Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3017 del 07/02/2018


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Civile Sent. Sez. U Num. 3017 Anno 2018
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: ARMANO ULIANA

Data pubblicazione: 07/02/2018

SENTENZA
sul ricorso 7300-2016 proposto da:
NICO A R.L. (già MA.P0. A R.L.), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SANTA
GIOVANNA ELISABETTA 24, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
FATICA, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –

‘q GLI

contro
ROMA CAPITALE (già COMUNE DI ROMA), in persona del Commissario
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI
GIOVE 21, presso gli Uffici dell’Avvocatura Capitolina, rappresentata e
difesa dagli avvocati ALESSANDRO RIZZO e ROSALDA ROCCHI;

avverso la sentenza n. 5442/2015 del CONSIGLIO DI STATO,
depositata il 02/12/2015.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/09/2017 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI, che ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso;
udito l’Avvocato Giuseppe Fatica.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 5442 del 2 dicembre 2015 il Consiglio di Stato
ha confermato la decisione del Tar Lazio di rigetto del ricorso
proposto dalla società MA.P0 a r.l. avverso il provvedimento dell’Il
marzo 2013 del Comune di Roma di diniego della richiesta di nuova
concessione di occupazione di suolo pubblico per un locale sito in via
del Pellegrino numero 11 /12.
Avverso questa decisione propone ricorso alla società MA.P0, oggi
NICO a.r.1, denunciando eccesso di potere giurisdizionale per
invasione della sfera di attribuzione riservata al legislatore.
Resiste con controricorso Roma Capitale.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Sostiene la società ricorrente che il vigente regolamento in
materia di occupazione di suolo pubblico di Roma Capitale è quello

Ric. 2016 n. 07300 sez. SU – ud. 12-09-2017

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– controricorrente –

recato dalla delibera consiliare n.119 del 30 maggio 2005 all’art. 4 bis
(pareri preventivi obbligatori ) che dispone che nella Città Storica,
dov’è situata via del Pellegrino, il rilascio di concessioni di
occupazione di suolo pubblico è subordinata alla prescrizione di
appositi piani che individuino la massima occupabilità delle arie di

Nella specie, non essendo stato approvato il piano di massima
occupabilità riguardante via del Pellegrino, la richiesta di occupazione
del suolo pubblico non poteva essere negata ,non potendo essere
sostituita o surrogata da piani deliberati dalla giunta municipale,
senza una determinazione dirigenziale da parte dell’ufficio tecnico.
Secondo la ricorrente appare lesivo della sfera del potere
legislativo del Consiglio del Municipio, avere surrogato con una
pronunzia del potere giurisdizionale ,una funzione appartenente solo
all’Organo facente funzioni di legislatore.
2.11 ricorso è inammissibile.
Il Consiglio di Stato ha evidenziato che il testo del comma 4,
dell’articolo 4 bis, della deliberazione consiliare n.119 del 30 maggio
2005 stabilisce che” nell’ambito della Città Storica i municipi possono
subordinare il rilascio delle concessioni di suolo pubblico alle
prescrizioni di appositi piani che individuano la massima occupabilità
delle arie di rispettiva competenza”.
Il giudice amministrativo ha ritenuto che in base a tale
deliberazione l’amministrazione non è obbligata a far precedere la
valutazione delle singole istanze dalla predisposizione di piani di
massima occupabilità e, in mancanza di questi o nelle more della loro
approvazione, l’amministrazione non perde il potere discrezionale di
valutare le singole istanze previa comparazione degli interessi
pubblici relativi alla circolazione, igiene , sicurezza estetica, ambiente
e tutela del patrimonio culturale con l’interesse del privato istante.

Ric. 2016 n. 07300 sez. SU – ud. 12-09-2017

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rispettiva competenza.

Pertanto il diniego della concessione di occupazione di suolo
pubblico si fonda su di una valutazione
riferimento per relationem

discrezionale che fa

a quanto disposto nel progetto di

riqualificazione di via del Pellegrino ,approvato dalla Giunta
Municipale ,i1 quale non prevede la possibilità di occupazione di suolo

3.11 Consiglio di Stato ha interpretato le norme poste a
fondamento del ricorso e non è configurabile un eccesso di potere
giurisdizionale, sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera della
potestà legislativa, né altra questione di giurisdizione denunciabile
con ricorso alle Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione, tenuto conto
che gli eventuali errori nell’interpretare tali disposizioni non
investono la sussistenza ed i limiti esterni del potere giurisdizionale di
detto giudice amministrativo, ma la legittimità dell’esercizio del
potere medesimo nel caso concreto (Se.0 ,n.24740/16 Sez. U, n.
2414/1987; n. 5687/1979).
Le censure che nel caso in esame la ricorrente formula nei
confronti dell’impugnata sentenza – indipendentemente da ogni
valutazione in ordine alla fondatezza o infondatezza delle
argomentazioni su cui riposano – non attengono al superamento dei
limiti esterni della giurisdizione di detto giudice. Infatti il Consiglio di
Stato, interpretando la normativa in materia di occupazione di suolo
pubblico , ha evidenziato che in assenza dell’approvazione del piano
di massima occupabilità, che rappresenta un’ipotesi nella quale
l’amministrazione si autovincola rispetto al futuro concreto esercizio
del potere discrezionale, la stessa non perde il potere discrezionale di
valutare ogni singola istanza effettuando una comparazione fra
interessi pubblici e gli interessi del singolo privato.
L’eventuale errore compiuto nell’applicazione di tale disposizioni
non attiene alla giurisdizione e rende inammissibile il ricorso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

Ric. 2016 n. 07300 sez. SU – ud. 12-09-2017

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pubblico per i civici 11 e 12.

P.Q.M
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente
al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro
5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del
15% ,agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge .

2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della I. 228 del 2012, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso
articolo 13.
Roma 12-9-2017

Ai sensi dell’art.13 commal quater del D.P.R. 115 del

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