Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3017 del 10/02/2020

Cassazione civile sez. I, 10/02/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 10/02/2020), n.3017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FIDANZIA AndreA – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 486/2015 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliata in Roma, Via Anapo n.

20, presso lo studio dell’avvocato Rizzo Carla che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati Angeli Valter e Biscarini Enrico,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Soc. F.D.C. Riscaldamenti D.C.A. & C

S.a.s., in persona del proprio legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Viale Delle Milizie n. 38, presso

lo studio dell’avvocato Parenti Luigi che la rappresenta e difende,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Amministrazione Fallimentare (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS), nonchè di

C.G. e P.S. in proprio, in persona del

Curatore Fallimentare, Avv. Co.St., elettivamente

domiciliato in Roma, Viale Giulio Cesare n. 59, presso lo studio

dell’avvocato Di Rico Linda, rappresentata e difesa dall’avvocato

Grifoni Maurizio, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

All Service Scarfl, B.G., S.J.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 473/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 29/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/11/2019 dal cons. Dott. FEDERICO GUIDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 27.6.2005 il Tribunale di Terni estese il fallimento della (OMISSIS) sas e della socia accomandataria C.G. a P.S..

Successivamente il Tribunale di Terni respinse l’opposizione proposta dalla P. e l’appello avverso detta sentenza fu dichiarato inammissibile perchè tardivo, con sentenza del 5 maggio 2011 della Corte d’Appello di Perugia.

Avverso detta sentenza propose ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4) P.S. deducendo che il giudice di appello, nel dichiarare la tardività dell’impugnazione, aveva travisato i fatti ed omesso in particolare di considerare la data di consegna dell’atto per la notifica.

La Corte d’Appello di Perugia, con la sentenza n. 473/2014, depositata il 29.8.2014 ha respinto pure il ricorso per revocazione.

La Corte territoriale, in particolare, ha ritenuto che non sussistesse il presupposto negativo richiesto dall’art. 395 c.p.c., n. 4), ultimo inciso, in quanto il fatto dedotto, vale a dire la data di perfezionamento della notifica dell’appello, proposto con ricorso, avverso la sentenza di primo grado, costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.

Per la cassazione di detta sentenza propone ricorso per cassazione, con quattro motivi, P.S..

La curatela del fallimento della (OMISSIS) sas (OMISSIS) e dei soci C.G. e P.S. e la F.D.C. Riscaldamenti di D.C.A. & c. sas resistono con controricorso.

Le altre parti sono rimaste intimate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4), contestando che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, la data del perfezionamento della notifica dell’atto di appello che aveva dato luogo alla sentenza oggetto di revocazione, avesse costituito un punto controverso sul quale la sentenza medesima aveva pronunciato.

La ricorrente ribadisce anzitutto l’evidente travisamento dei fatti nella sentenza oggetto della domanda di revocazione, determinato dall’esame diretto degli atti processuali da parte del giudice, senza che l’errata percezione degli atti di causa avesse formato oggetto di discussione e consequenziale pronuncia.

La ricorrente aggiunge che la sentenza della corte territoriale oggetto di revocazione, a parte l’errore materiale di indicare quale data di notifica della sentenza impugnata quella del 2.3.2011, laddove la sentenza di rigetto era stata notificata al reclamante l’8.2.2011, aveva poi individuato quale data di perfezionamento della notifica dell’atto di citazione in appello quella del 2.3.2011, ritenendone la tardività in relazione al termine di 15 gg.

Dall’esame della relata apposta sull’originale dell’atto, prodotta in atti, risultava peraltro inequivocabilmente che per l’appellante la notifica si era perfezionata, mediante consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, già in data 23.2.2011 e dunque tempestivamente.

La ricorrente deduce al riguardo la mancanza di contrasto tra le parti, evidenziando che il suddetto travisamento è frutto di un autonomo ed errato esame dei dati processuali da parte del giudice di appello, mentre le parti, rilevato che la notificazione era stata chiesta tempestivamente dall’odierna ricorrente, avevano rinunciato all’eccezione di inammissibilità dell’appello, come dalle stesse dichiarato nel giudizio di revocazione.

La ricorrente assume, in particolare, che la corte d’appello aveva operato motu proprio, senza fare alcun riferimento a quanto si era svolto all’udienza di comparizione ed effettuando calcoli completamente diversi da quelli indicati dalle parti.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2969 c.c., nonchè degli artt. 183 e 395 c.p.c., rilevando la contraddittorietà della sentenza impugnata, la quale, se da un lato ha affermato la rilevabilità d’ufficio della decadenza dall’impugnazione (per tardività), trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, dall’altro ha escluso la revocazione della sentenza che l’aveva dichiarata perchè la questione relativa alla decadenza era stata oggetto di trattazione.

Il terzo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione al fatto che la sentenza impugnata non aveva tenuto in considerazione quanto affermato dalla difesa dei convenuti, i quali avevano espressamente riconosciuto che nel giudizio di merito non esistevano contrasti sulla data di effettiva notifica del ricorso in appello: nel giudizio di revocazione era dunque divenuto fatto pacifico che l’appello era stato notificato tempestivamente: la Corte territoriale ha completamente omesso di valutare tali fatti, che hanno carattere di decisività.

Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4), per contraddittorietà ed illogicità della motivazione, come già dedotto in relazione al secondo motivo.

I motivi, che, in quanto connessi, vanno unitariamente esaminati, sono fondati.

La sentenza impugnata ha respinto la domanda di revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4) della sentenza resa dalla medesima Corte territoriale in data 5 maggio 2011, in quanto la data della notificazione dell’atto di citazione fu un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.

L’assunto non è condivisibile.

Ed invero, il fatto oggetto di revocazione non è la data in cui si è perfezionata la notificazione dell’atto di citazione in appello – il che costituisce una valutazione in diritto (error in iudicando) – ma l’esistenza della prova documentale che l’odierna ricorrente aveva consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica l’atto di impugnazione in una determinata data, evidentemente anteriore a quella di ricezione dell’atto stesso da parte dei destinatari e tale da evidenziare la tempestività dell’impugnazione.

Tale fatto è decisivo, in quanto, dall’esistenza in atti della prova documentale della data di consegna dell’atto di impugnazione all’ufficiale giudiziario, il 23 febbraio 2011, discende la tempestività della notifica.

Tale fatto, inoltre, non costituì un punto controverso e su di esso (data della consegna dell’atto introduttivo all’ufficiale giudiziario) la sentenza non ebbe a pronunciare, limitandosi a rilevare la tardività della notifica, sulla base del complessivo esame degli atti processuali, individuando quale data della notifica il 2 marzo 2011.

La sentenza impugnata va dunque cassata e la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione, per l’accertamento dei presupposti della revocazione, ex art. 395 c.p.c., n. 4), della sentenza della Corte d’appello di Perugia del 5 maggio 2011 e, segnatamente, dell’esistenza in atti della prova della data di consegna dell’atto di impugnazione all’ufficiale giudiziario e procedere, se del caso, all’eventuale giudizio rescissorio, nonchè per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2020

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