Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30172 del 26/10/2021

Cassazione civile sez. III, 26/10/2021, (ud. 08/06/2021, dep. 26/10/2021), n.30172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6384/2018 R.G. proposto da:

AZIENDA AGRICOLA S. FRANCESCO DI G.R. SAS, rappresentata e

difesa dagli avvocati MASSIMO FILIPPO MARZI, ANGELO MAIOLINO, e

GIORGIO MASSAROTTO, con domicilio eletto in Roma, via Giuseppe

Ferrari, n. 35, presso lo studio dell’Avv. MASSIMO FILIPPO MARZI;

– ricorrente –

contro

FILOZOO SRL;

– intimata –

e contro

CEVA SALUTE ANIMALI SPA, già CEVA VETEM SPA e già CENTRALVET SPA;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trento, n. 287/2017,

depositata il 14 novembre 2017;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 8 giugno

2021 dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Azienda agricola S. Francesco s.a.s. di G.R. ricorre, formulando tre motivi, per la cassazione della decisione n. 287/2017, della Corte d’Appello di Trento, resa pubblica il 24 novembre 2017.

Nessuna attività difensiva è svolta in questa sede dagli intimati.

L’odierna ricorrente rappresenta in fatto di avere convenuto in giudizio la società Filozoo Rhone Poulenc, oggi Filozoo S.r.l., la società Nuova Agricoltura S.a.s. di D.R., da cui aveva acquistato i mangimi (OMISSIS), e la Centralvet S.p.A. (ora Ceva Salute Animale S.p.a.), produttrice dell'(OMISSIS), responsabili, a suo avviso, della contaminazione delle carni dei suoi maiali con la sulfametazina, antibiotico vietato dal 1981, risultato presente nei mangimi (OMISSIS) e (OMISSIS), con cui aveva, nel (OMISSIS), nutrito i maiali del suo allevamento; ne chiedeva, pertanto, la condanna al risarcimento del danno, determinato dalla mancata percezione del premio-qualità, come previsto dal contratto del 2.1.1991 stipulato con il Salumificio Lovison, al quale, all’epoca, vendeva le carni prodotte. Per causa del rinvenimento, nel (OMISSIS), della sulfematazina nelle carni dei maiali acquistati dall’Azienda Agricola S. Francesco, il Salumificio Lovison aveva comunicato la volontà di recedere dal contratto, a far data dalla fine di aprile (OMISSIS), così privando le successive vendite della ricorrente della integrazione costituita dal premio-qualità, quantificato in Lire 83.513.000 o nella diversa somma accertata giudizialmente.

Il Tribunale di Treviso, accertata la contumacia della Nuova Agricoltura, rigettava la domanda, ritenendo carente la prova che i maiali fossero stati nutriti solo con i mangimi delle convenute e non anche con altri prodotti, pur avendo accertato, tramite ATP e CTU, la presenza di sulfametazina nei mangimi (OMISSIS) con cui erano stati nutriti l’suini.

La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 965/2011, dichiarava inammissibile il gravame proposto da Nuova Agricoltura S.a.s., perché soggetto estinto prima della notifica dell’atto di appello, e rigettava l’appello proposto contro le altre società.

Azienda Agricola S. Francesco ricorreva per la cassazione della decisione della Corte territoriale di Venezia e otteneva una decisione favorevole, la n. 20562/2016, che cassava quella impugnata per la ricorrenza di motivazione illogica circa la mancata prova del danno lamentato e per avere il giudice di merito non correttamente applicato il ragionamento inferenziale.

La Corte d’Appello di Trento in sede di rinvio, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, rigettava l’appello proposto avverso la decisione n. 2476/2008 del Tribunale di Treviso, confermandola.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la “Violazione dell’art. 360, nn. 3 e 5 in relazione agli artt. 2056 e 1223 c.c. per violazione e falsa applicazione di tali norme, nella parte in cui è stata rigettata la domanda risarcitoria per mancata prova del danno come richiesto, nonché per omesso esame del fatto essenziale costituito dall’insieme di prove orali e documentali fornite dall’attrice a dimostrazione del subito danno oggetto della richiesta di risarcimento”.

