Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30170 del 15/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 30170 Anno 2017
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: GIORDANO LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1341/2011 R.G. proposto da
Società immobiliare Valle dell’Aniene Saracinesco s.r.I., in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’avv. Umberto Cassano, del Foro di Roma, elettivamente
domiciliato in Roma, Via Edoardo D’Onofrio n. 43, presso lo studio
dell’avv. Cassano;
– ricorrente contro
Roma Capitale, già Comune di Roma, in persona del Sindaco pro
tempore,

rappresentato e difeso dall’Avv. Angela Raimondo

dell’Avvocatura capitolina, con domicilio eletto in Roma, alla Via del
Tempio di Giove n. 21;
– con troricorrente –

Data pubblicazione: 15/12/2017

avverso la sentenza n. 420/14/10 della Commissione Tributaria
Regionale del Lazio, depositata il 22/06/2010.
Udita la relazione svolta nella udienza del 17/10/2017 dal
Consigliere Luigi Giordano;
FATTI DI CAUSA

notificata, la Commissione tributaria regionale del Lazio (nel
prosieguo, CTR) rigettava l’appello proposto dalla Società immobiliare
Valle dell’Aniene Saracinesco s.r.l. nei confronti del Comune di Roma
avverso la sentenza n. 426/63/2008 della Commissione tributaria
provinciale di Roma e condannava la contribuente al pagamento delle
spese di lite.
Il giudice di appello ha rilevato che il ricorso aveva ad oggetto
una cartella di pagamento relativa ad ICI 1998, 1999 e 2000, emessa
sulla base di avvisi di accertamento che erano stati impugnati. Al
riguardo, la CTR ha ritenuto che, in materia di ICI, non sussiste alcun
impedimento alla riscossione dell’imposta dovuta in pendenza del
giudizio, non essendo applicabile l’art. 68, comma 1, del d. Igs. n.
546 del 1992, che limita l’importo che può essere riscosso in
pendenza di giudizio ad una percentuale dell’accertato, bensì l’art. 12
del d.lgs. n. 504 del 1992, secondo cui le somme liquidate, se non
versate nel termine di 90 giorni, sono riscosse coattivamente
mediante cartella di pagamento.
2. Avverso la sentenza di appello, la Società immobiliare Valle
dell’Aniene Saracinesco s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione,
notificato il 4 gennaio 2011 ed affidato a due motivi.
3. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, la Società immobiliare Valle
dell’Aniene Saracinesco s.r.l. denuncia — in relazione all’art. 360,
primo comma, n. 3, cod. proc. civ. – la violazione dell’art. 68 del

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1. Con sentenza n. 420/14/10, depositata il 22 giugno 2010 e non

d.lgs. n. 546 del 1992, deducendo che detta disposizione, la quale
disciplina la riscossione frazionata delle imposte in pendenza di
giudizio avverso l’avviso di accertamento, ha carattere generale,
operando anche in materia di ICI.
2. Con il secondo motivo di ricorso, la Società immobiliare Valle

primo comma, n. 5, cod. proc. civ. – l’omessa, contraddittoria ed
insufficiente motivazione in merito alla dedotta applicabilità del
predetto art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 anche alla riscossione
dell’ICI in pendenza di giudizio.
3. Il primo motivo è infondato. Il secondo motivo è inammissibile
e, comunque, è da ritenersi assorbito.
Secondo l’indirizzo consolidato dalla Corte di cassazione, infatti, in
tema di contenzioso tributario, la disposizione di cui all’art. 68,
comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, riguardante il pagamento dei
tributi in pendenza del processo, facendo riferimento ai soli “casi in
cui è prevista la riscossione frazionata del tributo”, non si applica alla
riscossione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto per
tale tributo non trova applicazione l’istituto della riscossione
frazionata previsto dall’art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973, poi
abrogato dall’art. 37 del d.lgs. n. 46 del 1999 (Cass., Sez. V, n.
15473/2010; Cass., Sez. V, n. 2199/2012). In tema di imposta
comunale sugli immobili, pertanto, deve trovare applicazione l’art. 12
del d.lgs. n. 504 del 1992 secondo cui, nel caso di mancato
versamento delle somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni
ed interessi entro il termine previsto di sessanta giorni dalla
notificazione dell’avviso di liquidazione o dell’avviso di accertamento,
sono riscosse coattivamente.
Pur prospettato come vizio di motivazione, invece, il secondo
motivo si risolve nella deduzione della violazione dell’art. 68 del d.lgs.
n. 546 del 1992, in quanto la ricorrente si duole della mancata

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dell’Aniene Saracinesco s.r.l. denuncia – in relazione all’art. 360,

applicazione della norma anche all’imposta in esame. In ogni caso, è
da ritenersi assorbito dalla decisione del primo motivo.
3. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. In ragione del
principio di causalità va disposta la condanna del ricorrente a
rimborsare alla contro-ricorrente Roma Capitale le spese del presente

P.Q.M.
Respinge il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla
controricorrente Roma Capitale le spese del giudizio di legittimità,
liquidate in C 2300,00 (duemilatrecento/00) per compensi, oltre alle
spese forfetarie nella misura del 15% ed agli accessori come per
legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 ottobre 2017
Il Presidente
dott.s . Lamina Di Iasi

giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

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