Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30174 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. III, 22/11/2018, (ud. 05/10/2018, dep. 22/11/2018), n.30174

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14301/2016 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAPRANICA 95,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE ZAPPIA, rappresentata e

difesa dagli avvocati GIANFRANCO CHIARELLI, GIANMARIANO LA CAVA

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1549/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 03/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/10/2018 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha

concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO

che:

Con atto di citazione notificato in data 7 aprile 2004 S.R. conveniva il Ministero della Salute davanti al Tribunale di Catanzaro per ottenerne il risarcimento dei danni derivati da emotrasfusioni che le avrebbero causato epatite HCV. Il convenuto si costituiva, resistendo. Il Tribunale rigettava la domanda con sentenza del 12 maggio 2007.

Avendo la S. proposto appello, cui controparte resisteva, la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 3 dicembre 2015, accoglieva la domanda risarcitoria nella misura di Euro 120.000, condannando l’appellato a pagare detraendone “le somme corrisposte o da corrispondere” come indennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992.

La S. ha proposto ricorso, fondato su un unico motivo, da cui si è difeso con controricorso il Ministero della Salute. La ricorrente ha depositato memoria e il Procuratore Generale conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. L’unico motivo denuncia la violazione e falsa applicazione di norme, essendo stata riconosciuta la responsabilità del Ministero della Salute ai sensi dell’art. 2043 c.c., ma non riconosciuta l’applicabilità degli artt. 2049 e 2050 c.c..

Si argomenta sul diritto all’integrità della salute, per sostenere che non solo avrebbe dichiarata la responsabilità ex art. 2043 c.c., del Ministero della Salute, ma dovrebbe altresì essere condannata la pubblica amministrazione al risarcimento dei danni biologico e morale con “una “cifra” che tenga conto della “binarietà” riguardante il duplice profilo della responsabilità contrattuale e della responsabilità aquiliana”. Andrebbe quindi respinta l’eccezione del Ministero, accolta dal giudice d’appello, di non cumulabilità dell’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, al risarcimento dei danni: tale indennizzo avrebbe natura solo indennitaria (come riconosciuto pure dal Consiglio di Stato), per cui non comporterebbe la preclusione dell’integrale risarcimento dei danni. Ciò sarebbe confermato da una circolare ministeriale del 3 maggio 1994, che avrebbe esentato tale indennizzo da ogni ritenuta fiscale, e da un passo rinvenibile nella motivazione della sentenza n. 118/1996 della Consulta. Non rileverebbe, poi, il fatto che a pagare sia l’indennizzo sia il risarcimento dei danni sia lo stesso soggetto, ovvero il Ministero della Salute. Si argomenta quindi sulla configurabilità di responsabilità ex art. 2050 c.c., per sostenere che si sarebbe dinanzi ad un’attività pericolosa, di cui pertanto il Ministero sarebbe responsabile. Si conclude infine per la riforma della quantificazione del danno, “alla luce non dello scorporo operato”, bensì “del giusto cumulo tra equo indennizzo e risarcimento del danno”, con conseguente condanna del Ministero della Salute.

2. Pur non avendo richiamato espressamente le norme pertinenti (artt. 1223 e 2056 c.c.) e avendo anzi introdotto anche rilievi eccentrici (come quello evinto dall’art. 2050 c.c. e le correlate questioni fattuali), il motivo è teso, come evidenzia la conclusione, a contrastare la compensatio lucri cum damno, argomentando infatti sulla diversa natura dell’indennizzo rispetto al risarcimento del danno, rimarcando pure la mancanza di ritenute fiscali l’indennizzo stesso e concludendo per l’eliminazione dello scorporo e l’attribuzione del cumulo. Tale prospettazione è peraltro infondata.

La detrazione per applicazione del principio della compensatio lucri cum damno nel caso di specie, invero, era già stata espressamente riconosciuta da S.U. 11 gennaio 2008 n. 584 – per cui “il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto all’attribuzione indennitaria regolata dalla L. n. 210 del 1992; tuttavia, nel giudizio risarcitorio promosso contro il Ministero della salute per omessa adozione delle dovute cautele, l’indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (“compensatio lucri cum damno”), venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il Ministero) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo” -: insegnamento che è stato confermato, ora, da S.U. 22 maggio 2018 n. 12565.

Quest’ultimo intervento del giudice nomofilattico rileva che il principio della compensatio lucri cum damno opera “in tutti i casi in cui sussista una coincidenza tra il soggetto autore dell’illecito tenuto al risarcimento e quello chiamato per legge ad erogare il beneficio, con l’effetto di assicurare al danneggiato una reintegra del suo patrimonio completa e senza duplicazioni”; e infatti, anche a Sezioni Unite questa Suprema Corte ha affermato che “l’indennizzo corrisposto al danneggiato” ai sensi della L. 25 febbraio 1992, n. 210, per emotrasfusioni con sangue infetto “deve essere integralmente scomputato dalle somme spettanti a titolo di risarcimento del danno, venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il Ministero della salute) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo” (l’arresto del (OMISSIS) cita appunto S.U. 11 gennaio 2008 n. 584 – oltre a Cass. sez. 3, 14 marzo 2013n. 6573 rimarcando poi che tale risultato è stato inequivocamente raggiunto anche dalla giurisprudenza amministrativa).

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, le evoluzioni giurisprudenziali verificatesi nelle more del giudizio giustificando la compensazione delle spese processuali del grado. Sussistono comunque D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

Rigetta il ricorso compensando le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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