Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30168 del 15/12/2017
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30168 Anno 2017
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO
ORDINANZA
sul ricorso 27249-2010 proposto da:
RDM GROUP SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
VITTORIA COLONNA 27, presso lo studio dell’avvocato
GIANNI MASSIGNANI, rappresentato e difeso
dall’avvocato SIMONETTA FRANCO;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DI PESCARA;
Data pubblicazione: 15/12/2017
- intimata –
avverso
la
n.
sentenza
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.
di
218/2009
PESCARA,
della
depositata
1’11/08/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del
27/09/2017 dal Consigliere
Dott.
pRANcEnco qun J;
Rilevato che:
la CTR dell’Abruzzo, con sentenza depositata 1’11-8-2009, riformando
la decisione di primo grado rigettava un ricorso di RDM Group s.r.l.
nei riguardi di un avviso col quale l’agenzia delle entrate, in
applicazione degli artt. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R.
conseguito nell’anno 2001, stante la natura fittizia di un’operazione di
acquisto immobiliare, e recuperato l’Iva indebitamente detratta;
la società ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi;
l’amministrazione ha replicato con controricorso.
Considerato che:
onde motivare la decisione la CTR ha osservato: che l’immobile,
costruito dalla s.r.l. Edildomus Abruzzo, era stato da questa venduto
a una prima società (s.r.l. Commerciai World) la quale, a sua volta, lo
aveva rivenduto alla contribuente; che le menzionate società
Edildomus e Commerciai World erano entrambe fallite subito dopo
l’operazione; che l’intera operazione commerciale era da considerare
fittizia in quanto (i) l’Iva non era stata mai pagata, (il) le vendite,
susseguitesi a breve distanza di tempo, non erano state trascritte alla
conservatoria dei registri immobiliari, (iii) non era stata fornita prova
del pagamento del prezzo (neppure annotato nelle scritture contabili),
(iv) era stata nel libro giornale annotata una ricevuta liberatoria
inattendibilmente attestante un pagamento a mezzo accollo da parte
del socio RDM Program, ricevuta inattendibile siccome proveniente da
società avente sede nel principato di Monaco, legalmente
rappresentata dal medesimo legale rappresentante di RDM Group
s.r.I., senza prove dell’effettività del successivo pagamento;
nei motivi di ricorso la contribuente denunzia nell’ordine:
(a) violazione e falsa applicazione degli artt. 37 e 39 del d.P.R. n. 600
del 1973, non potendosi ravvisare un’operazione fittizia in difetto di
elementi gravi, precisi e concordanti;
i
n. 633 del 1972, aveva accertato un maggior reddito d’impresa
(b) violazione delle norme che regolano la ripartizione dell’onere della
prova, avendo la sentenza trascurato gli atti di compravendita,
regolarmente registrati, in virtù dei quali era stata trasferita la
proprietà dell’immobile;
(c) violazione e falsa applicazione delle norme sulla trascrizione degli
(d) violazione e falsa applicazione degli artt. 832 e 1140 cod. civ. in
ordine all’acquisto della proprietà;
(e) violazione dell’art. 60-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 in tema di
solidarietà tra venditore e compratore;
(f)
insufficienza della ritenuta anomalia del pagamento e delle
discrepanze tra fatture e bolle accompagnatorie;
il ricorso è inammissibile, essendo le censure svolte nei terzo, quarto,
quinto e sesto estranee alla ratio decidendi che ha caratterizzato la
sentenza impugnata, ed essendo le altre finalizzate a una revisione
del giudizio di fatto in ordine alla natura fittizia dell’operazione
commerciale;
le spese processuali seguono la soccombenza.
p.q. m.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la
ricorrente alle spese processuali, che liquida in euro 8.000,00 per
compensi, oltre le spese prenotate a debito.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione
civile, addì 27 settembre 2017.
atti di trasferimento nei registri immobiliari;