Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30173 del 15/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 30173 Anno 2017
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: DE MASI ORONZO

ORDINANZA

sul ricorso 3523-2012 proposto da:
COGNE ACCIAI SPECIALI SPA, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA PO 28, presso lo studio dell’avvocato
CLAUDIA LAZZERI, rappresentato e difeso dagli avvocati
LUIGI CARDASCIA, PAOLA LUMINI;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
2017
2678

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rapp r e s enta e difende;
– controricorrante

avverso la sentenza n.

21/2010 della COMM.TRIB.REG. di

AOSTA, depositata il 14/12/2010;

Data pubblicazione: 15/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO

DE MASI.

RITENUTO

che la Commissione tributaria regionale della Valle d’Aosta, con sentenza n. 21/01/10,
depositata il 14/12/2010, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, nei
confronti della Cogne Acciai Speciali S.p.A. (con s.u.) e, riformando la sentenza di
prime cure, che aveva annullato l’avviso di liquidazione n. 55706/06 dell’imposta di
registro, pari ad C 50.974,00, oltre interessi e sanzioni, relativamente alla cessione

impianto ESR (rifusione sotto scoria), qualificata dall’Ufficio non cessione di beni,
soggetta ad IVA, ma di ramo d’azienda, ha dichiarato dovuta l’imposta di registro di
cui all’impugnato avviso di liquidazione;
che secondo il Giudice di appello “il predetto impianto ESR, benché collegato a monte
ad altri settori, è in grado di svolgere una propria precipua attività, realizzando un
ciclo produttivo chiuso, e cioè quello della rifusione di lingotti di acciaio con mezzi
convenzionali per ottenere materiali con elevato grado di purezza, una struttura
uniforme ad elevate caratteristiche di resistenza, tenacità e duttilità”, per cui lo stesso
costituisce “un vero e proprio ramo d’azienda dotato di autonoma funzionalità
produttiva” e l’operazione di cessione di tale unità produttiva, intervenuta nel 2001,
costituisce non semplice cessione di beni, ma cessione di ramo d’azienda, con ogni
conseguenza sotto l’esaminato profilo fiscale;
che la società contribuente propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico
motivo, cui l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

CONSIDERATO

che la ricorrente denuncia il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla
dedotta violazione dell’art. 2909 c.c., per contrasto della sentenza impugnata con
altra, la n. 29/02/08, pronunciata tra le stesse parti dalla CTR della Valle d’Aosta, e
passata in giudicato, a seguito dell’ordinanza n. 15584/2011 della Corte di Cassazione
di rigetto del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, con la quale veniva
confermata la decisione di prime cure di annullamento dell’avviso di accertamento n.
R43060100263, per l’anno 2003, atto con cui, qualificato il negozio traslativo
dell’impianto ESR, tra la Cogne Tecnologies S.r.l. e la società Cogne Acciai Speciali,
come cessione di ramo aziendale, era stata contestata l’indebita detrazione IVA

i

fatta nel 2003 dalla Cogne Tecnologies S.r.l. alla società Cogne Acciai Speciali di un

operata da quest’ultima società, e pertanto definitivamente esclusa la configurabilità
della cessione di un complesso organizzato di beni e di rapporti giuridici;
che il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito precisate;
che, ad avviso della contribuente, è illegittima la diversa qualificazione del negozio de
quo operata nelle due decisioni del Giudice di appello, avendo questa Corte, con
l’ordinanza n. 15584/2011, “riconosciuto la legittimità dell’accertamento in fatto
compiuto dal giudice di merito” motivato sul rilievo che: a) l’impianto di rifusione sotto

idonea a svolgere un’attività produttiva economicamente qualificabile; b) la relazione
tecnica presentata dalla società, i cui risultati non erano smentiti dagli atti, aveva
evidenziato che l’impianto in questione non era autonomo, in quanto necessitava di
varie “utenze” fornite dalla Cogne Acciai Speciali; c) l’impianto ESR, finalizzato ad una
lavorazione intermedia eseguita sui prodotti provenienti dal colaggio in acciaieria che
proseguivano il flusso per i successivi trattamenti, risultava integrato nel ciclo
produttivo interagendo con la fase precedente e seguente la lavorazione (cfr.
ordinanza citata);
che l’eccezione di giudicato può essere proposta nel giudizio di legittimità laddove la
relativa deduzione non poteva essere effettuata nel corso del giudizio di appello e,
nella specie, il giudicato – in tesi – favorevole alla contribuente si è formato dopo la
conclusione del procedimento di secondo grado, e la parte interessata ha quindi
provveduto a dedurre, tempestivamente, l’effetto preclusivo dell’intervenuto giudicato
esterno in questa sede

(ex multis,

Cass. n. 14438/2014; n. 14696/2008; n.

1829/2007; S. U. n. 13916/2006);
che nel caso concreto il giudicato ha riguardato la medesima fattispecie di fatto che ha
costituito oggetto del giudizio in esame, in quanto sia l’accertamento del diritto alla
detrazione dell’iva relativa all’acquisto del compendio aziendale, sia l’accertamento
della debenza dell’imposta di registro in misura proporzionale, presuppongono la
qualificazione giuridica dell’operazione sottostante, questione risolta nella sentenza
pronunciata tra le medesime parti del giudizio in esame, e passata in giudicato, con
riferimento ad un accertamento dell’Ufficio inerente all’iva, nel senso della
insussistenza del contratto di cessione aziendale, sicché per il principio
dell’alternatività tra l’imposta di registro e l’iva, di cui all’art. 40, D.P.R. n. 131 del
1986, l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato “implica
necessariamente che l’imposta di registro sia dovuta in misura fissa”, e nel contempo

2

scoria non possedeva gli elementi ed i requisiti per costituire un’entità distinta e

”costituisce anche preclusione all’accertamento dell’imposta di registro in misura
proporzionale” (Cass. n. 25139/2016, n. 21738/2017);
che il giudicato esterno, formatosi successivamente alla pronuncia della sentenza
impugnata, rilevabile anche d’ufficio, destinato a fissare la regola del caso concreto,
ed a evitare la formazione di decisioni contrastanti, viene dunque fondatamente
opposto, ai sensi dell’art. 2909 c.c., ed impone che la sentenza impugnata venga
cassata senza rinvio, in quanto il ricorso originario della contribuente è fondato, e va

aziendali;
che la sopravvenienza del giudicato induce la Corte a compensare le spese di ogni
fase e grado;
P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
accoglie il ricorso originario della contribuente. Compensa integralmente le spese di
ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, l’ 8 novembre 2017.

Il Presidente
::,)(Domenico Chindemi)

accolto, essendo ormai intangibile la qualificazione del negozio come cessione di beni

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