Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30169 del 15/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 30169 Anno 2017
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: DE MASI ORONZO

ORDINANZA
sul ricorso 26850-2011 proposto da:
SATULLI CARLA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA
MUGGIA 21, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO
LIBERATORE, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro

AGENZIA DEL TERRITORIO in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controrícorrente nonchè contro

ROMA CAPITALE;
– intimata –

Data pubblicazione: 15/12/2017

avverso la sentenza n. 286/2010 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 19/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 17/10/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO

DE MASI.

RILEVATO

che Carla Satulli

propone

ricorso, affidato ad un articolato

motivo,

per la

cassazione della sentenza n. 286/38/10, pronunciata il 22/9/2010, e depositata il
19/10/2010, con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha respinto
l’appello proposto avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di
Roma di parziale accoglimento del ricorso della contribuente, avente ad oggetto

comunale sugli immobili

(ICI), relativamente all’anno 2003 ed all’anno 2004, a

seguito dell’attribuzione della rendita

catastale (A/2) da parte dell’Agenzia del

Territorio, con riferimento ad uno stabile di tre piani e sei appartamenti, bene
indiviso, per la quota di spettanza, pari al 12,50 per cento;
che il Giudice di appello nel confermare la classificazione catastale (A/3, classe 2)
attribuita con la sentenza di primo grado, a fronte di quella (A/4, classe 1) indicata
dalla contribuente, osservava come l’Agenzia del Territorio avesse prodotto “una
puntuale descrizione degli immobili limitrofi a quello” della Satulli, “e per ognuno
motivato le ragioni dell’attribuzione della categoria e classe”, in relazione alle
“caratteristiche costruttive dell’edificio” ed alle “caratteristiche estrinseche della
zona”, evidenziava inoltre come ai fini del classamento non si potessero prendere in
considerazione “fattori transitori” suscettibili di variazioni nel tempo, per cui
l’operato classamento appariva frutto di calcoli corretti, non incisi dalla relazione
tecnica e dal materiale fotografico offerto dalla appellante, confermanti il buono stato
di conservazione di un immobile, di tre piani ed in cortina;
che l’Agenzia del Territorio resiste con controricorso, mentre Roma Capitale, già
Comune di Roma, non ha svolto attività difensiva;

CONSIDERATO

che la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e n. 3, omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché violazione e falsa applicazione delle
norme di legge,

giacché la sentenza impugnata

è in contraddizione con

la

precedente sentenza n. 57/4/2009 della medesima CTR del Lazio, divenuta
definitiva, riguardante lo stesso immobile indiviso sito in Roma, Vicolo degli Orti della
Magliana, n. 11, cui risulta attribuita la categoria catastale A/4, classe 1, cespite del
quale la contribuente possiede la quota del 12,50 per cento, deduce altresì la carente
i

l’impugnazione degli avvisi di accertamento per il recupero della maggiore imposta

esposizione delle ragioni per le quali sono state disattese le deduzioni difensive, e le
risultanze della documentazione prodotta con l’atto di appello, dalla quale
inequivocabilmente si ricava che lo stabile de quo

fu edificato negli anni sessanta,

con struttura portante mista, costituita da muratura perimetrale in blocchetti di tufo e
travatura intermedia e solai in cemento armato, finiture ordinarie e di tipo
economico, collegamenti verticale costituiti soltanto dalla scala comune, senza
ascensore, autorimesse e locali di sgombero, quali cantine e soffitte di pertinenza

anche il luogo di ubicazione, il quale presenta strade strette, mancanza di
marciapiedi e di parcheggi, tutte caratteristiche che giustificano l’attribuzione della
categoria catastale A/4, non a caso attribuita a fabbricati similari, insistenti nella
medesima zona;
che le censure svolte del motivo di ricorso sono

infondate

e non meritano

accoglimento;
che la ricorrente si duole della mancata considerazione, da parte del Giudice di
appello, dell’eccepito effetto preclusivo di un nuovo esame della rendita attribuita
dall’Agenzia del Territorio – posta a base dell’impugnato atto impositivo del Comune di
Roma – che deriva dalla sentenza n. 57/4/2009, pronunciata dalla CTR del Lazio,
divenuta definitiva, riguardante l’immobile indiviso di Vicolo degli Orti della Magliana,
n. 11, del quale la contribuente possiede la quota del 12,50, trattandosi di decisione in
forza della quale risulterebbe attribuita al cespite la categoria catastale A/4, classe
1, e cioè la medesima richiesta dalla contribuente che, con l’atto introduttivo del
presente giudizio, aveva tra l’altro sostenuto che la rendita catastale A/2 attribuita
dall’Ufficio non tenesse conto né della “categoria dell’immobile”, né delle
“caratteristiche ubicative dello stesso e degli edifici similari”;
che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, “il giudicato sostanziale di
cui all’art. 2909 c.c. – il quale, come riflesso di quello formale previsto dall’art. 324
c.p.c., fa stato ad ogni effetto tra le parti quanto all’accertamento di merito, positivo o
negativo, del diritto controverso – si forma soltanto su ciò che ha costituito oggetto
della decisione, ivi compresi anche gli accertamenti di fatto che abbiano
rappresentato le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico per
l’emanazione della pronuncia, con effetto preclusivo dell’esame degli stessi elementi in
un successivo giudizio, quando l’azione in esso dispiegata abbia requisiti costitutivi
(personae, petitum e causa petendi) identici (Cass. n. 9954/2017, n.9486/2007,
n.21096/2005, n. 5241/1999, n.4393/1997, n.5222/1996);
2

