Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30169 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. un., 30/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30169

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo presidente f.f. –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di sez. –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRO

III 6, presso lo studio dell’avvocato LAUDADIO FELICE, che la

rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MI.AN., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SICILIA,50, presso lo studio dell’avvocato NAPOLITANO LUIGI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARONE GHERARDO, per delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

REGIONE CAMPANIA;

– intimata –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

8910/2010 del CONSIGLIO DI STATO;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/11/2011 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI.

Fatto

MOTIVI

1.1. Il prof. M.N., nominato il 31.12.2005 direttore generale della Azienda ospedaliera (OMISSIS) con decreto del presidente della Regione Campania, venne revocato dall’incarico con provvedimento della Giunta regionale in data 16.1.2009 di mancata conferma, a norma del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3-bis, comma 6, per non avere raggiunto i previsti risultati gestionali, e contestualmente il suo contratto di lavoro venne risolto.

1.2. Il M. ha impugnato la revoca davanti al TAR Campania, che con sentenza del 9.9.2010 – appellata dalla stessa parte davanti al Consiglio di Stato – ha ritenuto il giudice amministrativo carente di giurisdizione. Ha anche proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. davanti al Tribunale di Napoli, che, con ordinanza in data 8.6.2009, ha negato la misura cautelare, ritenendo che la giurisdizione spettasse al g.a.

2.1. Il prof. M. propone davanti alla Cassazione ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, nei confronti della Regione Campania e della dott. Mi.An., nominata direttore generale dello stesso ente a seguito della revoca dell’istante e convenuta nei procedimenti di merito.

2.2. La dott. Mi. resiste con controricorso. La Regione Campania non si è costituita.

La Mi., pur richiamando la giurisprudenza prevedente la giurisdizione del g.o. in materia di revoca per inadempimenti del direttore generale delle aziende ospedaliere, si associa alla richiesta di individuazione della giurisdizione nella specie competente.

3. Nell’ambito dell’adottata procedura camerale, il ricorrente ha depositato memoria.

4.1. Il ricorso è qualificabile come inammissibile in base al principio, a cui si attengono queste Sezioni Unite a partire dalla sentenza 22 marzo 1996 n. 2466 (pronunciata valorizzando l’eliminazione ad opera della L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 61 con decorrenza dal 1 gennaio 1993, della sospensione necessaria del processo per effetto della proposizione del regolamento di giurisdizione), secondo cui “in seguito alla nuova formulazione dell’art. 367 cod. proc. civ., introdotta dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, il disposto della prima parte dell’art. 41 cod. proc. civ. deve essere interpretato nel senso che qualsiasi decisione emanata dal giudice presso il quale il processo è radicato ha efficacia preclusiva del regolamento preventivo di giurisdizione; di conseguenza il regolamento non è proponibile dopo che il giudice del merito abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, atteso che la risoluzione della questione di giurisdizione può essere rimessa al giudice processualmente sovraordinato, secondo l’ordinario svolgimento del processo” (per recenti conferme di tale indirizzo interpretativo – innovativo rispetto al diverso, più risalente orientamento, richiamato nella memoria -cfr. Cass., sez. un., n. 22521/2006, 14952/2007, 26296/2008).

4.2. Lo stesso ricorso non è convertibile in ricorso per risoluzione di conflitto negativo di giurisdizione, perchè tale conflitto può ritenersi sussistente solo se determinato da provvedimenti avente natura decisoria, mentre nel caso in esame il giudice ordinario si è pronunciato solo con un’ordinanza di natura cautelare (cfr. Cass., sez. un., n. 4914/2006, 5356/2011).

5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese vengono compensate, in relazione all’oggetto del giudizio, al complesso delle vicende processuali e all’adesione della controricorrente alla richiesta di pronuncia sul merito del richiesto regolamento.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA