Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30174 del 15/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 30174 Anno 2017
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: DE MASI ORONZO

ORDINANZA
sul ricorso 6225-2012 proposto da:
BISIRRI CARLA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA
GIOVANNI SEVERANO 35, presso lo studio dell’avvocato
SILVIO AGRESTI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA 5 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
2017
2679

ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente nonchè contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, DIREZIONE PROVINCIALE II
DI ROMA AGENZIA DELLE ENTRATE, EQUITALIA SUD SPA,

Data pubblicazione: 15/12/2017

MACCARIELLO GIUSEPPINA, MASTINO DEL RIO ADELAIDE;
– intimati avverso la sentenza n. 268/2011 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 26/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO

DE MASI.

RITENUTO

che l’Agenzia delle Entrate notificava a Carla Busirri avviso di rettifica e liquidazione
della maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale, in relazione all’atto pubblico
di compravendita dell’immobile sito in Roma, Via dei Giubbonari n. 43, stipulato il
28/2/2007 e registrato il 12/3/2007, con cui la contribuente aveva acquistato, al
prezzo dichiarato di C 181.068,00, la proprietà del cespite, successivamente

in applicazione degli artt. 51 e 52, d.P.R. n. 131 del 1986, l’Ufficio determinava il
valore dell’unità immobiliare con riferimento a tale più elevato importo
“decrementato del 5%”;
che la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso proposto dalla
contribuente dando rilievo alle risultanze della perizia giurata dalla medesima prodotta
in giudizio, ma la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, accogliendo l’appello
dell’Ufficio, faceva propria la tesi secondo cui è corretto nella specie tenere conto dei
“prezzi che emergono da analoghe vendite eseguite dal soggetto controllato”, e che
quindi non è giustificata la rilevante differenza tra il valore dichiarato al momento
dell’acquisto dell’immobile, e quello dichiarato al momento della rivendita, stante la
ridotta distanza temporale tra i due atti, e la non dimostrata esecuzione medio
tempore di lavori di ristrutturazione incrementativi del valore del cespite;
che avverso la decisione la Busirri propone ricorso per cassazione, affidato a due
motivi, cui l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

CONSIDERATO

che, con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360
c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa
un punto decisivo della controversia, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.,
giacché Il Giudice di appello ha escluso la nullità dell’atto impositivo, ai sensi dell’art.
7, L. n. 212 del 2000, nonostante l’Ufficio non avesse esplicitato le ragioni della
rettifica di valore dell’immobile, basata sull’attribuzione al bene

de quo dello stesso

valore dichiarato al momento della seconda vendita, sia pure “decrementato del 5%”,
che, con il secondo motivo di impugnazione, deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 3 e n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un
punto decisivi della controversia, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e

trasferita il 6/11/2007 a Paola Daniela Testa, al dichiarato prezzo di C 515.000,00, ed

2729 c.c., giacché Il Giudice di appello ha ritenuto congrua la valutazione operata
dall’Ufficio sulla base del solo prezzo di rivendita, diminuito nella misura del 5cv,,
senza considerare che la differenza tra i prezzi di acquisto e di rivendita può costituire
un “punto di partenza” (presunzione semplice) di un ragionamento nel quale devono
essere presi in considerazione anche altri elementi indiziari acquisiti agli atti, e che ha
così finito per trascurare la valenza probatoria della documentazione prodotta in
giudizio, costituita da fotografie, dalla concessione in sanatoria e soprattutto dalla

coincidente con quello di C 181.068,00, cioè con il prezzo dichiarato nella prima
compravendita, elementi nel complesso in grado di dimostrare la congruità del valore
dichiarato dai contraenti;
che la censura svolta nel primo motivo di ricorso

è inammissibile prima che

infondata;
che, infatti, secondo un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, “in
base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.
p. c., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale
sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un
avviso di accertamento – il quale non è atto processuale, bensì amministrativo, la cui
motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo
giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell’atto stesso – è
necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della
motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi
dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo
giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo” (Cass.
n. 8312/2013, n. 2928/2015);
che la ricorrente si è limitata a dedurre, con riguardo al difetto motivazionale
dell’avviso impugnato, che l’Ufficio riteneva di “integrare il valore normale
dell’immobile” facendo riferimento ai “prezzi che emergono da analoghe vendite
eseguite dal soggetto controllato”, circostanza che conferma che l’obbligo formale di
motivazione può dirsi nella specie soddisfatto mediante l’enunciazione, ancorché
astratta, del criterio impiegato, essendo gli elementi di valutazione considerati
desunti da atti già conosciuti dalla Busirri, senz’altro in grado di contestarli, “fermo
restando però che la legittimità formale dell’atto è cosa diversa dalla sua fondatezza
nel merito, dipendente dall’assolvimento da parte dell’Amministrazione creditrice
dell’onere probatorio che su di essa grava in ordine alle circostanze che, poste a
2

