Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30164 del 15/12/2017


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 30164 Anno 2017
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

SENTENZA
sul ricorso 7659-2014 proposto da:
INCREMENTI FABBRICATI E TERRENI IFET SRL in persona
dell’Amministratore Unico pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO CRISPI

89,

presso lo

studio dell’avvocato LEONE PONTECORVO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ARMANDO
PONTECORVO giusta delega in calce;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE III DI
ROMA UFFICIO TERRITORIALE ROMA 4;
– intimato –

Data pubblicazione: 15/12/2017

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente con atto di costituzione –

di ROMA, depositata il 21/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. LIANA
MARIA TERESA ZOSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per
raccoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato PONTECORVO che ha
chiesto l’accoglimento.

avverso la sentenza n. 202/2014 della COMM.TRIB.REG.

R.G. 7659/2014
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
1.

La società Incrementi Fabbricati e Terreni-I.F.E.T. S.r.l. impugnava l’avviso di

liquidazione ed irrogazione delle sanzioni notificato il 5 dicembre 2008 con cui l’agenzia delle
entrate aveva revocato i benefici di cui la società aveva goduto a norma dell’art. 33 della legge
n. 388/2000 all’atto dell’acquisto di terreni edificatori con atto del 10 settembre 2001. Il
presupposto della revoca consisteva nel fatto che la società non aveva proceduto alla
utilizzazione edificatoria dei fondi nel termine di cinque anni avendoli venduti a terzi con atto

aver notificato l’atto di liquidazione entro tre anni dalla vendita del terreno. La commissione
tributaria provinciale di Roma rigettava il ricorso con sentenza che era confermata dalla CTR
del Lazio sul rilievo che la contribuente avrebbe dovuto denunziare, a norma dell’art. 19 d.p.r.
131/86, il verificarsi dell’evento successivo alla registrazione consistente nella rivendita dei
terreni a terzi e, non avendolo fatto, il termine per la notifica dell’avviso di liquidazione
decorreva dalla scadenza del quinquennio dal primo acquisto.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società contribuente
affidato ad un motivo illustrato con memoria. L’agenzia delle entrate si è costituita in giudizio
al solo fine della eventuale partecipazione all’udienza di discussione, a norma dell’art. 370 cod.
proc. civ..
3. Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360,
comma 1, n.3, cod. proc. civ., in relazione agli articoli 33, comma 3, della legge numero
388/2000, 42, comma 1, 76, commi 1 e 2, 19, comma 1, del d.p.r. numero 131/1986.
Sostiene che l’avviso di liquidazione notificato dall’agenzia delle entrate è intempestivo in
quanto, trattandosi di imposta complementare, il termine triennale decorreva dalla vendita dei
terreni a terzi effettuata con atto del 22 dicembre 2003 né vi era l’obbligo per la contribuente
di denunciare i fatti causativi della sopravvenuta sua decadenza dai benefici fiscali.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Osserva la Corte che il ricorso è fondato. Invero la Corte di legittimità ha più volte
affermato il principio, che questo Collegio condivide, secondo cui l’agevolazione
dell’assoggettamento all’imposta di registro nella misura dell’i per cento ed alle imposte
ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dall’art. 33, comma 3, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici
particolareggiati, è suscettibile di revoca in caso di rivendita del terreno prima del decorso del
quinquennio senza che l’acquirente ne avesse fatto utilizzo a fini edificatori, ma il contribuente
– trattandosi di eventi che danno origine alla perdita di benefici e non ad un’ulteriore
liquidazione d’imposta – non ha l’obbligo di comunicare i fatti causativi della sua sopravvenuta
decadenza dai benefici fiscali, con la conseguenza che il potere impositivo dell’Amministrazione
finanziaria è soggetto al termine, decadenziale, di tre anni, decorrenti dal giorno in cui il
1

del 22 dicembre 2003. La contribuente sosteneva che l’Ufficio era incorso in decadenza per non

proposito del contribuente sia rimasto ineseguito o sia divenuto ineseguibile (Cass. n. 13424
del 10/6/2016; Cass. n. 22874 del 28/10/2014; Cass. n. 14739 del 27/06/2014; Cass. n.
27484 del 09/12/2013 ). Ne consegue che l’avviso di liquidazione è tardivo in quanto è stato
notificato oltre il termine di tre anni decorrente dalla vendita del terreno a terzi effettuata il 22
dicembre 2003. Va infatti considerato che, in assenza di obbligo di denuncia ex articolo 19 cit.,
non può trovare applicazione l’ultima parte del primo comma dell’articolo 76 cit. e, con ciò, il
termine quinquennale di decadenza dell’azione della finanza ma il termine di decadenza
triennale di cui al secondo comma dell’articolo 76 medesimo. E mette conto considerare che

beneficio, con conseguente liquidazione dell’imposta ordinaria in luogo di quella agevolata, fin
dal momento in cui la contribuente aveva alienato il bene, con conseguente decorrenza da tale
data del termine triennale indicato.
Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384, comma 2,
cod. proc. civ., ed il ricorso originario della contribuente va accolto. Le spese processuali dei
giudizi di merito si compensano tra le parti per il consolidarsi del principio giurisprudenziale sul
punto controverso in epoca successiva alla proposizione del ricorso e quelle di questo giudizio,
liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso della contribuente, cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese processuali
relative ai giudizi di merito e condanna l’Agenzia delle Entrate a rifondere alla contribuente le
spese processuali di questo giudizio, spese che liquida in complessivi euro 5.600,00, oltre al
rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2017.
Il Consigliere estensore

Il g-r-eidente

VI

e_–

l’amministrazione finanziaria era in grado di procedere all’accertamento del venir meno del

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