Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30177 del 15/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 30177 Anno 2017
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: DE MASI ORONZO

ORDINANZA
sul ricorso 16461-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

FEL MA R SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
2017
2682

VIRGINIO ORSINI, 19, presso lo studio dell’avvocato
PAOLO MELCHIONNA, che lo rappresenta e difende;

controricorrente

avverso la sentenza n. 116/2011 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 17/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 15/12/2017

consiglio del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO
DE MASI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso, cassazione della sentenza con rinvio.

RITENUTO

che l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza n. 116/37/11,
depositata il 17/5/2011, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, su
ricorso di FEL.MA.R. s.r.I., ed in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto
integralmente il ricorso della contribuente avverso l’avviso di liquidazione con cui
veniva rettificato dall’Ufficio il valore di aree fabbricabili oggetto di compravendita,

registro, ipotecaria e catastale dovute;
che la Commissione Tributaria Regionale, dopo aver dato conto dei motivi di gravame
formulati dalla contribuente, la quale aveva visto in prime cure ridotto in misura del
15 per cento il valore delle aree accertato dall’Ufficio, misura da quest’ultimo
proposta in sede di accertamento con adesione, affermava che l’avviso di rettifica
impugnato è illegittimo per carenza di motivazione;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui
resiste la contribuente con controricorso;
che il P.G. conclude per l’accoglimento del ricorso;

CONSIDERATO

con il primo motivo si deduce il vizio di omessa motivazione circa un fatto controverso
e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo ratione temporis
applicabile), giacché la CTR ha omesso di indicare, nella impugnata sentenza, gli
elementi da cui ha desunto il proprio convincimento, per cui la decisione si regge su
una motivazione solo apparente;
che con il secondo motivo si deduce subordinatamente la nullità della sentenza per
violazione dell’art. 112 c.p.c., e dell’art. 57, D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione
all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, giacché la CTR si è pronunciata sulla “carenza di
motivazione” dell’avviso impugnato, laddove le censure della contribuente investivano
piuttosto il merito dell’accertamento di maggior valore delle aree compravendute;
che, preliminarmente, va disattesa l’eccezione di tardività del ricorso per cassazione,
che si basa sulla

affermazione dell’intimata secondo cui, ai sensi degli artt. 327

(testo ante riforma 2009) e 149

c.p.c., l’ultimo giorno utile per proporre

l’impugnazione fosse il 2 luglio 2012, e che la notifica dell’atto a mezzo del servizio
postale si è perfezionata non con la sua consegna all’Ufficio postale in tale data, Come

dichiarato dalle parti nell’atto quale prezzo, e recuperate le maggiori imposte di

comprovato dal timbro-datario apposto in calce ad esso, ma soltanto con la
ricezione, avvenuta il successivo 5 luglio 2012, non essendosi la difesa erariale della
ricorrente avvalsa, per la notificazione, dell’ufficiale giudiziario, e cioè di una
modalità che prevede un diverso meccanismo di computo del dies ad quem non
riprodotto nella L. n. 69 del 2009;
che, questa Corte, in materia di notificazioni, ha avuto occasione di precisare che
“l’art. 55, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, consente all’Avvocatura dello

della legge 21 gennaio 1994, n. 53, e prescrive che a tal fine ciascuna Avvocatura
distrettuale e l’Avvocatura centrale si dotino di un apposito registro cronologico,
conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente. Ne consegue che, mancando
una previsione di specifiche modalità di esecuzione delle notifiche a mezzo servizio
postale, si applica la legge 21 gennaio 1994, n. 53, il cui art. 3, comma 3, rinvia, per il
perfezionamento della notificazione, agli artt. 4 e seguenti della legge 20 novembre
1982, n. 890 e, pertanto, nel caso di notificazione effettuata dal difensore della parte
a mezzo servizio postale, essa si ha per eseguita alla data di spedizione del piego, da
comprovare mediante prova documentale dell’avvenuta esecuzione delle formalità
presso l’ufficio postale.” (Cass. n. 3811/2014);
che, inoltre, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002,
quale ha dichiarato la illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149
c. p. c. e dell’art. 4, comma terzo, L. n. 890 del 1982, nella parte in cui prevede che
la notificazione di atti a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di
ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente di consegna
dell’atto all’ufficiale giudiziario, deve ritenersi operante nell’ordinamento vigente,
secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n.
13970/2004, “un principio generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di
trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro
un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento
dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario, che funge da tramite necessario del
notificante nel relativo procedimento (sulla base di tale principio le SS.UU. hanno
ritenuto tempestiva la notificazione a mezzo posta di un ricorso per cassazione, per la
quale la spedizione all’Avvocatura Generale dello Stato, titolare della rappresentanza
tecnica nel giudizio in cassazione, era avvenuta entro il termine per l’impugnazione).”;
che la censura svolta nel primo motivo d’impugnazione è fondata e merita
accoglimento;
2

