Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30172 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. un., 30/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. –

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente di sez. –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

268-A, presso lo studio dell’avvocato PETRETTI ALESSIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO GIUDICI, per

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO GESTIONE ASSOCIATA LAGHI D’ISEO ENDINE MORO (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II 229,

presso lo studio dell’avvocato BONFIGLIO RAFFAELE, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati VEZZOLI GIOVANNI, PIETRO PAOLO

ARCANGELI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 16/2011 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 17/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

uditi gli avvocati Alessio PETRETTI, Raffaele BONFIGLIO;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. CENICCOLA

Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – La signora C.L., assegnataria di una concessione demaniale per uno scivolo di alaggio per imbarcazioni rilasciata nel 2007, impugnò innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche la determinazione con la quale il Consorzio per la Gestione associata dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro le aveva negato il permesso per la realizzazione di una passerella da collocare accanto allo scivolo, al fine di consentirne una più agevole fruizione.

2. – Il T.S.A.P., con sentenza depositata il 17 febbraio 2011, ha rigettato il ricorso. Premesso che il provvedimento impugnato conteneva una chiara e specifica motivazione del rifiuto, riferita all’impatto ambientale che sarebbe derivato dalla installazione richiesta, anche in relazione alla recente realizzazione di un molo nelle vicinanze, e che la Conferenza dei servizi, indetta dalla Provincia di Brescia in data 19 febbraio 2009, aveva espresso parere negativo, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha osservato che nessun rilievo poteva attribuirsi, in contrario, alla relazione paesaggistica prodotta dall’interessata, che non risultava idonea nè adeguatamente strutturata, o ai certificati medici del marito della ricorrente, trattandosi di persona estranea al rapporto concessorio.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre la signora C. sulla base di un unico motivo, illustrato anche da successiva memoria. Resiste con controricorso il Consorzio per la Gestione Associata dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico, articolato motivo, si denuncia eccesso di potere e carenza assoluta di motivazione ex art. 111 Cost.. La sentenza impugnata avrebbe travisato gli elementi illustrati nel ricorso, e si sarebbe fondata su di una motivazione solo apparente, contraddittoria ed irragionevole, riferita alla pretesa introduzione di un elemento definito superfetazione ed alla esistenza di un molo in muratura realizzato da un vicino. Dalla denegata installazione della passerella non sarebbe derivata l’asserita compromissione degli elementi connotanti il paesaggio, in quanto, come emerso dalle fotografie prodotte, essa si sarebbe confusa con lo scivolo di alaggio e non avrebbe mutato minimamente il panorama, mentre sarebbe stata strumentale ai binari di alaggio per piccole imbarcazioni a servizio della ricorrente e della sua famiglia. Viene, poi, censurata la sentenza nella parte in cui, a pretesa motivazione del diniego alla concessione della passerella, ha affermato che nelle vicinanze esiste un molo in muratura senza specificare che esso è di proprietà di un diverso soggetto, e che, pertanto, la ricorrente non può fruirne. Infine, avrebbe errato il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nell’escludere ogni rilievo dei certificati medici del coniuge della ricorrente alla stregua della considerazione che si tratta di persona estranea al rapporto concessorio.

2.1. – La doglianza è infondata.

2.2. – Essa si risolve sostanzialmente nella richiesta a questa Corte di operare una nuova valutazione del merito della controversia, richiesta inibita nella presente sede in presenza di una articolata e non illogica motivazione da parte del T.S.A.P. del proprio convincimento.

La sentenza impugnata muove, invero, dal rilievo della adeguata e specifica motivazione del provvedimento di diniego della richiesta concessione, che fa riferimento all’impatto ambientale che deriverebbe dalla installazione della struttura, ed al parere negativo espresso da organo tecnico (la Conferenza dei servizi). La pronuncia si fa carico della contestazione di contraddittorietà dell’atto di diniego rispetto a precedenti comportamenti della p.a., sollevata dalla ricorrente in relazione alla concessione a terzi recentemente rilasciata per la realizzazione di un molo in muratura nelle vicinanze, sostenendo, in contrario, che proprio la realizzazione di tale opera ha indotto l’amministrazione ad esprimersi negativamente.

Al riguardo, la censura contenuta nell’odierno ricorso, che reitera la medesima contestazione, muove da una erronea interpretazione della scelta dell’amministrazione, che sembra ritenere motivata dalla considerazione della possibilità della ricorrente di servirsi della recente edificazione, laddove il senso del riferimento al molo di recente costruzione era quello di escludere la possibilità di realizzazione di nuove opere per esigenze di tutela dell’ambiente.

La sentenza impugnata si sofferma altresì sulla relazione paesaggistica prodotta dall’interessata, che giudica inidonea.

Corretta, infine, appare la valutazione che dei certificati medici relativi alla condizione del coniuge della ricorrente ha operato il T.S.A.P., il quale ne ha escluso la rilevanza alla stregua della considerazione che si tratta di persona estranea al rapporto concessorio.

3. – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del presente giudizio – che vengono liquidate come da dispositivo – devono, in ossequio al principio della soccombenza, essere poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2200,00, di cui Euro 2000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA