Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30166 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. III, 22/11/2018, (ud. 12/07/2018, dep. 22/11/2018), n.30166

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12936/2017 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO, 8,

presso lo studio dell’avvocato SERGIO FALCONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARIO AFELTRA giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE CASTELLAMMARE DI STABIA in persona del Dirigente

dell’Avvocatura Comunale, L.R.P.T. Dott.ssa M.S.,

domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DONATANGELO

CANCELMO giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

CONDOMINIO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 4086/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 17/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/07/2018 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione del 17/3/2014 C.A. convenne in giudizio davanti al Tribunale di Torre Annunziata il Comune di Castellamare di Stabia per sentir accertare la responsabilità del medesimo per i danni incorsi ad un locale interrato di sua proprietà sito in pieno centro cittadino in (OMISSIS), a seguito di inondazione di acqua piovana, fango, detriti e liquami fuoriusciti dalle fogne comunali a seguito di copiose precipitazioni atmosferiche verificatesi nel settembre del 2003 e nell’ottobre del 2006 per un importo totale di Euro 129.428,72, di cui Euro 5.791,22 per il ripristino del locale ed Euro 123.637,50 a titolo di lucro cessante determinato sulla base del canone di locazione di mercato o in altra somma ritenuta equa. La C. promosse successivamente altri due giudizi sempre avverso il Comune di Castellare di Stabia ed il Condominio (OMISSIS) per i danni da allagamento subiti da altro locale sempre ubicato in (OMISSIS) ed altri subiti in un locale sito in (OMISSIS), quest’ultimo a causa di fenomeni infiltrativi verificatisi nell’anno 2003-2004 dal terrazzo di proprietà condominiale. Il Comune, costituitosi,chiese il rigetto della domanda ed il Condominio eccepì la prescrizione e chiese il rigetto della domanda. I tre giudizi vennero riuniti e decisi dal Tribunale di Torre Annunziata nel senso del parziale accoglimento delle domande e della condanna del Comune a pagare la somma di Euro 12.381,61 oltre interessi e la condanna del Condominio a pagare la somma di Euro 2.119,00, oltre interessi.

La Corte d’Appello di Napoli, adita dalla C., per sentir pronunciare la condanna dei convenuti al risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento degli immobili, ha rigettato l’appello ritenendo che non potesse radicarsi nella fattispecie un danno e che il medesimo avrebbe dovuto essere provato con adeguate allegazioni dal danneggiato. Non potendo fare ricorso al danno cd. figurativo, la Corte d’Appello ha ritenuto che la prova non fosse stata acquisita e che non si potesse applicare, in via analogica, la giurisprudenza in materia di occupazione senza titolo, conseguentemente rigettando la relativa domanda.

Avverso quest’ultima sentenza C.A. propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi. Resiste con controricorso il Comune di Castellammare di Stabia.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo (falsa applicazione delle prescrizioni di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., in violazione del canone di cui all’art. 360, comma 1, n. 3. Esclusione del danno “da lucro cessante”. Illegittimità parziale della sentenza impugnata “in parte qua”) censura la sentenza nella parte in cui non ha applicato il principio di non contestazione o il ricorso alla prova presuntiva per quantificare il danno conseguente alla mancata disponibilità dell’immobile. In base all’art. 115 c.p.c., il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non contestati dalla parte costituita e può porre a base della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza. Ove il giudice non ritenga di accedere alla tesi del danno in re ipsa, sul presupposto dell’utilità normalmente conseguibile nell’esercizio delle facoltà di godimento e disponibilità del bene insite nel diritto di proprietà, esiste tuttavia una presunzione iuris tantum che, in assenza di prova contraria, può e deve essere utilizzata dal giudice per liquidare il danno derivante dal mancato godimento dell’immobile. Il giudice di merito può avvalersi a tal fine di presunzioni, da escludersi solo ove sia positivamente provato che il dominus si sia intenzionalmente disinteressato dell’immobile ed abbia omesso di esercitare su di esso ogni forma di utilizzazione. Peraltro, nel caso di specie, non sarebbero mancati adeguati supporti probatori nelle CTU acquisite in giudizio.

