nella sostanza, nella istanza di duplicazione di una posta risarcitoria già liquidata.

8.3. Il motivo, pertanto, deve essere rigettato.

9. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, per quanto di ragione, limitatamente al quarto motivo, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione per il riesame della controversia in relazione alla specifica questione in esso prospettata.

La Corte deciderà anche in ordine alla spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte,

accoglie il quarto di ricorso, dichiara inammissibile il terzo e rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile, il 12 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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