Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30175 del 15/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 30175 Anno 2017
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: DE MASI ORONZO

ORDINANZA
sul ricorso 11456-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

DELLO RUSSO LETIZIA, elettivamente domiciliata in ROMA
2017
2680

V.LE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI
FIORILLO, che la rappresenta e difende;

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.
21/03/2011;

n.

controricorrente

106/2011

della

di SALERNO, depositata il

Data pubblicazione: 15/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO
DE MASI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

del ricorso.

UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha chiesto l’accoglimento

RITENUTO

che l’Agenzia delle Entrate ricorre, nei confronti di Letizia Dello Russo, e di Equitalia
Polis s.p.a., per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributari; ,,’
Regionale della Campania ha respinto il gravame e confermato la sentenza di primo
grado, favorevole alla contribuente, che si era opposta alla cartella di pagamento
della somma dovuta dalla de cuius

Carmela De Dominicis, a titolo di imposta di

21/3/2005, a seguito di iscrizione a ruolo di imposte accertate con la sentenza n.
87/46/01, pronunciata dalla medesima CTR, passata in giudicato il 20/5/2002;
che, secondo il Giudice di appello, dall’esame della impugnata cartella esattoriale si
evince che “il titolo in forza del quale si è proceduto alla iscrizione a ruolo

è

rappresentato dall’imposta per tassa di registro e INVIM anno 1987 senza alcun
riferimento all’esistenza del contenzioso e, quindi, al passaggio in giudicato
(20/5/2002) della sentenza della CTR di Napoli n. 87/46/01”, e che “in ogni caso,
per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. n. 106/2005, i cui termini di decadenza
per la notificazione della cartella di pagamento, fissati in via transitoria dall’art. 1.5 bis
cit. D.L., si applicano anche alle controversie già pendenti, la pretesa tributaria
doveva essere esercitata, entro i termini previsti dal nuovo testo dell’art. 25 D.P.R. n.
602/73, improrogabilmente entro la data del secondo anno successivo a quello in cui
l’accertamento è divenuto esecutivo”, cosa che nel caso di specie pacificamente non
si era verificato;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui
resiste con controricorso la contribuente, mentre Equitalia Polis s.p.a. non ha svolto
attività difensiva;
che il P.G. conclude per l’accoglimento del ricorso;

CONSIDERATO

che con l’unico motivo di ricorso, riferito al vizio di violazione di legge, l’Agenzia

delle

Entrate deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 25, D.P.R. n. 602 del
1973, 76, D.P.R. n. 131 del 1986, giacché il Giudice di appello ha ritenuto che, al
momento della notifica della cartella impugnata, era spirato il termine di decadenza
di cui al richiamato 25, D.P.R. n. 602 del 1973, il quale attiene a tutt’altra fattispecie,
trattandosi, nel caso di specie, dell’esecuzione di un giudicato in materia di registro

registro, INVIM, interessi e sanzioni, cartella notificata alla Dello Russo, in data

(successione De Dominicis), per cui il credito vantato dall’Amministrazione finanziaria
si fonda su una sentenza di secondo grado (la n. 87/46/01) passata in giudicato (il
20/5/2002), avente ad oggetto tassa di registro ed INVIM dovute dalla (defunta)
Carmela De Dominicis, dante causa della contribuente, per cui l’iscrizione a ruolo e la
notifica della relativa cartella di pagamento dovevano avvenire, ai sensi del secondo
comma del richiamato art. 76, comma 2, lett. b), D.P.R. n. 131 del 1986, entro tre
anni

dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa, termine

al

che la questione di diritto posta all’attenzione del Collegio risulta delimitata dalie
contrapposte tesi della Agenzia ricorrente, la quale sostiene l’applicabilità del termine
di decadenza triennale di cui all’art. 76, comma 2, comma 2, lett. b), D.P.R. n. 131 del
1986, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza che ha definito
l’impugnazione dell’avviso di rettifica e liquidazione, atto impositivo che contiene
l’accertamento delle imposte dovute dalla dante causa della De Dominicis, e della
contribuente, la quale sostiene l’applicabilità del più breve termine di decadenza
biennale di cui all’art. 17 (ora 25), D.P.R. n. 602 del 1973, decorrente dal momento
in cui l’accertamento dell’Ufficio è divenuto definitivo, tesi peraltro condivisa dalla
CTR e posta a fondamento della impugnata sentenza;
che, per quanto dedotto dalla stessa parte intimata (pagg. 7 e 8 del controricorso
della Dello Russo), “nel caso in esame l’A.F., a seguito del passaggio in giudicato della
sentenza 87/46/2001, ha proceduto (non con la notificazione dell’avviso di
liquidazione ex art. 76, D.P.R. n. 131/1986 bensì) direttamente con iscrizione a ruolo
delle imposte accertate in via definitiva” (cfr. ruolo 109/2011), cui ha fatto seguito la
notifica della cartella esattoriale;
che, pertanto, soccorre il principio, affermato da questa Corte, secondo cui

“L’art.

