Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30170 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. III, 22/11/2018, (ud. 19/09/2018, dep. 22/11/2018), n.30170

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2092/2017 proposto da:

ARENA NPL ONE E PER ESSA DOBANK SPA, in persona del Dott.

B.P.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 7,

presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA TOMASSINI, rappresentata e

difesa dall’avvocato CLAUDIO BERRINO giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

D.E.F.L., considerata domiciliata ex lege in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata

e difesa dall’avvocato GIANCARLO BIGINELLI giusta procura in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1693/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 29/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/09/2018 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. TRONCONE Fulvio, che ha

concluso chiedendo l’inammissibilità o comunque, il rigetto del

ricorso.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza del 28 aprile 2014 il Tribunale di Torino rigettava opposizione a decreto ingiuntivo proposta da D.E.F.L., decreto che le aveva ordinato di pagare a Unicredit Credit Management Bank S.p.A. la somma di Euro 372.387,20, oltre ad accessori e spese, per fideiussione prestata a favore di (OMISSIS) S.r.l. società poi fallita; tale fideiussione era stata disconosciuta dalla opponente sostenendo che l’avrebbe per lei sottoscritta il padre D.F., titolare di una sua procura che peraltro non lo avrebbe a ciò autorizzato.

Avendo proposto appello la D., ed essendosi costituita resistendo Arena NPL One S.r.l. a socio unico quale mandataria di Unicredit Credit Management Bank S.p.A., la Corte d’appello di Torino, con sentenza del 29 settembre 2016, accoglieva il gravame, ritenendo appunto che la procura non avesse conferito al padre dell’appellante il potere di rilasciare la fideiussione.

Ha presentato ricorso Arena NPL One S.r.l. sulla base di due motivi,da cui si è difesa la D. con controricorso. La ricorrente ha inoltre depositato documenti e illustrato i suoi argomenti con due memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1937 c.c. e mancato accertamento della volontà di prestare fideiussione.

Osserva la ricorrente che la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa, ma non necessita forma scritta nè formule sacramentali: la prova della volontà può darsi con ogni mezzo, e pure mediante presunzioni. Nel caso in esame, la procura rilasciata al padre dalla D. avrebbe una formulazione tale che “si può ritenere presuntivamente” che la figlia gli attribuisse anche tale potere. La corte territoriale avrebbe errato perchè deciso “senza svolgere alcuna indagine sulla volontà effettiva delle parti”; non vi sarebbero nè indagine di fatto nè motivazione. Si conclude poi riportando uno stralcio della difforme sentenza di primo grado, ove si afferma che la procura de qua include il potere di prestare fideiussione.

1.2 Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1393 c.c. e mancata applicazione del principio di apparenza del diritto e del principio di affidamento incolpevole.

Si adduce che, ai sensi dell’art. 1393 c.c., sarebbe stata esibita la procura speciale rilasciata dalla figlia al padre quando avvenne la sottoscrizione della fideiussione, e si lamenta che, rovesciando la sentenza di primo grado, il giudice d’appello ha invece ritenuto che il rappresentante non avesse facoltà di prestare fideiussione per la rappresentata. Peraltro, qualora si aderisca alla posizione assunta dalla corte territoriale, la difficoltà di interpretare i poteri conferiti nella procura avrebbe generato “un errore nella convinzione del terzo incolpevole”, di cui mai sarebbe stata contestata la buona fede. Un “semplice funzionario di banca” non avrebbe potuto avere “maggiori capacità di interpretazione” di due giudici. Pertanto, in forza dei principi di apparenza e di affidamento, la fideiussione dovrebbe ritenersi efficace.

2. I due motivi meritano un vaglio congiunto, come appalesa chiaramente il loro comune contenuto. Entrambi, infatti, mirano ad una diretta valutazione fattuale dell’ambito di valenza entro il quale aveva effetti la procura conferita dall’attuale controricorrente al padre, dirigendo ogni argomentazione a confutare, appunto sul piano di merito, l’accertamento effettuato dal giudice d’appello per riesumare – come conferma anche la specifica trascrizione di parte della sentenza del Tribunale – la valutazione per cui aveva optato il giudice di prime cure. Quel che persegue, dunque, il ricorso è, in effetti, un terzo grado di merito, che riconduca alla soluzione adottata dal Tribunale.

Implicitamente consapevole, peraltro, della inammissibile natura che una simile impostazione apporta al ricorso per mancato rispetto dei confini giurisdizionali che connotano il ruolo del giudice di legittimità, nel secondo motivo la ricorrente tenta pure di introdurre quel che è, ictu culi, una nuova questione (nel ricorso non viene infatti indicato – manifestando così la sua non autosufficienza al riguardo – nè nella premessa espositiva della vicenda processuale, nè nel motivo de quo, quando e come sarebbe stata sollevata davanti al giudice di merito): non più soltanto si argomenta in ordine al contenuto della procura, bensì si aggiunge pure che, essendo quest’ultimo ambiguo dal momento che il primo e il secondo giudice di merito non sono stati conformi, si sarebbe creata una apparenza di cui dovrebbe fruire la ricorrente stessa come parte di buona fede. Si tratta, appunto con netta evidenza, di una prospettazione fattuale ulteriore, che, oltre ad essere nuova, viene ancora perseguita dal giudice di legittimità, incorrendo così in un duplice profilo di inammissibilità.

Meramente ad abundantiam, pertanto, si rimarca che la sentenza impugnata ha supportato con una pregevole accuratezza motivazionale la riforma della valutazione del contenuto della procura che ha condotto all’accoglimento del gravame.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 7800, oltre a Euro 200 per esborsi e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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