Stato di eseguire le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi

che la ricorrente

lamenta la mancata esposizione, nella sentenza della CTR, delle

ragioni che hanno indotto il giudice del gravame ad aderire alla tesi avanzata dalla
società contribuente, disattendendo le questioni prospettate dall’Ufficio, rilevando
come non possa essere considerata “motivazione” la mera adesione acritica alle tesi
prospettate dalla parte privata, con conseguente nullità della sentenza, ai sensi
dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4;
che, come questa Corte ha già avuto occasione di affermare, deve ritenersi affetta da

priva della esposizione dei motivi, in fatto e in diritto, sui quali la decisione si fonda,
non potendo essere considerata motivazione la mera adesione acritica alla tesi
prospettata da una delle parti ( Cass. n. 12542/2001), principio che tanto più vale nel
caso di specie sol che si consideri che tale tesi non risulta nemmeno compitamente
enunciata nel provvedimento;
che, infatti, non costituisce “motivazione” della sentenza, il mero richiamo alla difesa
di una delle parti, dovendo il giudice fornire, anche sinteticamente, le ragioni
per le quali la tesi condivisa è preferibile alla tesi avversaria, in quanto frutto di
autonoma valutazione, sussistendo in caso contrario la nullità della sentenza per
carenza di motivazione (Cass. n. 10033/2007);
che la CTR riferisce, correttamente, l’oggetto della controversia alla “valutazione dì
due aree edificabili site nel Comune di Ciampino”, il cui valore, ai fini delle imposte di
registro, ipotecaria e catastale, è stato dall’Ufficio “elevato da C 720.000 a C
1.887.000 utilizzando il merito (rectius metodo) sintetico comparativo con raffronto a
tre terreni individuati come rappresentativi”, ma si limita poi a riportare le censure
della contribuente articolate sulle seguenti circostanze: “i terreni posti a confronto
non sono confrontabili con quelli oggetto di valutazione, sia per coefficiente
edificatorio che risulta maggiore sia perché appartiene a zone diverse da quelle dei
terreni in questione (D2) e quindi soggette a vincoli di minore impatto che ne
accrescono il valore, le valutazioni poste a raffronto sono contraddittorie in quanto un
terreno ha indice edificatorio triplo rispetto ad un altro che avrebbe minore valore, ed
infine, la “perizia giurata depositata nel primo gravame” dalla contribuente non è
“generica” essendo “supportata da planimetrie e documentazione del Comune di
Ciampino”;
che, dunque, non solo non viene riportato il contenuto argomentativo dell’atto di
impugnazione cui la sentenza fa rinvio, ma difetta qualsivoglia indicazione, seppur

3

nullità assoluta la sentenza della commissione tributaria regionale che risulti del tutto

sintetica, delle ragioni per le quali si è ritenuto di condividere la tesi prospettata nel
gravame della contribuente, piuttosto che quella esposta dall’Agenzia delle Entrate;
che la CTR motiva

“per relationem”,

mediante la mera adesione all’atto

d’impugnazione, rendendo impossibile di apprezzare l’iter logico posto a fondamento
della decisione di appello, e di verificare le autonome ragioni che hanno indotto il
giudice di secondo grado a fare propria la tesi dell’ appellante, non risultando svolta
alcuna disamina dei motivi di impugnazione e delle contrapposte ragioni dell’Ufficio,

che ha condotto ad un sostanziale sovvertimento della decisione di primo grado
(Cass. n.16736/2007, Cass. Ss. Uu. n. 8053/2014);
che, in conclusione, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla
medesima CTR, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del
giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e
rinvia la causa innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa
composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’ 8 novembre 2017.

cosa che rende impossibile ogni controllo sull’esattezza e logicità del ragionamento

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