76, comma 2, lett. b), del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nel prevedere, in caso di
decisione sul ricorso del contribuente avverso l’avviso di rettifica e liquidazione del
tributo, il decorso del termine triennale di decadenza dal passaggio in giudicato, ha
carattere residuale e concerne il solo caso in cui, a seguito del sopravvenuto giudicato,
l’Amministrazione debba procedere ad un ulteriore accertamento, dovendosi
interpretare la disposizione in coerenza con il complessivo sistema e, in particolare,
con l’art. 78 del D.P.R. n. 131 cit., che dispone che la pretesa fiscale definitivamente
accertata debba essere liquidata entro l’ordinario termine di prescrizione decennale.”
(Cass. n. 13179/2014);

2

momento della notifica (21/3/2005) delle cartelle impugnate non ancora spirato;

che l’atto impugnato (la cartella di pagamento), si risolve nella intimazione ad
adempiere l’obbligo risultante dal ruolo, e si riferisce pacificamente ad imposta
(imposta di registro, INVIM) frutto di un definitivo accertamento contenuto in una
sentenza passata in giudicato, sicché il D.P.R. n. 131 cit., art. 76, non può trovare
applicazione, in quanto la disposizione è destinata a perseguire una finalità
accelleratoria non dell’attività di riscossione, ma di quella ulteriore di determinazione
dell’imposta da parte dell’Amministrazione finanziaria, ove essa debba procedere ad

che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza di secondo grado, neppure può
trovare applicazione l’art. 17 (ora 25) del D.P.R. n. 602 del 1973, trattandosi di
disposizione che si riferisce ai soli crediti derivanti da atti divenuti definitivi per
omessa impugnazione, ipotesi che all’evidenza qui non ricorre, per cui il termine di
decadenza concerne la messa in esecuzione dell’atto amministrativo, presidia
l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici e l’interesse del contribuente alla
predeterminazione del tempo di soggezione all’iniziativa unilaterale dell’ufficio;
che, dunque, secondo quanto affermato da questa Corte, “Nei casi in cui, per contro,
dopo la sentenza non sia necessaria alcuna ulteriore attività di determinazione
dell’imposta – per avere la sentenza rigettato interamente il ricorso avverso l’atto
impositivo o per avere, in caso di accoglimento parziale di detto ricorso, provveduto
essa stessa a tale determinazione – il credito erariale potrà essere riscosso
nell’ammontare risultante dalla sentenza (la quale, si ripete, costituisce il titolo
dell’azione di riscossione pure nel caso in cui essa si sia limitata al rigetto
dell’impugnazione dell’avviso di rettifica e liquidazione) senza alcun termine di
decadenza, ma solo nel rispetto del termine prescrizionale decennale, decorrente dalla
data di passaggio in giudicato della sentenza, risultante dal D.P.R. n. 131 del 1986,
art. 78.” (Cass. n. 20153/2014);
che, infatti, l’emissione della cartella oggetto d’impugnazione da parte della Dello
Russo ha fatto seguito alla sentenza di rigetto del ricorso dei contribuenti (riportato
per stralcio a pag. 2, righi 7 e segg., del ricorso per cassazione), avverso l’avviso di
rettifica e liquidazione delle imposte, per cui il credito erariale risultava già accertato
giudizialmente nell’importo indicato in tale avviso, senza necessità di ulteriore attività
amministrativa di determinazione dell’imposta, e la fattispecie non rientra nel campo
di operatività del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, lett. b);
che, in conclusione, deve qui escludersi l’operatività, sia del termine di decadenza di
cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, lett. b), sia del termine di decadenza
3

altro accertamento;

di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, in quanto trova applicazione il solo termine di
prescrizione decennale di cui all’art. 78, D.P.R. n. 131 del 1986, decorrente dal
passaggio in giudicato della sentenza, per cui la riscossione del credito erariale
rissulta tempestivamente avviata dall’Agenzia delle Entrate;
che è appena il caso di osservare, quanto alla invocata efficacia espansiva del
giudicato favorevole formatosi nel distinto giudizio intentato da altra coerede, Temy
Dello Russo, destinataria della cartella di pagamento emessa in esecuzione del

Commissione Tributaria Regionale della Campania, la quale ha dichiarato la cessazione
della materia del contendere per intervenuto annullamento d’ufficio del ruolo;
che, anzitutto, l’eccezione di giudicato può essere proposta nel giudizio di legittimità
laddove la relativa deduzione non poteva essere effettuata nel corso del giudizio di
appello (ex multis, Cass. n. 14438/2014; n. 14696/2008; n. 1829/2007; S. U. n.
13916/2006) e, nel caso di specie, il preteso giudicato favorevole alla contribuente si
è formato prima della conclusione del procedimento di appello, conclusosi con la
sentenza n. 106, pronunciata il 10/2/2011 e depositata il 21/3/2011, e dunque la
parte deduce, intempestivamente, l’effetto preclusivo dell’intervenuto giudicato
esterno in questa sede;
che, inoltre, la cessazione della materia del contendere postula che siano accaduti nel
corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le
parti, e da rendere incontestato l’effettivo venir meno dell’interesse sottostante alla
richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle
parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel
giudizio, sicché non consegue alcun accertamento di giudicato sulla

“res litigiosa”,

trattandosi di un’assoluzione dal processo, come tale, quindi, priva di effetti di
giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c., e non è configurabile, in relazione ad essa,
una preclusione da cosa giudicata;
che, in conclusione, il ricorso va accolto – con la precisazione che, sotto il profilo
dell’applicazione del principio di diritto, iura novit curia, per cui la Corte può
accogliere la censura anche sulla scorta di ragioni giuridiche diverse da quelle
prospettate (Cass. n. 10841/2011, n. 6935/2007) – e la sentenza impugnata cassata
senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, con il rigetto
dell’infondato ricorso originario della contribuente;
che le spese del giudizio si compensano integralmente in considerazione del
progressivo consolidarsi della giurisprudenza sopra richiamata;
4

medesimo ruolo 109/2001, che la invocata sentenza n. 257/12/2008 della

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
respinge il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, l’ 8 novembre 2017.

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