Attinta da censura è la statuizione con cui la Corte territoriale ha negato il diritto al risarcimento del danno per il mancato percepimento del premio qualità in ragione del fatto che dal prospetto allegato dalla ricorrente non si potesse evincere in che modo il premio qualità venisse corrisposto, non figurando fatture emesse specificamente per tale premio, così da ritenere che il premio fosse inglobato nell’importo indicato in fattura, senza che da esso fosse possibile ricavare l’ammontare del premio; veniva, infatti, indicato il peso degli animali e il prezzo al chilogrammo e l’importo era sempre determinato moltiplicando il peso per il costo al chilogrammo, senza cenno a sovrapprezzi o a premi. In aggiunta, aveva fatto difetto la dimostrazione di una flessione del fatturato, dopo il recesso del salumifico Lovison; né i rapporti commerciali con quest’ultimo, come emergeva dalla fattura n. (OMISSIS), risultavano interrotti definitivamente.

La ricorrente allega al ricorso il contratto con il salumificio Lovison, il cui art. 3.1. conteneva la previsione e le modalità di determinazione del premio qualità, la deposizione del titolare del salumificio Lovison che spiegava le ragioni del recesso dal contratto, il prospetto cui faceva cenno la Corte territoriale, allo scopo di dimostrare che le modalità di determinazione del premio qualità risultavano dalla clausola 3.1. del contratto, che l’eventuale erronea impostazione del progetto non esonerava la Corte territoriale dall’obbligo di provvedere ad un autonomo esame dell’insieme probatorio e che la fattura n. (OMISSIS) si riferiva ad un periodo, fine ottobre (OMISSIS), diverso da quello – maggio-ottobre (OMISSIS) – per il quale era stato chiesto il risarcimento del danno.

2.Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta la “Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e conseguente omesso esame di fatto essenziale, dibattuto in causa”.

Secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso di poter fare ricorso alla valutazione equitativa, dato che l’ontologica sussistenza del danno risulterebbe dimostrata oralmente e documentalmente.

3. Con l’ultimo motivo alla sentenza impugnata si rimprovera la “Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 1226 c.c. per violazione e falsa applicazione di quest’ultima norma”, per avere il giudice a quo negato alla ricorrente il risarcimento del danno richiesto, per mancata prova della ricorrenza del danno, pur avendo ritenuto provata la presenza della sulfametazina nelle carni fornite al salumificio Lovison, causa della risoluzione unilaterale del contratto intercorso con lo stesso, e che il mangime (OMISSIS), con cui gli animali erano stati nutriti, conteneva l’antibiotico vietato.

4. Il ricorso merita accoglimento, in ragione della fondatezza degli ultimi due motivi, i quali, da prospettive diverse, concernono, il mancato utilizzo della valutazione equitativa da parte del giudice a quo.

La reiezione della domanda risarcitoria risulta basata sulla mancata quantificazione del premio di qualità: benché la Corte territoriale affermi che non era stata data prova della sussistenza del danno lamentato (p. 12 e p. 13), tutti gli argomenti spesi per giustificare il rigetto della domanda risarcitoria si riferiscono al difetto di prova del quantum. Lo si deduce: i) dall’osservazione che il premio di qualità non era fisso, ma variabile in ragione del prezzo determinato al momento secondo le previsioni della Borsa merci di Mantova – circostanza non idonea a negare che la ricorrente per causa del recesso del salumificio Lovison avesse ricevuto a tale titolo somme inferiori a quelle che avrebbe percepito in assenza di detto recesso -; ii) dalla ritenuta scarsa chiarezza del prospetto allegato dalla ricorrente per dimostrare la perdita di Lire. 83.513.000: prospetto ove non figuravano fatture emesse specificamente per il premio qualità, sicché il premio era da ritenersi conglobato nell’importo indicato nella fattura; iii) dal rilievo che, stando alle fatture prodotte dalla n. (OMISSIS), il premio non avrebbe avuto la quantificazione indicata dalla ricorrente.

La Corte territoriale infatti, attenendosi, al principio di diritto espresso da questa Suprema Corte nella sentenza rescindente, ha ritenuto sufficientemente certo, almeno quanto alla ditta Filozoo, che l’antibiotico rinvenuto negli animali allevati dalla ricorrente e destinati alla vendita a terzi, ed in particolare al salumificio Lovison, fosse riconducibile al mangime fornito da detta ditta, perché la fornitura del mangime era avvenuta il 3 febbraio (OMISSIS) e la presenza dell’antibiotico era stata riscontrata nel marzo dello stesso anno.

