Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30170 del 26/10/2021

Cassazione civile sez. III, 26/10/2021, (ud. 21/05/2021, dep. 26/10/2021), n.30170

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI FLORIO Antonella – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 33651-2019 proposto da:

K.M., elettivamente domiciliato in Civitanova Marche, via

Fermi, n. 3, presso l’avv. GIUSEPPE LUFRANO;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE ANCONA;

– intimato –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 01/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/05/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1.- K.M. è cittadino del (OMISSIS), anche se nel ricorso è indicato, per errore materiale, come (OMISSIS). Giunto in Italia, ha raccontato di essere espatriato quando, dopo che il Governo ha distribuito terre tra due etnie diverse, v’e’ stato uno scontro con l’etnia avversa, per questioni legate al pascolo del bestiame: scontro degenerato in violenza.

2.-Impugna un decreto del Tribunale di Ancona, che, ritenuto inverosimile il suo racconto, ha rigettato la protezione internazionale, anche per difetto, in (OMISSIS) di un clima di violenza generalizzata: ne è seguito il rigetto altresì di quella umanitaria.

3.- Il ricorso è basato su tre motivi, mentre il Ministero si è costituto tardivamente e non ha notificato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4.- Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 276 c.p.c.. La tesi del ricorrente è che l’audizione, quale atto del procedimento, è stato compiuto da un giudice, peraltro onorario, che non ha fatto poi parte del collegio giudicante. Peraltro, quel giudice non era, stando alle tabelle del Tribunale, nella sezione specializzata adibita a questo tipo di controversie.

Il motivo è inammissibile.

Intanto non è dimostrato, e non pare che il ricorso si riferisca a questa ipotesi, anche se sembra adombrarla, che il collegio che ha deciso è diverso da quello che ha preso la causa in decisione. Non risulta questa vicenda, né è allegata compiutamente dal ricorrente.

Sembrerebbe invece, e questo è anche un motivo di insufficiente specificità del motivo di ricorso, che il Got abbia compito un atto del procedimento – ha sentito il ricorrente – e poi ha rimesso la decisione al collegio competente.

Così stando le cose non v’e’ alcuna violazione, ben potendo il collegio decidente essere diverso da quello che ha istruito la causa, purché coincida con quello che l’ha presa in decisione. (cfr. Cass. S.U. 5425/2021).

Ne’ v’e’ stata alcuna violazione delle regole tabellari, posto che la causa è stata decisa dal collegio della sezione specializzata.

5. Il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14.

La denuncia attiene sia alla non corretta applicazione delle lett. a) e b) predetta norma, che della lett. c).

Ma è infondato.

Intanto, avendo il Tribunale ritenuto non verosimile il racconto, non era tenuto a valutare che esistessero persecuzioni tra quelle indicate alle lett. a) e b) che presuppongono una vicenda privata storicamente precisa e dunque verosimile.

Quanto invece alla lett. c), a parte la circostanza che il Tribunale ha fatto ricorso, menzionandole adeguatamente, a fonti attendibili ed aggiornate, il motivo è insufficiente, quanto alla sua completezza, poiché postula un accertamento diverso da quello fatto dal Tribunale sulla base di COI però non identificate e dunque non valutabili neanche in ipotesi.

6.- Il terzo motivo denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5 in tema di protezione umanitaria. Si contesta al Tribunale una insufficiente e inadeguata valutazione comparativa tra la situazione personale e quella del paese di origine.

Il motivo è fondato in un aspetto.

Il ricorrente contesta anche al Tribunale di aver effettuato una valutazione della situazione del paese di origine, richiamando quella fatta con riguardo alla protezione internazionale.

Si tratta di un criterio di giudizio non corretto.

invece affermato, quale principio di diritto, che altro è la situazione del paese di origine idonea a giustificare (o ad escludere) la protezione internazionale – L. n. 251 del 2007, art. 14 – in cui occorre valutare sia l’esistenza di forme di persecuzione che di conflitto armato generalizzato; altra la valutazione del paese di origine ai fini della protezione umanitaria, dove conta invece l’esistenza di condizioni che impediscano il godimento dei diritti fondamentali, o facciano perdere quel godimento che in Italia il ricorrente abbia raggiunto integrandosi.

Senza tacere del contenuto meramente assertivo della motivazione sul punto, comune ad ogni altro ricorso simile deciso sdallo stesso Tribunale e dunque senza riferimento specifico al caso concreto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, rigetta il secondo motivo. Accoglie il terzo, cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021

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