Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30172 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. III, 22/11/2018, (ud. 28/09/2018, dep. 22/11/2018), n.30172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 22842 del ruolo generale dell’anno

2016 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Ministro

pro tempore rappresentato e difeso per legge giusta dall’Avvocatura

Generale dello Stato (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

M.D., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa, giusta

procura in calce al controricorso, dall’avvocato Solange Della

Maggiore (C.F.: DLLSNG68H61L833W);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Firenze n.

1578/2015, pubblicata in data 15 settembre 2015;

udita la relazione sulla causa svolta alla Camera di consiglio del 28

settembre 2018 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.D. ha agito in giudizio nei confronti del Ministero della Salute per ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito alla contrazione dei virus HBV ed HCV, causata da trasfusioni di sangue infetto praticatele presso l’Ospedale (OMISSIS) negli anni tra il 1982 ed il 1983.

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Firenze, che ha condannato il Ministero a pagare l’importo di Euro 300.000,00 in favore dell’attrice.

La Corte di Appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il Ministero della Salute, sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso la M..

Il ricorso è stato trattato, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c., nell’adunanza camerale del 30 novembre 2017 (in vista della quale la controricorrente M. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.), rinviato a nuovo ruolo (in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sul contrasto di giurisprudenza relativo alla questione della cd. “compensatio lucri cum damno”) e nuovamente fissato per l’odierna adunanza camerale.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Omessa pronuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione al motivo di impugnazione con cui il Ministero ha contestato una errata quantificazione delle somme riconosciute a titolo di indennizzo”.

Con il secondo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) e dell’art. 342c.p.c., nonchè degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere erroneamente ritenuto generiche le censure proposte dal Ministero, in punto di errata quantificazione del risarcimento dei danni”.

Con il terzo motivo si denunzia “Omessa pronuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere esaminato la Corte la eccezione di scomputo delle somme erogate a titolo di indennizzo”.

Con il quarto motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 e 2043 c.c., art. 2697 c.c., nonchè degli artt. 112,115 e 116, nonchè dell’art. 2056 c.c.. Per avere (implicitamente) rigettato la Corte l’eccezione di scomputo dall’ammontare riconosciuto per risarcimento – delle somme erogate a titolo di indennizzo ex L. n. 210 del 1992, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

I quattro motivi del ricorso sono connessi e possono quindi essere trattati congiuntamente.

Essi sono fondati, per quanto di ragione.

Non vi è impugnazione sull’an, ma esclusivamente in relazione al quantum del risarcimento riconosciuto in sede di merito all’attrice M., dal quale va detratto (pacificamente, come in effetti già stabilito dalla decisione di primo grado, non impugnata sul punto) l’importo dell’indennizzo ad essa riconosciuto ai sensi della legge n. 210 del 1992.

Il Tribunale, in primo grado, risulta avere operato tale detrazione con la seguente modalità: ha riconosciuto (in prima battuta) all’attrice un risarcimento pari ad Euro 300.000,00 ed ha poi affermato che l’importo da questa ottenuto a titolo di indennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992 (indicato nella somma di oltre Euro 250.000,00, “finora”) era da considerarsi sostanzialmente equivalente alla maggiorazione che avrebbe potuto effettuarsi sulla somma di Euro 300.000,00 riconosciuta a titolo di risarcimento (in ragione di una serie di considerazioni, quali le ripercussioni del contagio sulla vita di relazione della danneggiata e la lesione del diritto all’autodeterminazione della stessa); ha quindi in definitiva condannato il Ministero al pagamento di Euro 300.000,00 a titolo di risarcimento.

Il Ministero ha proposto appello contestando, tra l’altro: a) l’importo originariamente liquidato dal giudice di primo grado a titolo di risarcimento (che poteva a suo dire essere pari al massimo ad Euro 292.000,00 e non ad Euro 300.000,00, in applicazione delle cd. Tabelle del Tribunale di Milano); b) il riconoscimento (tanto nell’an che nel quantum) di una maggiorazione su tale importo di oltre Euro 250.000,00; c) l’entità dell’importo complessivo liquidato; d) la mancata capitalizzazione dell’indennizzo portato in detrazione.

La corte di appello non ha affatto preso in considerazione tali contestazioni, limitandosi ad affermare (dopo avere deciso il gravame in relazione all’an debeatur) che la censura sulla liquidazione del danno “si profila generica e come tale inammissibile”, per poi rigettare integralmente l’impugnazione del Ministero.

Quest’ultimo ha espressamente richiamato, nel ricorso, il contenuto dei propri motivi di gravame relativi al quantum, i quali risultano – con assoluta evidenza – del tutto specifici. L’appello era dunque certamente ammissibile, sotto il profilo del quantum del risarcimento liquidato.

E’ di conseguenza fondata la censura relativa alla violazione dell’art. 342 c.p.c., da parte della corte territoriale, nonchè la conseguente censura di omissione di pronuncia su tutti i motivi di gravame relativi al quantum della liquidazione dell’importo dovuto all’attrice M. titolo di risarcimento (ivi inclusi quelli attinenti alla esatta determinazione della somma da scomputare in virtù di quanto ottenuto dalla danneggiata a titolo di indennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992), che dovranno pertanto essere concretamente presi in esame in sede di rinvio, con assorbimento di ogni altra censura prospettata nel ricorso.

2. Il ricorso è accolto, per quanto di ragione, nei limiti indicati in motivazione.

La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il ricorso, per quanto di ragione, e cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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