Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30175 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. III, 22/11/2018, (ud. 05/10/2018, dep. 22/11/2018), n.30175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6002/2017 proposto da:

D.R.D., elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE CLODIO 56

QUARTO PIANO INT. 8, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

BONACCIO, rappresentato e difeso dall’avvocato ALDO VALENTINI giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo legale rappresentante

pro tempore Rag. C.C., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CESCENZIO 8 presso lo studio dell’avvocato CATERINA

PRINCIPATO, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO SQUILLACE

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

V.T., SOC ADRIATICA DI V. E P. SRL, UNIPOLSAI

ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 32/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 05/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/10/2018 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza del 27 ottobre 2014 il Tribunale di Pesaro, sezione distaccata di Fano, accertava la responsabilità di un sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS) nella misura del 70% in capo all’attore D.R.D. e nella misura del 30% in capo al convenuto V.T., conseguentemente decidendo sulle rispettive domande risarcitorie proposte – la principale e la riconvenzionale – anche nei confronti delle rispettive compagnie assicuratrici Unipol Assicurazioni S.p.A. e Vittoria Assicurazioni S.p.A..

Avendo il D.R. proposto appello principale, cui aderiva la sua compagnia assicuratrice Unipol Assicurazioni S.p.A. che proponeva anche appello incidentale, ed essendosi costituita resistendo Vittoria Assicurazioni S.p.A., la Corte d’appello d’Ancona, con sentenza del 5 settembre 2016, in parziale riforma, dichiarava responsabili al 50% ciascuno dei due coinvolti, rideterminando quindi il risarcimento e rigettando l’appello incidentale.

Ha presentato ricorso il D.R., articolandolo in tre motivi. Si è difesa con controricorso Vittoria Assicurazioni S.p.A. Il ricorrente ha pure depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1 Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto discusso e decisivo.

Il giudice d’appello, pur dando atto che fu accertato che il V. aveva continuato la svolta per cui aveva violato la precedenza nonostante avesse avvistato la moto guidata dal D.R. – il V. conduceva un camion -, non avrebbe tenuto conto del fatto che la rinuncia a continuarla “avrebbe evitato la collisione”, come rimarcato dalla consulenza tecnica d’ufficio. Vengono riportati i passi tratti da quest’ultima e si argomenta sulla dinamica del sinistro, adducendo che, se il V. avesse rinunciato a proseguire la svolta, l’attuale ricorrente sarebbe soltanto “scivolato a terra riportando al massimo qualche escoriazione”.

1.2 In effetti, non corrisponde al vero l’asserto che il giudice d’appello non abbia considerato anche il fatto che il V. avrebbe potuto rinunciare alla svolta che aveva cominciato a compiere, in quanto a pagina 7 della motivazione dell’impugnata sentenza si rinviene il seguente passo: “…una volta accertato che il V. ha continuato la svolta nonostante l’avvistamento della moto, pur avendo la possibilità di rinunciare a completare la manovra di svolta, deve ritenersi violato l’obbligo di precedenza con univoco determinismo causale nel sinistro”. Si è dinanzi, in realtà, ad un evidente tentativo di valutazione alternativa della causazione del sinistro, per cui il motivo risulta manifestamente infondato se non addirittura inammissibile.

2.1 Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1226,2056 e 2729 c.c..

Il giudice d’appello avrebbe errato escludendo il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, condividendo la posizione assunta dal primo giudice dove afferma non provati la diminuzione dei redditi rispetto a quelli anteriori al sinistro e il nesso tra tale diminuzione e l’invalidità permanente del D.R.. La prova invece sarebbe stata raggiunta in via presuntiva, in base alla consulenza tecnica d’ufficio medica, di cui si riporta un passo in ordine alla menomazione e ai suoi effetti sul lavoro di agente di commercio dell’attuale ricorrente. Pertanto il danno da incapacità lavorativa specifica, dal consulente d’ufficio accertato al 25%, avrebbe dovuto ricavarsi e quantificarsi in base all’ultimo reddito documentalmente provato con la dichiarazione dei redditi del 2006, prodotta tempestivamente in primo grado, da moltiplicare per il coefficiente di rivalutazione previsto dalle tabelle di capitalizzazione della rendita di cui al R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403, secondo la modalità indicata da Cass. 22709/2011. Qualora invece si segua l’orientamento più recente, per cui i coefficienti di tale regio decreto non soddisfano la regola di integrità di cui all’art. 1223 c.c. (Cass. 20615/2015), si potrebbero utilizzare “altri coefficienti di rivalutazione”.