Il ragionamento successivo della Corte d’Appello è abbastanza confuso, giacché esclude che il mangime acquistato dalla ditta Centralvet tra il 3 aprile e il 14 maggio (OMISSIS) potesse aver determinato il danno lamentato, in quanto il salumificio Lovison cessò di acquistare la carne dalla ricorrente a metà aprile, pur avendo contestato immediatamente la presenza della sulfametazina vietata già nel marzo (OMISSIS). Il giudice a quo ha concluso che il danno lamentato “appare riconducibile alla fornitura di mangime avvenuta nel febbraio (OMISSIS), mentre nessuna effettiva ragionevole certezza può essere espressa con riferimento al mangime di produzione Filozoo che, attesa la prospettazione del danno quale sopra indicata ed alla luce dei tempi precisati, dovrebbe e deve essere comunque ritenuta estranea alla vicenda (…) non essendovi certezza circa l’immediata somministrazione del mangime Filozoo, già nei primi giorni di aprile (OMISSIS), proprio agli animali destinati, quel mese, alla vendita alla (OMISSIS): sullo specifico punto non è mai stata dedotta prova alcuna, non potendo valere al riguardo l’invocata presunzione, a fronte della precedente fornitura di mangime ugualmente contaminato da parte della Filozoo, mangime che ben potrebbe e può ritenersi unica fonte della trasmissione della sostanza ai suini venduti al Salumificio (OMISSIS)”.

E’ verosimile che la sentenza abbia confuso la Filozoo con la Centralvet; ad ogni modo, non può negarsi che, stando a quanto esposto, essa abbia ritenuto provata la ricorrenza del danno lamentato con riferimento alla fornitura di mangime avvenuta nel febbraio (OMISSIS): a p. 8 la sentenza afferma “il danno lamentato dall’attrice appare riconducibile alla fornitura di mangime avvenuta nel febbraio (OMISSIS)”. La società che, invece, aveva venduto il mangime dall’aprile (OMISSIS) “attesa la prospettazione del danno quale sopra indicata ed alla luce dei tempi precisati, dovrebbe e deve essere comunque ritenuta estranea alla vicenda, per non aver dato luogo all’asserito danno lamentato (…)”.

La sentenza, dunque, ha ritenuto dimostrato che: i) la società che aveva venduto il mangime nel febbraio (OMISSIS) avesse contaminato la carne dei suini allevati dalla ricorrente; ii) il salumificio Lovison non aveva più acquistato suini dalla ricorrente dalla metà di aprile (OMISSIS), l’ultima fattura nei confronti della Lovison risaliva al 20 aprile (OMISSIS), e fino all’ottobre (OMISSIS); iii) il contratto con la Lovison prevedeva, all’art. 3.1., che il prezzo per la fornitura di carne, nella qualità descritta e convenuta, sarebbe stato quello massimo rilevato dalla borsa merci di Mantova e che oltre ad esso era prevista la corresponsione di un premio qualità inversamente proporzionale al prezzo rilevato dalla borsa merci di Mantova e determinato, salvo che per prezzi superiori a Lire. 2705 al chilo, tra un massimo di Lire 250 ed un minimo di Lire. 50 al kg.

Ora, il danno lamentato, come più volte ricordato, è consistito nella vendita dei maiali ad altri acquirenti che, non vincolati al rispetto degli standard di qualità imposti alla ditta Lovison dal consorzio prosciutti del Friuli, acquistavano la carne per realizzare prodotti meno nobili.

Tanto chiarito e rinviando agli accertamenti di fatto di esclusiva spettanza del giudice del merito, mette conto, nondimeno, osservare che la Corte territoriale erra nel ritenere che la ricorrente abbia ritenuto il premio di qualità un incremento fisso sul prezzo al chilo della carne suina. Tanto non emerge dalle argomentazioni delle ricorrente né dal prospetto allegato anche all’odierno ricorso, cui fa ripetutamente riferimento la sentenza, pp. 10-11, ove dalla colonna D – premio spettante secondo l’accordo Lovison – si evincono valori variabili tra Lire 250 e Lire 0, in corrispondenza del valore al chilogrammo del prezzo di vendita dei suini. Non trova, dunque, corrispondenza nelle richieste della ricorrente, come esposte nel prospetto citato, che il premio di qualità asseritamente non percepito dovesse essere sempre pari a Lire 250 come afferma la sentenza impugnata a p. 10, e ciò indipendentemente dal valore probatorio attribuibile a detto prospetto, su cui cfr. p. 11 della sentenza.

Nessun rilievo può essere attribuito al fatto che il premio di qualità fosse congegnato come una sorta di compensazione del prezzo di vendita determinato volta per volta dalla Borsa delle merci di Mantova, essendo pacifico e non contestato dalla ricorrente che detto premio non avesse una consistenza fissa. E il fatto che la deposizione del titolare del salumificio Lovison avesse confermato la debenza del premio di qualità secondo le modalità ed i termini contrattualmente previsti non contrasta, né sminuisce la prova che il premio qualità fosse dovuto, ma semmai conferma il contenuto delle richieste della ricorrente (cfr., invece, p. 9 della sentenza).

Tantomeno può essere attribuita rilevanza al fatto che dopo il recesso della Lovison il fatturato della ricorrente non ebbe a subire contrazioni, stante che la contrazione economica lamentata consisteva non nella perdita come cliente del salumificio, ma nell’aver dovuto vendere le carni prodotte, almeno per un certo tempo, ad acquirenti meno interessati alla qualità del prodotto e per questo non disponibili a corrispondere il premio qualità secondo le modalità determinate dal contratto con il salumificio Lovison, all’art. 3.1.; quanto al fatto che il salumificio Lovison fosse tornato ad acquistare carni dalla ricorrente, esso non cancellava il danno subito, ma avrebbe potuto incidere sulla sua quantificazione, sempre che il recupero del cliente risultasse collocato nell’arco temporale di permanenza del danno lamentato.

Risponde a principio consolidato, al quale il giudice del rinvio dovrà attenersi, quello secondo cui il ristoro pecuniario del danno patrimoniale deve normalmente corrispondere alla sua esatta commisurazione (artt. 1223,1224,1225,1227 c.c.), essendo deputato a rimuovere il pregiudizio economico subito dal danneggiato ed a restaurarne la sfera patrimoniale, cioè a restituire al patrimonio del medesimo la consistenza che avrebbe avuto senza il verificarsi dell’evento di danno (Cass. 05/02/2021, n. 2831).

Là dove esso non possa essere quantificato nel suo preciso ammontare – il che è quanto si è verificato nel caso di specie, stante che il premio di qualità era inglobato nel prezzo indicato in fattura e questo corrispondeva al prodotto della moltiplicazione tra peso e costo al chilogrammo delle carni, il quale non era stabilito in misura fissa, ma dipendeva dalle previsioni della Borsa delle merci di Mantova – è compito del giudice ricorrere alla valutazione equitativa del danno patrimoniale, considerando tutte le circostanze utilmente dedotte per il suo risarcimento integrale (art. 1223 e 1226 c.c. tra di loro correlati), tenendo conto della sua natura e della sua permanenza; valutazione che il giudice, esercitando la facoltà di integrazione in via equitativa della prova semipiena circa l’ammontare del danno, deve utilizzare, onde consentire alla parte danneggiata il diritto all’integralità del risarcimento.

Quindi, provata la perdita del premio qualità – contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale che ha sovrapposto la prova del danno con la prova del suo ammontare – e risultando difficile per le ragioni esposte e, comunque, non dipendenti dalla inerzia probatoria della ricorrente, dimostrare l’esatto ammontare della perdita patrimoniale subita, il giudice d’appello avrebbe dovuto, utilizzando tutti gli elementi addotti dalla ricorrente, liquidare il danno equitativamente.

Va precisato che la Corte territoriale imputa alla ricorrente la difficoltà nell’assolvimento dell’onere della prova del danno, rectius della sua quantificazione, affermando che sarebbe stato “più che agevole fornire documentalmente, attesa la natura dei rapporti esistenti tra l’attrice ed i suoi acquirenti, rapporti la cui regolazione non poteva non avere riscontro cartaceo, quanto meno a fini fiscali (ed infatti sono stati prodotti in copia fatture e registri Iva, alla stregua dei quali, però, non vi è riscontro del danno lamentato)”. Si tratta di un ragionamento viziato e quantomeno contraddittorio, perché il giudice riconosce che la ricorrente aveva tentato di fornire documentalmente, attraverso le fatture, la prova dell’ammontare del danno, ma che non vi era riuscita perché il prezzo di vendita della carne era determinato dal prezzo al chilo della medesima, senza indicare quanto nel prezzo in questione, peraltro variabile in ragione delle fluttuazioni della borsa delle merci, fosse determinato dall’incremento del premio di qualità.

In definitiva, questo Collegio ritiene che, nel caso di specie, ricorressero tutti i presupposti affinché il giudice a quo liquidasse equitativamente il danno: prova della sua ricorrenza, rilevante difficoltà di dimostrare l’effettivo ammontare del danno non dipendente dalla parte gravata del relativo onere.

5., Vanno pertanto accolti, in applicazione del principio della ragione più liquida, i motivi secondo e terzo del ricorso. La sentenza è cassata in relazione ai suddetti motivi e la controversia rinviata alla Corte d’Appello di Trento in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte d’Appello di Trento in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza civile della Corte di Cassazione, il 8 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021

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