Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30168 del 20/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 20/11/2019, (ud. 17/09/2019, dep. 20/11/2019), n.30168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. DI PAOLA Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8080/2016 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

Sieleva s.r.l., in liquidazione, in persona del l.r.p.t.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 721/17/15 della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, emessa in data

12/2/2015, depositata in data 26/2/2015 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 17 settembre

2019 dal Consigliere Andreina Giudicepietro.

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi contro Sieleva s.r.l., in liquidazione, per la cassazione della sentenza n. 721/17/15 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, emessa in data 12/2/2015, depositata in data 26/2/2015 e non notificata, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio, in controversia concernente l’impugnativa del diniego parziale avverso la richiesta di esenzione decennale dall’Irpeg ed Ilor ai sensi del T.U. n. 218 del 1978, artt. 101 e 105;

con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, artt. 101 e 105, nonchè del D.L. n. 244 del 1995, art. 18, comma 2, conv. dalla L. n. 341 del 1995, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

secondo la ricorrente, la C.T.R. avrebbe erroneamente ritenuto che la società avesse diritto all’esenzione decennale dell’Irpeg ed Ilor, pur non avendo quest’ultima i requisiti richiesti dalla legge entro il 31 dicembre 1993;

con il secondo motivo, la ricorrente denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in rifermento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

secondo la ricorrente, il giudice di appello non avrebbe tenuto conto degli elementi risultanti dalla documentazione prodotta dalle parti, con riferimento al tema centrale, costituito dall’inoperatività della società e dall’inesistenza di impianti adatti all’uso alla data del 31/12/1993;

a seguito del ricorso, la società è rimasta intimata;

il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 17 settembre 2019, ai sensi dell’art. 375, u.c. e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

preliminarmente si rileva l’inammissibilità del ricorso, per difetto della notifica;

ai fini del perfezionamento della notifica, effettuata a destinatario irreperibile, è necessario che siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti dalla legge, incluso il deposito presso la casa comunale e l’inoltro al destinatario, con l’effettiva ricezione, della raccomandata informativa dello stesso;

in particolare, questa Corte ha chiarito che non è sufficiente la sola spedizione (Cass. n. 25079 del 2014), o comunque che siano decorsi dieci giorni dalla spedizione di detta lettera informativa (Corte costituzionale n. 3 del 2010 e n. 258 del 2012), ma che è necessaria la prova dell’effettiva ricezione della raccomandata informativa;

nel caso di specie, la notifica non si è perfezionata, in quanto il plico è stato restituito con la dicitura destinatario “sconosciuto” e manca l’avviso di deposito presso ufficio postale, nonchè l’attestazione di compiuta giacenza;

inoltre, agli atti non vi è traccia di un’eventuale ripresa del processo notificatorio;

“in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa” (Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016);

nel caso in esame, in cui non vi è prova della riattivazione del processo notificatorio, il ricorso deve ritenersi inammissibile, non essendovi l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio;

nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità, poichè la società contribuente, non essendo stata raggiunta da un’idonea notifica del ricorso, è rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

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