Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30166 del 15/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 30166 Anno 2017
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

ORDINANZA
sul ricorso 13456-2010 proposto da:
PONTILLO MAURO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
DI VIGNA FABBRI

29,

presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCANTONIO BORELLO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MARA ARGENTA VURCHIO;
– ricorrente –

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DI TORINO 1, AGENZIA DELLE
ENTRATE DI ROMA;

intimati

sul ricorso 26396-2012 proposto da:
PONTILLO MAURO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
DI VIGNA FABBRI

29,

presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCANTONIO BORELLO, che lo rappresenta e difende

Data pubblicazione: 15/12/2017

unitamente all’avvocato MARA ARGENTA VURCHIO;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 41/2009 della COMM.TRIB.REG.
TO.R4.NO depositata il 22/09/2009, avverso il diniego di
condono depositato il 01/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 27/09/2017 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO TERRUSI.

STATO, che lo rappresenta e difende;

Rilevato che:
la CTR del Piemonte accoglieva l’appello dell’amministrazione
finanziaria avverso la sentenza della CTP di Torino che aveva accolto,
invece, il ricorso di Mauro Pontillo nei confronti di un’iscrizione a
ruolo per omesso versamento dell’Irap a saldo dell’anno 2003;

proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi e in questa
causa l’ufficio non ha svolto difese;
con successiva istanza il contribuente ha chiesto la definizione della
lite pendente ai sensi dell’art. 39, dodicesimo comma, del d.l. n. 98
del 2011 e, attesa la comunicazione del diniego di definizione
motivato dall’essere la lite riconducibile alla mera riscossione
dell’imposta, e non a un atto impositivo presupponente rettifica della
dichiarazione, ha proposto ricorso anche nei confronti di tale diniego;
ricorso al quale l’amministrazione ha replicato con controricorso.
Considerato che:
in prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato una
memoria con la quale ha evidenziato – munendo l’assunto
dell’afferente prova documentale – di aver aderito alla definizione del
ruolo ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 196 del 2016 (cd. rottamazione),
con conseguente pagamento della somma all’uopo indicata dall’ente
di riscossione;
consegue che il giudizio devesi considerare estinto per effetto della
definizione suddetta;
sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali.
p.q. m.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese
processuali.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione

avverso la sentenza d’appello, depositata il 22-9-2009, Pontillo ha

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