Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3017 del 09/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/02/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 09/02/2021), n.3017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29891-2018 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PIERO EUGENIO VIGHE per procura in margine al

ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (INPS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29 presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA

CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN per

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonchè

COMUNE di TORINO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1106/2018 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

l’08/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.M. ha impugnato per cassazione la sentenza con cui il Tribunale di Torino ha rigettato la sua opposizione (qualificata dal Tribunale ex art. 617 c.p.c.) avverso l’ordinanza di assegnazione di somme, pronunciata dal giudice dell’esecuzione nel corso di un procedimento di esecuzione forzata promosso dal Comune di Torino nelle forme del pignoramento presso terzi.

Il ricorso è affidato a tre motivi.

Ha resistito con controricorso soltanto l’INPS.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile ex art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4, per la totale inintelligibilità sia dell’esposizione dei fatti di causa, sia delle doglianze formulate dal ricorrente.

Il ricorso, in particolare, non consente di stabilire:

-) chi fosse il creditore procedente, chi il terzo pignorato, quale la ragione del credito;

-) quali motivi dedusse l’odierno ricorrente a fondamento dell’opposizione agli atti esecutivi.

2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

2.1. L’inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna Errore. L’origine riferimento non è stata trovata. alla rifusione in favore di Errore. L’origine riferimento non è stata trovata. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro Errore. L’origine riferimento non è stata trovata., oltre 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di M.M. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

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