Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30169 del 20/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 20/11/2019, (ud. 17/09/2019, dep. 20/11/2019), n.30169

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. DI PAOLA Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8256/2016 R.G. proposto da:

A.M.B.I. s.r.l., in persona del l.r.p.t., avente causa di S.U.N.

S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Lovisetti e

Paolo Rolfo, presso cui elettivamente domicilia in Roma alla via

Appia Nuova n. 46;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4213/64/15 della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, emessa il

23/6/2015, depositata il 29/9/2015 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 17 settembre

2019 dal Consigliere Andreina Giudicepietro.

Fatto

RILEVATO

che:

1. A.M.B.I. s.r.l., in persona del l.r.p.t., avente causa di S.U.N. S.p.A., ricorre con tre motivi contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 4213/64/15 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, emessa il 23/6/2015, depositata il 29/9/2015 e non notificata, che, in controversia relativa all’impugnativa del silenzio rifiuto dell’Amministrazione sull’istanza, avanzata dal contribuente in data 12 aprile 2012 per il rimborso della somma pagata dalla società in data 10 febbraio 2010 a titolo di sanzione, a seguito di comunicazione d’irregolarità per il tardivo versamento dell’Ires per l’anno di imposta 2006, avvenuto in data 18 luglio 2007, oltre il 16 luglio 2007, ha rigettato l’appello della contribuente, confermando la sentenza della C.T.P. di Brescia;

2. con la sentenza impugnata, la C.T.R. della Lombardia (di seguito C.T.R.) riteneva che la società contribuente avesse effettuato il versamento dell’imposta dovuta oltre la scadenza naturale, senza provvedere a corrispondere la maggiorazione dello 0,40%, come previsto dal D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, comma 2; che non vi fosse violazione D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 7, comma 1 e della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1, avendo avuto la contribuente la possibilità di avvalersi del cd. ravvedimento operoso per non incorrere in più gravi sanzioni; che la società fosse decaduta dalla facoltà di presentare istanza di rimborso, essendo inapplicabile alla fattispecie in esame il termine di 48 mesi di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, trovando, invece, applicazione il più breve termine biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21;

3. a seguito del ricorso, l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

4. il ricorso è stato fissato per la Camera di consiglio del 17 settembre 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

5. la società contribuente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. con il primo motivo la ricorrente censura la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, poichè la sanzione non andava calcolata sull’intero importo, maggiorato dello 0,40%, ma solo sulla maggiorazione dello 0,40%;

secondo la ricorrente, avendo pagato entro 30 giorni dalla scadenza del 16 luglio 2007, omettendo il versamento della maggiorazione dello 0,40%, la sanzione andava calcolata solo sulla frazione di tributo, dovuta a titolo di maggiorazione e non pagata;

con il secondo motivo, la ricorrente censura la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 7, comma 1 e della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1, per la violazione dei principi di buona fede e collaborazione nell’irrogazione di una sanzione sproporzionata;

con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente censura la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

secondo la ricorrente il giudice di appello avrebbe erroneamente ritenuto che la contribuente fosse decaduta dalla facoltà di presentare istanza di rimborso, per il decorso del termine biennale previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, perchè alla fattispecie sarebbe applicabile il più ampio termine di quarantotto mesi, previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38;

1.2. il secondo motivo di ricorso deve essere rigettato, con conseguente inammissibilità del primo e terzo per carenza di interesse;

1.3. invero, qualora, come nel caso di specie, il contribuente abbia definito l’aspetto sanzionatorio, aderendo alla proposta di definizione con il pagamento in misura ridotta, gli è preclusa la possibilità di richiedere la restituzione della sanzione ridotta;

se il contribuente intende contestare l’an o il quantum della sanzione indicata nella comunicazione di irregolarità deve impugnare la comunicazione stessa ovvero la successiva cartella di pagamento;

come è stato detto, in tema di ravvedimento operoso, introdotto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, “il riconoscimento della violazione e della ricorrenza dei presupposti di applicabilità della sanzione rappresenta una scelta del contribuente per il pagamento della sanzione in misura ridotta, sicchè non può essere invocato (il principio dell’affidamento) per ottenere il rimborso di quanto corrisposto, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 10, poichè tali disposizioni si applicano esclusivamente nel caso di sanzioni imposte dalla Amministrazione” (Sez. 5, Sentenza n. 6108 del 30/03/2016, Rv. 639432 – 01);

una volta che si sia perfezionata la fattispecie di ravvedimento operoso è precluso al contribuente, analogamente a quanto affermato da questa Corte con riferimento alle ipotesi di definizione agevolata cui questi abbia spontaneamente aderito (ex multis Cass. Ss.Uu. 14828/2008 e Cass. 4566/2015, 1967/2012, 25493/2013), la ripetizione di quanto versato, con conseguente inammissibilità della relativa istanza, salvo il caso di errori formali essenziali e riconoscibili;

la definizione agevolata delle sanzioni rappresenta, infatti, una facoltà concessa al contribuente per definire, con il versamento di una somma notevolmente inferiore a quella concretamente irrogabile come sanzione, l’aspetto sanzionatorio del rapporto tributario e ciò ne esclude la ripetibilità;

tale principio risulta applicabile anche nel caso in esame, in cui è pacifico che il contribuente abbia pagato la sanzione in misura ridotta, a seguito della notifica della comunicazione di irregolarità, contenente l’indicazione della sanzione da pagare e della possibilità di beneficiare di una sua riduzione, effettuando il pagamento entro trenta giorni;

solo successivamente al pagamento in misura ridotta, senza aver contestato in alcun modo, nè impugnato, la comunicazione d’irregolarità, il contribuente ha richiesto il rimborso di quanto versato in eccesso a titolo di sanzioni;

pertanto il ricorso va complessivamente rigettato, con conferma della sentenza impugnata, la cui motivazione va corretta nei sensi indicati, ex art. 384 c.p.c., comma 4;

le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza di parte ricorrente e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito;

sussistono i requisiti per porre a carico della ricorrente il pagamento del doppio contributo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

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