perizia giurata, attestante un valore di stima pari ad C 179.862,62, sostanzialmente

fondamento dell’avviso di rettifica, siano contestate dal contribuente”, considerato che
l’art. 52, D.P.R. n. 131 del 1986 mira solo a delimitare l’ambito delle ragioni
adducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa (Cass. n. 12162/2005,
n. 25624/2006);
che anche la censura svolta nel secondo motivo di ricorso è infondata e non merita
accoglimento;
che, a norma del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 1, l’ufficio provvede al:a

valore venale superiore a quello dichiarato o al corrispettivo pattuito, ed, a tal fine, ha
“riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori
di non oltre tre anni alla data dell’atto o a quella in cui se ne produce l’effetto
traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di
analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono
suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa
località per gli investimenti immobiliari, nonché ad ogni altro elemento di valutazione,
anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni” (D.P.R. n. 131 dei
1986, art. 51, comma 3);
che i predetti criteri di valutazione sono assolutamente pariordinati (cfr. Cass. n.
4221/2006), ed, in riferimento al criterio comparativo, ha, in particolare, rilevato che
la circostanza secondo cui deve aversi riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo ed
alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni, non implica
l’immodificabilità del valore risultante da detti atti, ma si limita ad indicare un
parametro certo di confronto, in base al quale l’Ufficio deve determinare il valore del
bene in comune commercio (Cass. n. 4363/2011, n. 9956/2015), fatta salva la
possibilità del contribuente di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo
criterio o di altri parametri (Cass. n. 25624/2006);
che, a tale stregua, l’errore di diritto addebitato al Giudice di appello è insussistente,
essendo il giudizio estimativo imperniato su dati oggettivi e, segnatamente, sulla
significativa differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di rivendita dell’immobile,
ritenuta non altrimenti giustificata dalla contribuente e viceversa confortata
dall’ubicazione del cespite, circostanza non specificamente contestata, “in zona
centrale della vecchia Roma, adiacente a Campo de’ Fiori e piazza Farnese che in
questi ultimi anni ha avuto una notevole valorizzazione”;
che, inoltre, costituisce insegnamento assolutamente consolidato di questa Corte
che il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga
3

rettifica, e alla conseguente liquidazione, se ritiene che gli immobili ceduti abbiano un

censurata per vizio della motivazione non può essere inteso a far valere la
rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso
convincimento soggettivo della parte e, in particolare, per il suo tramite non è
possibile dedurre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati
acquisiti, tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione
degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attenendo al libero
convincimento del giudice e non agli eventuali vizi dell’ iter formativo di esso

motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle
valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, ovvero di una nuova pronuncia
sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (Cass. n.
13766/2007, n. 3881/2006);
che, infatti, non essendo il giudizio per cassazione un terzo grado di merito, la
deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata attribuisce al giudice di
legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale
sottoposta al suo vaglio, ma soltanto la facoltà di controllo, sotto il profilo della
correttezza giuridica della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal
giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti
del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne
l’attendibilità e la concludenza;
che, peraltro, anche il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli
posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto
decisivo soltanto se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare,
con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre
risultanze sulle quali il convincimento è fondato, di talché la ratio decidendi venga a
trovarsi priva di base (Cass. n. 9368/2006), e nel caso di specie non è dato
comprendere la supposta conclusiva valenza probatoria sia delle “fotografie”, che
della “concessione in sanatoria”, quest’ultima peraltro oggetto di esame da parte del
giudice di merito;
che neppure assume rilievo il riferimento, contenuto nel motivo di ricorso, alla
plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di rivendita del bene, sulla base del
maggior valore dichiarato nell’atto di compravendita del 6/11/2007, stante la
diversità strutturale delle imposte di cui si discute;

4

rilevanti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e diversamente opinando, il

che da quanto sopra esposto consegue il rigetti del ricorso e la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore della
costituita Agenzia delle Entrate come in dispositivo;

P.Q.M.

La Corte, respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del

prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, 1’8 novembre 2017.

Il Presidente

presente giudizio, liquidate in C 4.100,00, per compensi, oltre rimborso delle spese

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA