Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3017 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/02/2017, (ud. 15/12/2016, dep.03/02/2017),  n. 3017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26610/2015 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R. PIRIA, 9,

presso lo studio dell’avvocato FRANCO SEGNALINI, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrenti –

contro

MONTEFALCONE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, ZEBIO 19, presso

lo studio dell’avvocato CARLO DE PORCELLINIS, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4681/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito l’Avvocato CARLO DE PORCELLINIS.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“1. La signora M.M. ricorre per cassazione contro la sentenza 30.7.2015 della Corte d’Appello di Roma che aveva respinto l’impugnazione contro la pronuncia di rigetto della domanda da essa proposta contro la Monte Falcone srl finalizzata all’accertamento della proprietà per intervenuta usucapione in relazione ad un di un fondo in (OMISSIS) (in N.C. al fol. (OMISSIS), part. (OMISSIS) lett. (OMISSIS)).

Resiste la Montefalcone srl deducendone l’inammissibilità e l’infondatezza.

2. Con l’unico motivo di ricorso si deduce il difetto di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla natura del rapporto tra l’odierna ricorrente e il terreno oggetto di causa: la Corte d’Appello – si sostiene – avrebbe adottato un criterio di valutazione illogico e precario delle testimonianze rese dai soggetti escussi. Si ritiene che le dichiarazioni dei testi indicati dalla ricorrente ( Ma.Gi. e C.A.) non sono affatto contraddittorie mentre quelle dei testi della Monfalcone non sono idonee a confutare la tesi della ricorrente perchè non riguardano il terreno oggetto di causa ma la strada di accesso e il cancello di ingresso alla strada.

3. Ritiene il relatore che, nella fattispecie, sussistano le condizioni, in relazione all’art. 380 bis c.p.c., per pervenire alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per violazione del principio di autosufficienza (art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6) e per difetto di interesse:

sotto il primo profilo, le deposizioni dei testi che si assumono mal valutate non sono neppure sintetizzate nel ricorso, privo peraltro delle necessarie indicazioni per il reperimento dei verbali che le contengono: come costantemente affermato da questa Corte, infatti, la parte che denunci in sede di legittimità la mancata valutazione, da parte del giudice di merito, di prove documentali o testimoniali ha l’onere di riprodurre nel ricorso il tenore esatto della risultanza processuale il cui omesso o inadeguato esame è censurato, e ciò al fine di rendere possibile alla Corte di cassazione, sulla base del solo ricorso e senza necessità di indagini integrative non consentite, di valutare la pertinenza e la decisività di quelle risultanze (tra le varie, Sez. L, Sentenza n. 15751 del 21/10/2003 Rv. 567559; Sez. 1, Sentenza n. 4405 del 28/02/2006 Rv. 589975).

– sotto il secondo profilo, va osservato che l’altra ed autonoma ratio decidendi utilizzata dalla Corte d’Appello per giustificare la reiezione della domanda (in aggiunta a quella sulla valutazione delle prove testimoniali) si fonda sul fatto – ritenuto pacifico – dell’inclusione del terreno in più vasta porzione concessa in affitto alla Cooperativa P.M., che, quale conduttrice, deteneva i terreni attraverso i soci incaricati di coltivarli. Da tale circostanza, la Corte d’Appello ha escluso il potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà e, conseguentemente, l’ipotizzabilità dell’acquisto per usucapione (v. pagg. 6 e 7).

Ebbene, tale autonoma ratio non risulta affatto censurata e allora trova applicazione la regola di diritto secondo cui ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (v. Sez. 6-L, Ordinanza n. 22753 del 03/11/2011 Rv. 619427; Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013 Rv. 625631).

La ricorrente avrebbe dovuto impugnare anche quest’ultima ratio, ma non lo ha fatto e dunque la censura relativa all’altra si rivela inammissibile per carenza di interesse.

P.Q.M..

visto l’art. 380 bis c.p.c.;

si propone al Collegio che il ricorso in esame venga dichiarato inammissibile”;

rilevato che la Montefalcone srl resiste con controricorso;

considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c. e che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile con addebito di spese alla parte soccombente;

ritenuto che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato inammissibile per cui sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 1.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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