Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30173 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. III, 22/11/2018, (ud. 28/09/2018, dep. 22/11/2018), n.30173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per correzione di errore materiale iscritto al numero

13942 del ruolo generale dell’anno 2018 proposto da:

S.C.M., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso,

giusta procura allegata al ricorso, dagli avvocati Claudio Consolo

(C.F.: CNSCLD55L24A794D) ed Enrico Scoccini (C.F.:

SCCNRC51C06C770Z);

– ricorrenti –

nei confronti di:

FONDAZIONE ECCLESIASTICA ISTITUTO MARCHESI TERESA, GERINO E LIPPO

GERINI, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro

tempore, Don O.T.; CASA GENERALIZIA SALESIANA denominata

DIREZIONE GENERALE OPERE DON BOSCO (C.F.: (OMISSIS)), in persona

legale rappresentante pro tempore (Economo M.J.P.,

rappresentante su autorizzazione del Rettore Maggiore della Società

San Francesco di Sales), rappresentati e difesi, giusta procura

allegata al controricorso, dagli avvocati Valerio Tavormina (C.F.:

TVRVLR47E03C286R), Gianpiero Basso (C.F.: BSSGPR57B01L219K) e

Roberto Rollero (C.F.: RLLRRT65L26L219Q);

– resistenti –

nonchè

G.A., (C.F.: (OMISSIS));

– intimato –

per la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza di

questa Corte n. 26826/2017, depositata in data 14 novembre 2017.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

L’errore materiale di cui viene chiesta la correzione consiste nella mancata riproduzione, nel dispositivo della sentenza n. 26826/2017 di questa Corte, di quanto espressamente statuito in motivazione, e cioè della circostanza che, all’esito dell’esame congiunto dei primi quattro motivi del ricorso (tutti aventi ad oggetto la validità della transazione stipulata dagli enti ecclesiastici con il S. sotto il profilo della sussistenza dei necessari controlli canonici), la riconosciuta fondatezza di alcune delle specifiche censure contenute nel primo motivo determinavano l’assorbimento delle ulteriori questioni poste anche con i motivi successivi.

La Corte rileva in proposito che nella motivazione della sentenza viene espressamente chiarito che i primi quattro motivi del ricorso (esaminati congiuntamente in quanto aventi ad oggetto la medesima questione della validità della transazione sotto il profilo della sussistenza dei necessari controlli canonici) potevano essere accolti solo “nei limiti di cui si dirà” (pag. 4, rigo 12) e che le censure ritenute effettivamente fondate (e quindi accolte) erano specificamente contenute nel primo motivo, con conseguente assorbimento di tutte le altre “poste anche con i motivi seguenti” (pag. 5, righi da 15 a 18).

Ciò nonostante, sia nel paragrafo finale (n. 5), in cui è riepilogato il contenuto della decisione (pag. 12, righi 7 e 8), sia nel dispositivo (pag. 12, rigo 14) viene invece solo genericamente indicato l’accoglimento dei primi quattro motivi del ricorso, senza le suddette specificazioni, la cui mancanza costituisce peraltro chiaramente una mera omissione, dovuta ad una svista o errore materiale.

Sussistono pertanto i presupposti per la correzione richiesta, che non incide in alcun modo sul contenuto oggettivo della sentenza, dal momento che è del tutto evidente che il dispositivo non contiene le specificazioni di cui in motivazione solo a causa di una mera omissione grafica, essendo assolutamente chiaro l’oggetto, il contenuto, i limiti ed il senso della decisione (ivi inclusa la specifica indicazione delle valutazioni e degli accertamenti da effettuarsi nel giudizio di rinvio).

I primi due righi del paragrafo 5 della sentenza, nonchè i primi tre righi del dispositivo della stessa (a pag. 12), devono pertanto essere rispettivamente corretti nel senso che segue:

“5. Dei primi quattro motivi del ricorso principale è accolto il primo, nei limiti di cui in motivazione, con assorbimento dei successivi tre; sono rigettati tutti gli altri motivi del ricorso principale; è assorbito il ricorso incidentale”.

“dei primi quattro motivi del ricorso principale, accoglie il primo, nei limiti di cui in motivazione, con assorbimento dei successivi tre; rigetta per il resto il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale”.

Nulla è a dirsi in ordine alle spese del presente procedimento (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 10203 del 04/05/2009, Rv. 608122-01; Sez. 6-2, Ordinanza n. 21213 del 17/09/2013, Rv. 627802-01; Sez. 6-L, Ordinanza n. 14 del 04/01/2016, Rv. 638387-01; Sez. 6-1, Ordinanza n. 23578 del 18/11/2016, Rv. 642687-01).

P.Q.M.

La Corte:

– dispone che la sentenza n. 26826/2017, depositata in data 14 novembre 2017, sia corretta nel senso indicato in motivazione;

dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleria sull’originale della sentenza.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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