1.1 Il motivo è infondato. Appare certamente corretta l’applicazione fatta dalla Corte d’Appello del principio dell’onere della prova il cui assolvimento è mancato nel caso di specie. Anche nel caso del ricorso alla prova per presunzioni è necessario che il danno sia provato, e che sia in particolare provato il nesso causale con le circostanze denunciate. Il criterio prognostico necessita di un onere di allegazione che nel caso in esame è stato del tutto omesso.

2. Con il secondo motivo (violazione del canone di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di fatti decisivi e rilevanti per il giudizio discussi tra le parti. Esclusione del danno “da lucro cessante”. Illegittimità parziale della sentenza impugnata “in parte qua”), il ricorrente insiste nel ritenere che fossero state acquisite prove sufficienti dell’inagibilità ed incommerciabilità dei locali attorei sì da dover condurre al riconoscimento di un danno “in re ipsa”.

Cita al proposito le tre perizie tecniche giurate rilasciate dal perito Desiderio da cui si sarebbe agevolmente desunta l’inagibilità ed inabitabilità dell’immobile.

3. Con il terzo motivo (falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 112 e 187 c.p.c., in violazione del canone di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Esclusione del danno “da lucro cessante”. Nullità della sentenza e/o procedimento “in parte qua”) censura la sentenza nella parte in cui non tiene conto della espletata CTU, dalla quale avrebbe potuto essere desunto il danno subito in conseguenza della inutilizzabilità dei locali in relazione al loro valore locativo, sulla base dei dati forniti dall’Osservatorio Nazionale dei Valori Immobiliari per le 75 mensilità non pagate.

4. Con il quarto motivo (violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 2, in rapporto alle prescrizioni di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Esclusione del danno “da lucro cessante”. Illegittimità parziale della sentenza impugnata “in parte qua”) il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui non ha fatto proprio l’argomento del “fatto notorio” per concludere sulla sussistenza dei danni derivanti dalla inutilizzabilità dei locali.

Questo motivo è infondato in quanto la giurisprudenza consolidata di questa Corte è costante nell’affermare che “il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo e al contraddittorio introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati nè controllatie va inteso in senso assolutamente rigoroso, come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire insubitabile ed incontestabile (Cass., 3, n. 23304 del 2007).

5. Con il quinto motivo (falsa applicazione delle norme di cui all’art. 12 preleggi, art. 2727 c.c., nonchè artt. 113,116 e 61 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Esclusione del danno “da lucro cessante”. Illegittimità parziale della sentenza impugnata “in parte qua”, per non aver tratto elementi probatori indicativi del lucro cessante), il ricorrente insiste nel censurare l’impugnata sentenza per aver omesso di considerare le rilevanti e decisive circostanze prospettate dall’appellante. Il quantum debeatur doveva essere calcolato con riguardo alla specie, consistenza, tipologia degli immobili, allocazione dei medesimi in zona centrale, pregresso stato di ottimale manutenzione, valore di mercato, etc..

6. Con il sesto motivo (falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 91,92 e 113 c.p.c., nonchè del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 quater, in relazione alle prescrizioni di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Ingiusta condanna actorea al pagamento di spese processuali e sanzioni accessorie. Illegittimità derivata della sentenza impugnata “in parte qua”) il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha regolato le spese in ragione della soccombenza.

7. Il complesso dei motivi, dal secondo al sesto, è di tenore tale da richiedere una trattazione congiunta, in quanto essi sono tutti volti a sollecitare questa Corte ad una nuova valutazione del merito della causa, attraverso il ricorso ad argomenti presuntivi, che consentirebbero, nella prospettazione del ricorrente, di prescindere dalla allegazione e dalla prova del danno. L’invocata ed asserita corretta lettura della documentazione emersa in corso di causa, degli esiti delle prove testimoniali escussi, delle risultanze degli elaborati peritali, con particolare riguardo alla CTU, costituiscono la prova evidente della richiesta di un nuovo giudizio di merito, ben distante dalla critica propria del giudizio di legittimità riservato a questa Corte. La prova presuntiva del danno avrebbe potuto riguardare l’an ma non il quantum sul quale non è prescindibile il riferimento ad espresse allegazioni della parte, onerata della relativa prova.

8. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, con le conseguenze sulle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo e sul cd. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.200 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 12 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA