Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30164 del 26/10/2021

Cassazione civile sez. III, 26/10/2021, (ud. 21/05/2021, dep. 26/10/2021), n.30164

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI FLORIO Antonella – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30115-2019 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in Civitanova Marche, via

Fermi, n. 3, presso l’avv. GIUSEPPE LUFRANO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE

ANCONA;

– intimata –

nonché contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 10/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/05/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1.- F.M. viene dal (OMISSIS). Secondo il suo racconto, espatriato a causa dei disordini scoppiati in occasione della elezione del nuovo re del suo villaggio, durante i quali egli sarebbe stato ferito al braccio.

Il timore di incorrere nuovamente in situazioni pericolose lo ha indotto a fuggire.

2.- Impugna una decisione del Tribunale di Ancona che, non credendo al suo racconto, ha escluso la protezione sussidiaria, anche per difetto di una qualche situazione rilevante di conflitto armato, e per difetto di vulnerabilità, quanto alla protezione umanitaria.

3.- Il ricorso è basato su due motivi. V’e’ costituzione tardiva del Ministero che non ha però notificato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4.-Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14. Il motivo, in cui è contenuto un refuso, in quanto si fa riferimento alla situazione del (OMISSIS), mentre il ricorrente proviene dal (OMISSIS), fondamentalmente censura una inadeguata valutazione della situazione del paese di origine – che deve intendersi, per l’appunto, il (OMISSIS) – per difetto di adeguata istruttoria e di riferimento a fonti attendibili.

Il motivo è infondato.

Il Tribunale, che avendo ritenuto inverosimile il racconto, era tenuto solo all’accertamento delle condizioni di cui alla L. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C ha effettuato tale verifica attraverso fonti aggiornate (Easo ed altro) indicate sia nell’anno che nei riferimenti propri, e di cui è riportato il contenuto.

Così che la situazione del paese di origine, quanto ai pericoli derivanti da un confitto armato, è stata accertata secondo i criteri previsti dall’art. 14 citato, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità e da quella della Corte di Giustizia.

5 -Il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5 ed attribuisce al Tribunale di non avere adeguatamente tenuto in conto la vulnerabilità del ricorrente in caso di rimpatrio, ossia di non avere considerato adeguatamente il suo livello di integrazione e di non averlo paragonato con quelle che potrebbero essere le condizioni di vita del ricorrente in caso di rimpatrio.

Il motivo può essere inteso, proprio perché censura una inadeguata valutazione della situazione personale del ricorrente e del paese di origine, come una denuncia di motivazione apparente, oltre che di violazione dei criteri legali che guidano il giudizio sulla protezione umanitaria.

Il motivo è fondato, pur dovendo essere ricondotto al visio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

La motivazione del Tribunale è identica a tante altre, e fa riferimento uguale e generico, per ognuna, alla situazione del paese di origine, richiamando quanto detto nelle pagine precedenti a proposito dell’assenza di persecuzioni o di conflitti armati; richiamo che, già di per sé, erroneo, in quanto ai fini della protezione umanitaria rileva una condizione, la violazione di diritti umani, diversa da quella presa in considerazione dalla L. n. 251 del 2007, art. 14. In sostanza, non basta il richiamo alla valutazione fatta ai fini della protezione internazionale per escludere quella umanitaria. Inoltre, la valutazione della condizione soggettiva del ricorrente, la sua integrazione in Italia, è fatta con riferimento identico a quello di altri ricorrenti, in modo standard, alludendo ad un guadagno mensile (457,99 Euro) ricorrente nella motivazione anche di altri decreti del Tribunale di Ancona.

Con la conseguenza che la motivazione è solo apparente, in quanto pur provvista di argomenti, non si riferisce al caso concreto in modo specifico.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo. Cassa la decisione impugnata al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021

 

 

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