Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30167 del 20/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 20/11/2019, (ud. 17/09/2019, dep. 20/11/2019), n.30167

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. DI PAOLA Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5042/2016 R.G. proposto da:

D.F.P., rappresentato e difeso dall’avv. Giulio Gaeta,

presso cui elettivamente domicilia in Roma alla via G. Palumbo n.

26, presso la soc. “E.P.” S.p.A.;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7524/39/15 della Commissione Tributaria

Regionale della Campania, emessa il 24/6/2015, depositata il

23/7/2015 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 17 settembre

2019 dal Consigliere Andreina Giudicepietro.

Fatto

RILEVATO

che:

1. D.F.P. ricorre con un unico motivo contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 7524/39/15 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, emessa il 24/6/2015, depositata il 23/7/2015 e non notificata, che, in controversia relativa all’impugnativa del silenzio rifiuto dell’Amministrazione sull’istanza del contribuente di rimborso di una quota dell’acconto Irpef per l’anno di imposta 2007, ha accolto l’appello dell’Ufficio, riformando la sentenza della C.T.P. di Napoli;

2. con la sentenza impugnata, la C.T.R. della Campania (di seguito C.T.R.) riteneva che alla fattispecie in esame non fosse applicabile la normativa del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19 (già art. 17), comma 4 bis, (introdotta con la L. n. 314 del 1997, che prevedeva l’applicazione di un’aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto), poichè il contribuente non aveva superato positivamente l’onere della prova circa l’adesione volontaria al pre-pensionamento in data anteriore al 4 luglio 2006 (data di soppressione della norma agevolativa invocata);

3. a seguito del ricorso, l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

4. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 17 settembre 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. con l’unico motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo ed oggetto di discussione tra le parti, consistente nel deposito, fin dal primo grado di giudizio, della copia del verbale di accordo del 22/12/2003, da cui risulterebbe la sussistenza dei requisiti richiesti per il rimborso;

1.2. il motivo è inammissibile;

1.3. il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5), introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia);

il ricorrente deve indicare, a pena d’inammissibilità della censura, il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività (Cass. sentenza n. 19987/2017);

nello specifico, il ricorso appare inammissibile sotto molteplici profili, sia perchè il preteso omesso esame di un documento non corrisponde alla fattispecie di omesso esame di un fatto nel senso di accadimento storico – naturale, sia perchè non coglie la ratio decidendi;

preliminarmente va rilevato che il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19, comma 4 bis, nella formulazione vigente ratione temporis, prevedeva che “per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori che abbiano superato l’età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, di cui all’art. 16, comma 1, lett. a), l’imposta si applica con l’aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate al richiamato art. 16, comma 1, lett. a”;

invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 23165 del 2016; Cass. n. 20424 del 2017), la L. n. 248 del 2006, nel convertire il D.L. n. 223 del 2006, ha mantenuto l’applicazione del beneficio fiscale chiesto dal contribuente e previsto dal D.P.R. n. 917 del 1986, abrogato art. 19, comma 4 bis, solo con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro, che, pur se cessati dopo il 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del citato D.L. n. 223 del 2006 convertito con la L. n. 248 del 2006, avessero formato oggetto di atti od accordi aventi data certa anteriore alla data da ultimo citata (così, da ultimo, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 12838 del 14/05/2019, in fattispecie analoga);

nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto di aver allegato al ricorso introduttivo il verbale dell’accordo intervenuto con il datore di lavoro Alenia Marconi System S.p.A. in data 22/12/2003 (quindi anteriore al 4/7/2006, come rilevato dal giudice di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente);

si duole, quindi, del fatto che il giudice di appello abbia omesso di rilevare che la corresponsione delle somme a titolo di incentivo all’esodo fosse avvenuta in base ad accordo precedente al 4/7/2006, con la conseguente applicabilità dell’agevolazione fiscale;

il giudice di appello, pur considerando pacifico che l’accordo per l’incentivo all’esodo avesse data antecedente all’entrata in vigore del D.L. n. 223 del 2006, ha tuttavia ritenuto insussistente l’ipotesi di ultrattività della norma agevolativa (temporalmente limitata, di natura eccezionale e soggetta a stretta interpretazione) di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19, comma 4 bis, perchè non era stata data la prova che anche l’adesione del lavoratore all’accordo fosse parimenti intervenuta in data antecedente;

la C.T.R., in particolare, ha affermato che il contribuente non aveva assolto all’onere della prova a suo carico, non avendo prodotto il verbale di conciliazione di accettazione della risoluzione volontaria del rapporto di lavoro in data anteriore al 4 luglio 2006, sull’evidente presupposto che, nella specie, la risoluzione del rapporto di lavoro desse luogo ad una fattispecie a formazione progressiva, in cui, all’Accordo del 2003, doveva seguire una successiva transazione individuale sottoposta all’accettazione del dipendente;

ciò in quanto lo scopo della norma transitoria è far salva l’esecuzione di accordi definiti e di atti concordati e perfezionati prima dell’abrogazione del trattamento fiscale agevolato (cfr. Cass. n. 33456/2018; vedi anche Cass. 12838/2019;

l’Agenzia controricorrente, a sua volta, ha chiarito che il verbale di accordo, prodotto da controparte, disponeva la collocazione in mobilità di 100 dipendenti, suddivisi per unità aziendale e profilo professionale, per i quali l’accordo aziendale prevedeva un complemento di liquidazione, a fronte della sottoscrizione di uno specifico verbale di conciliazione di accettazione della risoluzione del rapporto di lavoro;

l’Ufficio, richiamando la circolare n. 10/E del 16 febbraio 2007, ha evidenziato la mancata prova dell’avvenuta adesione del dipendente entro il termine del 4/7/2006 (essendo il rapporto di lavoro cessato nel 2007), nonchè, comunque, la mancanza di data certa dell’accordo aziendale prodotto;

nell’unico motivo di ricorso, il contribuente fa solo un generico riferimento all’accordo del 22/12/2003, senza in alcun modo chiarirne la natura ed il contenuto, il carattere vincolante, la dimensione collettiva o individuale, l’eventuale partecipazione delle organizzazioni sindacali, l’epoca della sua personale adesione a detto piano di esodo;

nè tali elementi sono ricavabili dalla lettura della sentenza impugnata o dalla parte della motivazione della sentenza di primo grado riportata in ricorso;

deve, quindi, concludersi che il ricorrente non abbia impugnato la statuizione in ordine alla mancata prova dell’avvenuta risoluzione volontaria individuale del rapporto di lavoro in data anteriore al 4 luglio 2006, che costituisce la ratio fondante della decisione;

pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00, oltre spese prenotate a debito; sussistono i requisiti per porre a carico dei ricorrenti il pagamento del doppio contributo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

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