delle abitazioni, ciascuna delle quali peraltro è dotata di un unico bagno, considerato

che “restano invece fuori dal giudicato gli accertamenti di fatto che non abbiano
integrato antecedenti logici necessari della decisione e che pertanto non hanno
costituito oggetto di quest’ultima nel senso sopra precisato, il cui contenuto ben può
essere riesaminato in un giudizio successivo avente ad oggetto una domanda diversa
da quella sulla quale è stata emessa la precedente decisione.” (Cass. n. 9954/2017
citata);
che la ricorrente sostiene che “all’87,50°/0 dell’immobile … è stata già assegnata

oggetto di alcun motivato accertamento da parte della CTR del Lazio che, nella
invocata sentenza n. 57/4/2009, si è limitata a rilevare il giudicato interno formatosi
sull’attribuzione della rendita catastale impugnata da Giovanni Santulli, stante
l’intervenuta acquiescenza dell’Ufficio del Territorio, convenuto anche in quel giudizio,
alla sentenza (n. 13/27/2007) di primo grado della CTP di Roma, che aveva
annullato la rendita, sicché la

ratio decidendi risiede “principalmente”, come

correttamente evidenziato dall’intimata Agenzia del Territorio riportando alcuni
passaggi motivazionali della citata sentenza della CTP, sulla non regolarità della
procedura seguita dal Comune di Roma, “in relazione al disposto “dell’art. 74, della
legge n. 342/2000”, piuttosto che sull’affermazione, del tutto apodittica e meramente
rafforzativa, secondo cui “il ricorrente ha ampiamente confutato esattezza
dell’attribuzione della nuova classifica”;
che, infatti, la invocata sentenza n. 57/4/2009 della CTR del Lazio si limita a rilevare
che “la formazione di tale giudicato interno nella sentenza impugnata sulla materia
della rendita priva del proprio logico presupposto gli accertamenti del Comune dei
quali quindi deve essere confermato l’annullamento”;
che trattasi all’evidenza di decisione inidonea ad integrare, contrariamente a quanto
sostenuto dalla contribuente, un accertamento giudiziale utilmente deducibile, in
estensione, come giudicato esterno favorevole, relativamente alla contestata
individuazione della base imponibile oggetto della presente controversia, che vede la
contribuente Carla Satulli – distinto soggetto passivo d’imposta in ragione della
contitolarità del diritto di proprietà sul medesimo immobile – opporsi autonomamente
alla richiesta di maggiore ICI, nei confronti del Comune di Roma e dell’Agenzia del
Territorio;
che non appare superfluo evidenziare come dall’esclusione della correttezza della
rendita attribuita (A/2) dall’Ufficio, giammai potrebbe farsi discendere sic et simpliciter

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categoria catastale A/4 classe 1″, ma a ben vedere la questione non ha costituito

la correttezza della diversa rendita (A/4) indicata dalla contribuente nel ricorso
introduttivo del giudizio;
che, sotto il profilo motivazionale, la Santulli si duole del classamento dell’immobile,
giacché la CTR non avrebbe considerato compiutamente le reali caratteristiche dello
stesso;
che, secondo un condivisibile principio affermato da questa Corte, “Ricorre il vizio di
omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art.

elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza
una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni
controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.” (Cass. n. 9113/2012);
che, tuttavia, la sentenza impugnata, nel valutare l’attribuito classamento catastale,
ha valorizzato gli elementi considerati dall’Ufficio, quali “le caratteristiche costruttive
dell’edificio” e le “caratteristiche estrinseche della zona”, e non ha trascurato la
disamina altri elementi rilevanti a tal fine, purché non legati a “fattori transitori”, ed
in particolare, ha disatteso le argomentazioni dell’appellante osservando che la
documentazione prodotta in giudizio dalla stessa parte, oggetto quindi di puntuale
apprezzamento, non solo non contiene “elementi di novità”, ma viceversa evidenzia
e conferma gli elementi positivi che caratterizzano il fabbricato, “in cortina di 3 piani
in buono stato di conservazione”, per cui il dedotto vizio di motivazione non può
essere inteso a far valere il diverso convincimento soggettivo della contribuente;
che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore dell’intimata
costituita;

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, che liquida in C 2.100,00 per compensi, oltre rimborso spese
forfettarie nella misura del 15 per cento, ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 ottobre 2017

360, comma primo, n. 5 c. p. c., quando il giudice di merito ometta di indicare, gli

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