Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30167 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. III, 22/11/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 22/11/2018), n.30167

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29244/2016 proposto da:

B.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FRANCESCO DENZA 52, presso lo studio dell’avvocato MARINA

RIZZITELLI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

IVAN VENZO, MARCO PORTANTIOLO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BMW BANK GMBH SUCCURSALE ITALIANA, in persona dei suoi procuratori

speciali G.M. e C.G., considerata

domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE ALBAN

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 488/2016 del TRIBUNALE di PORDENONE,

depositata il 03/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/09/2018 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RILEVATO

che:

B.M.C., che aveva prestato fideiussione in favore della BMW Financial Services Italia s.p.a. (a garanzia di un contratto di leasing e di un finanziamento stipulati dal fratello B.M.), convenne in giudizio l’anzidetta società assumendo di essere stata illegittimamente segnalata alle centrali rischi CRIF s.p.a. ed Experian Information Services s.p.a.: richiese che venisse dichiarata l’illegittimità di tali segnalazioni e che la convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni per l’importo di 5.000,00 Euro;

la convenuta – cui successivamente subentrò la BMW Bank GmbH Succursale Italiana – resistette alla domanda e chiese, in via riconvenzionale, la condanna della B. al pagamento del residuo dovuto;

il Giudice di Pace di Pordenone rigettò la domanda dell’attrice, accogliendo invece la riconvenzionale e condannando la B. al pagamento di 2.808,24 Euro, oltre alle spese di lite;

il Tribunale di Pordenone ha rigettato l’appello della B., confermando la sentenza di primo grado e condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado;

ricorre per cassazione la B., affidandosi a tre motivi; resiste l’intimata a mezzo di controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

dato atto (a pag. 2 del ricorso) che la sentenza impugnata è stata notificata in data 19.10.2016, la ricorrente ha depositato copia analogica del provvedimento impugnato, nonchè copia cartacea del messaggio di posta elettronica ricevuto e della relazione di notificazione redatta dal mittente, senza tuttavia provvedere dell’attestazione di conformità delle stesse all’originale digitale; in tal modo, non risulta soddisfatto l’onere di deposito della relata di notifica imposto dall’art. 369 c.p.c., comma 2 (come ricostruito, ex multis, da Cass. n. 30765/2017 e Cass. n. 17450/2017);

ne consegue l’improcedibilità del ricorso, atteso che tale relata non è comunque nella disponibilità della Corte (ex Cass., S.U. n. 10648/2017) e che il ricorso (notificato il 16.12.2016) non risulta proposto entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza (3.8.2016), sì da poter ritenere comunque rispettato il termine “breve” di impugnazione;

nè rileva la mancata contestazione della controparte, giacchè “la materia non è nella disponibilità delle parti” (Cass. n. 30765/2017);

le spese di lite seguono la soccombenza;

sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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