Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30165 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30165

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

H.R., elettivamente domiciliato in Roma, via Collatina 76,

presso l’avv. MERLI Valentina, rappresentato e difeso dall’avv.

Canepa Enrico;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO-QUESTURA DI SAVONA, in persona del Questore

pro tempore;

– intimati –

avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Savona in data 8 giugno

2009, nel procedimento n. 32/2009 RG NC;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 7 dicembre 2011 dal relatore, cons. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. APICE Umberto.

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

H.R. ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, avverso l’ordinanza in data 8 giugno 2009, con la quale il giudice di pace di Savona ha rigettato l’opposizione da lui proposta avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Savona il 15 aprile 2009, per essere stato l’opponente trovato m possesso di permesso di soggiorno scaduto alla data dell’1 dicembre 2006, senza che ne fosse stato richiesto il rinnovo, o che fosse stata giustificata l’omessa richiesta con riferimento a causa di forza maggiore, risultando inoltre lo straniero pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica a causa dei suoi precedenti penali; a sostegno dell’impugnazione il ricorrente, denunciando violazione della L. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b) e comma 5, deduce di essere stato sottoposto agli arresti domiciliari dal 19 ottobre 2006 al 9 ottobre 2007, precisando che tale circostanza ha costituito causa di forza maggiore che gli ha impedito di presentare la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno; è stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che ha concluso per l’infondatezza del ricorso;

va però ravvisata preliminarmente l’inammissibilità del ricorso medesimo, in quanto la censura sollevata non è illustrata con la formulazione del quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie ratione temporis (il provvedimento impugnato è stato depositato l’8 giugno 2009); infatti tale quesito non può essere desunto dal contenuto del motivo, non idoneo ad integrare il rispetto del requisito formale specificamente richiesto dalla citata disposizione, poichè in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c. consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale e autosufficiente della violazione stessa, finalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità (Cass. S.U. 2007/20360; Cass. 2007/16002; 2007/23153);

in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e tuttavia nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, non avendo gli intimati svolto difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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