Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30167 del 26/10/2021
Cassazione civile sez. III, 26/10/2021, (ud. 21/05/2021, dep. 26/10/2021), n.30167
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI FLORIO Antonella – Presidente –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33627-2019 proposto da
K.A., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso a Cancelleria
della Corte di Cassazione, e rappresentato e difeso dall’avv. LARA
PETRACCI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO
PROTEZIONE INTERNAZIONALE ANCONA, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 27/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/05/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
Fatto
RITENUTO
CHE:
1.- K.A. è cittadino della (OMISSIS), da cui ha raccontato di essere fuggito in quanto figlio di un esponente e militante politico. Gli avversari del padre hanno però usato violenza verso di lui, per ritorsione, anche nei riguardi del ricorrente, che, per il timore di subire lesioni o essere ucciso è dovuto andare via dal suo paese.
2.-Impugna un decreto del Tribunale di Ancona che, ritenendo non credibile il suo racconto, ha escluso protezione internazionale e sussidiaria, ed ha ritenuto non vulnerabile il ricorrente quanto alla protezione umanitaria.
3.-Il ricorso è basato su due motivi. Il Ministero si è costituito tardivamente e non ha notificato controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
4.-Il primo motivo denuncia motivazione apparente e contraddittoria quanto al giudizio di credibilità del racconto del ricorrente.
4.1-La censura mira a sostenere che la motivazione stereotipata senza alcuna ragione effettiva che la sorregga (e dunque apparente) e che inoltre è contraddittoria in quanto dopo avere negato credibilità alla versione dei fatti, ne afferma la natura meramente privata.
4.2 In aggiunta si contesta ai giudici di merito di non aver fatto ricorso ai poteri istruttori onde accertare la veridicità del racconto.
4.3 Il motivo è infondato.
Il difetto di motivazione, per comportare nullità della sentenza, deve manifestarsi in forma tale che non si possano capire le ragioni che hanno indotto a quella decisione.
Il Tribunale, invece, ha motivato il giudizio di credibilità soprattutto per relazione alla motivazione fatta dalla Commissione che ha ritenuto non coerente e generico il racconto dello straniero, non specifico su punti decisivi.
4.4 Dunque, la motivazione è sussistente.
Inoltre, nessuna contraddizione può ravvisarsi nel fatto di avere escluso credibilità al racconto e di avere, in ipotesi, sostenuto che ove fosse credibile, si tratterrebbe di vicenda irrilevante ai fini della protezione internazionale: le due affermazioni non si contraddicono ma sono l’una alternativa all’altra.
4.5 Infine, Il giudizio di credibilità è un giudizio di fatto, che segue una procedimentalizzazione, ossia va effettuato in base ai criteri di cui alla L. n. 251 del 2007, art. 3: non è censurabile in Cassazione se non per violazione di tali criteri e per difetto assoluto di motivazione. Se il giudizio di non verosimiglianza riguarda la credibilità intrinseca, come in questo caso, non ha rilievo il mancato approfondimento della situazione del paese di origine, salvo che non lo si dimostri, ed è da escludere che il ricorrente lo abbia fatto.
5.- Il secondo motivo denuncia anche esso motivazione apparente e contraddittoria quanto al giudizio di vulnerabilità, che si ritiene espresso senza alcun approfondimento istruttorio ed in modo stereotipato.
Il motivo è infondato.
Il giudizio di vulnerabilità è un giudizio di fatto, che è censurabile sotto il profilo del difetto di motivazione, così come fatto dal ricorrente, ma in maniera infondata.
Il Tribunale, invece, esclude che il rimpatrio possa pregiudicare il godimento dei diritti fondamentali, dopo aver svolto un esame approfondito e basato su fonti aggiornate, della situazione del (OMISSIS), da cui trae convinzione, dunque motivata in modo niente affatto apparente, che il rimpatrio non impedirà al ricorrente di esercitare i diritti fondamentali anche in patria.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021