Inoltre la lesione permanente del 65% con riduzione di capacità lavorativa specifica del 25% “comporta comunque un danno patrimoniale attuale ed in proiezione futura di perdita di chance”, da valutarsi equitativamente ai sensi dell’art. 1226 c.c., che il giudice d’appello avrebbe errato nel non riconoscere. Si richiama giurisprudenza di questa Suprema Corte (Cass. 12211/2015) per cui un’invalidità tale da non consentire neppure lavori diversi da quello originario e comunque confacenti alla vittima non è lesione biologica e quindi danno non patrimoniale biologico, bensì “danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di “chances”, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica”, da valutare necessariamente in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.. Nel caso esaminato da tale arresto il grado della perdita era del 25%, mentre nel caso in esame sarebbe addirittura del 65%, per cui il giudice di merito avrebbe errato nel non riconoscere il danno patrimoniale da lucro cessante e comunque nel non accertare, in sostanza, il danno descritto dall’arresto appena citato e non riconosciuto il danno da perdita di chance.

2.2 Il motivo in esame, a ben guardare, non risulta autosufficiente perchè nella premessa del ricorso non si indica quando e come sarebbe stata effettuata la dichiarazione di danni da perdita di chances nè in primo nè in secondo grado, non raggiungendo alla specificità sul punto il contenuto del motivo stesso.

Peraltro la questione prospettata è fattuale, cioè riguarda la carenza di prova di danno patrimoniale che il giudice d’appello afferma per avere il D.R. prodotto soltanto la dichiarazione dei redditi 2006 (v. pagine 8-9 della impugnata sentenza: “Con ampia, completa e condivisibile motivazione, il Tribunale ha escluso il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante in favore del D.R. osservando, in applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, che tale danno debba essere rigorosamente provato non solo nell’an ma anche nel quantum, dimostrando i redditi goduti prima dell’evento lesivo, la contrazione degli stessi, ed il nesso causale tra contrazione e postumi permanenti accertati in sede medico-legale. Tale rigorosa prova non è stata offerta dal D.R. che in primo grado ha prodotto unicamente documentazione relativa ai redditi dell’anno 2006, nè può ritenersi ammissibile la produzione documentale nel grado di appello, trattandosi di documenti nella disponibilità della parte che dovevano e potevano essere tempestivamente prodotti”).

Di tale carenza probatoria era, in sostanza, consapevole anche la difesa del D.R.: lo si evince dal fatto che tentò una produzione documentale in appello, correttamente dalla corte territoriale giudicata intempestiva. E infatti in appello (si veda ancora la motivazione della sentenza impugnata, a pagina 3) l’attuale ricorrente aveva chiesto riforma per “costante diminuzione di reddito negli anni successivi al sinistro” (astenendosi dal riferimento a chances) senza però avere portato tempestive prove su ciò; e nel ricorso argomenta poi sulla sufficienza della prova che sarebbe racchiusa nella stessa consulenza medica d’ufficio, che peraltro, di per sè, non è idonea a dimostrare per il caso concreto una “contrazione” dei redditi. Il motivo è quindi inammissibile.

3. Il terzo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto discusso e decisivo sulla condanna alle spese, nonchè, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

Il giudice d’appello avrebbe errato nel compensare le spese dei due gradi “valutata la parziale soccombenza”: avrebbe omesso di considerare che in fase stragiudiziale Vittoria Assicurazioni aveva negato ogni risarcimento e poi, costituendosi in giudizio, non aveva offerto alcun risarcimento, negando altresì in via principale ogni responsabilità di chi assicurava. Non sarebbe quindi corretto il riferimento a parziale soccombenza reciproca della corte territoriale.

Questo motivo risulta manifestamente infondato. Irrilevante ai fini della condanna alle spese processuali, ovvero giudiziali, è – logicamente – una condotta stragiudiziale. Nel caso in esame si era poi profilata una soccombenza parziale reciproca ed evidente: l’appello principale era stato accolto solo in parte, l’incidentale respinto.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Essendo stato instaurato il giudizio prima dell’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 (ovvero con ricorso depositato il 16 luglio 2008), anche a prescindere dal recente intervento della Consulta in materia (sentenza n. 77 del 19 aprile 2018), essendo ratione temporis applicabile l’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo antecedente alla suddetta novella, si stima equo compensare le spese del grado, in considerazione della dinamica del sinistro come emergente dalla stessa sentenza d’appello.

Sussistono comunque ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso compensando le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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