Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30171 del 15/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 30171 Anno 2017
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: GIORDANO LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3554/2011 R.G. proposto da
Grilli Gino, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Carlucci, del
Foro di Roma, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cadibona n. 48,
presso lo studio dell’avv. Carlucci;
– ricorrente contro
Comune di Mentana, in persona del Sindaco

pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avv. Gianluigi Martino del Foro di Roma,
con domicilio eletto in Roma, al Lungotevere Flamini° n. 22, presso lo
studio dell’Avv. Martino;
– controricorrente avverso la sentenza n. 35/26/10 della Commissione Tributaria
Regionale del Lazio, depositata il 22/02/2010.

Data pubblicazione: 15/12/2017

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore generale, che ha chiesto l’inammissibilità del
ricorso ed in subordine il suo rigetto;
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 35/26/10, depositata il 22 febbraio 2010 e

prosieguo, CTR) rigettava l’appello proposto da Gino Grilli nei
confronti del Comune di Mentana avverso la sentenza n. 22/62/2009
della Commissione tributaria provinciale di Roma (in seguito, CTP) e
compensava tra le parti le spese di lite.
Il giudice di appello ha rilevato che il ricorrente aveva allegato
all’atto introduttivo solo le prime due pagine della cartella di
pagamento impugnata, relativa a ICI dal 1994 al 1998, omettendo di
produrre le restanti cinque pagine, come aveva accertato la CTP che,
per tale ragione, aveva correttamente dichiarato l’inammissibilità del
ricorso.
Affrontando il merito del ricorso “per maggiore completezza”,
comunque, la CTR ha osservato che il ricorrente aveva impugnato la
cartella di pagamento sostenendo che pendeva ricorso avverso
l’avviso di accertamento e di liquidazione dell’ICI emesso dal Comune
di Mentana sul quale si fondava. Detto ricorso avverso l’avviso di
accertamento, peraltro, era stato già definito con la sentenza della
CTP di Roma n. 132/53/03, passata in giudicato, con la quale era
stato statuito che il contribuente era tenuto al pagamento
dell’imposta oggetto della cartella.
2. Avverso la sentenza di appello, Gino Grilli ha proposto ricorso
per cassazione, notificato il 28 gennaio 2011, affidato a tre motivi.
3. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo di ricorso, Gino Grilli ha denunciato la nullità della
sentenza impugnata, lamentando l’omissione della comunicazione

2

non notificata, la Commissione tributaria regionale del Lazio (nel

dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione del procedimento
definito dalla CTP di Roma con la sentenza n. 132/53/03. Da questa
omissione deriverebbe la nullità della citata sentenza della CTP e di
quella della CTR del Lazio impugnata nel presente giudizio, la quale
concerne una cartella di pagamento che si fonda sull’accertamento

2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato l’omessa
pronuncia da parte della CTR sull’eccezione di prescrizione parziale
del “credito d’imposta” vantato dal Comune di Mentana relativamente
all’anno 1994.
3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente ha dedotto la nullità
della sentenza della CTR impugnata, perché non ha annullato la
cartella di pagamento impugnata almeno nella parte relativa a
interessi e sanzioni. Qualora fosse ritenuta irrevocabile la sentenza
della CTP di Roma n. 132/53/03, infatti, bisognerebbe tenere conto
che detta pronuncia aveva annullato l’originario atto di accertamento
in base al quale è stata emessa la cartella in relazione al profilo degli
interessi e delle sanzioni.
4. I motivi, che possono essere valutati congiuntamente, sono
inammissibili, perché non è stata impugnata la ratio decidendi idonea
a sostenere autonomamente la decisione del giudice d’appello.
La CTR, invero, come è stato illustrato in precedenza, ha rigettato
l’appello del contribuente, perché il ricorrente aveva allegato all’atto
introduttivo del giudizio solo le prime due pagine della cartella di
pagamento impugnata, relativa a ICI dal 1994 al 1998, omettendo di
produrre le restanti cinque pagine. Questo vizio era stato accertato
dalla CTP che, per tale ragione, aveva dichiarato l’inammissibilità del
ricorso. Il giudice di appello ha ritenuto corretta la declaratoria di
inammissibilità, reputando, in particolare, «del tutto incomprensibili le
ragioni che hanno determinato il contribuente ad omettere
l’allegazione delle restanti cinque pagine».

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impugnato nel giudizio indicato.

Il ricorso per cassazione verte su motivi che non riguardano
questa motivazione.
Il ricorrente, infatti, con il primo motivo lamenta un vizio di una
sentenza di primo grado emessa in un altro giudizio. Si tratta di
sentenza della CTP di Roma n. 132/53/03, non impugnata, che

cartella di pagamento oggetto del presente giudizio. Con il secondo
ed il terzo, invece, denuncia l’omissione della pronuncia da parte della
CTR su profili che risultano chiaramente assorbiti dalla decisione di
conferma dell’inammissibilità del ricorso originario statuita dalla CTP,
la quale aveva rilevato il vizio procedurale dapprima indicato.
Le doglianze, pertanto, non intercettano la complessiva rado
decidendi espressa dalla CTR e, di conseguenza sono inammissibili.
5. In ragione del principio di causalità va disposta la condanna del
ricorrente a rimborsare al contro-ricorrente Comune di Mentana le
spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da
dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in
complessivi C 1400,00 (millequattrocento/00) per compensi, oltre
spese forfetarie nella misura del 15% ed agli accessori come per
legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 ottobre 2017

riguardava l’atto di accertamento in base al quale è stata emessa la

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