Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30163 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30163

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di competenza 1520/2009 proposto da:

LA STELLA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EABIO MASSIMO 9, presso

l’avvocato ANNAMARIA RIZZO, rappresentata e difesa dall’avvocato

GUAGLIANONE FRANCESCO giusta procura alle liti in atti;

– ricorrente –

contro

DITTA INDIVIDUALE MASELLIS METALMECCANICA DI MASELLIS GIUSEPPE

NICOLA, in persona del titolare M.G.N.,

elettivamente domiciliata in Roma, via Clelia Garofolini 7, presso

l’avvocato SANDRO SALVATORE RAPISARDA, rappresentata e difesa

dall’avvocato SESTA Antonio giusta procura alle liti in atti;

– resistente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI BARI in data 16 dicembre 2008

nel procedimento n. R.G. 165/07;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7

dicembre 2011 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO SCHIRO’;

Sono presenti, per la ricorrente, l’avv. Francesco Guaglianone, per

la resistente, l’avv. Antonio Sesta, e il Procuratore Generale in

persona del Dott. UMBERTO APICE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. la s.r.l. La Stella ha proposto regolamento di competenza, sulla base di tre motivi, nei confronti di M.G.N. avverso l’ordinanza del 16 dicembre 2008, con la quale il Tribunale di Bari, sezione distaccata di Rutigliano, ha disposto la sospensione del giudizio civile pendente tra le suddette parti sino alla definizione del giudizio penale conseguente alla querela sporta dal M. nei confronti di N.A., legale rappresentante della s.r.l. La Stella;

1.1. il M. ha resistito con controricorso;

OSSERVA:

2. con l’ordinanza impugnata il Tribunale – premesso che il M., convenuto dalla società La Stella per il risarcimento dei danni dalla medesima subiti nell’ambito di un rapporto contrattuale tra loro intercorso, ha spiegato domanda riconvenzionale per la condanna della società attrice al risarcimento dei danni conseguenti ad un ricorso per sequestro conservativo proposto nei suoi confronti e che lo stesso M. in data 25 febbraio 2008 ha sporto querela contro il legale rappresentante della società attrice al fine di accertare la sussistenza di reati pregiudizialmente connessi alla domanda riconvenzionale da lui proposta – ha disposto la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., dovendo il giudice penale risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa;

2. la società ricorrente ha impugnato con regolamento di competenza detta ordinanza con tre motivi, deducendo che:

– la produzione in giudizio di una copia di una denuncia querela nei confronti dell’attore non costituisce prova dell’avvenuto esercizio dell’azione penale;

– non ricorre il presupposto della sospensione del giudizio civile ai sensi dell’art. 75 c.p.c., non avendo il M. nè dedotto nè provato di essersi costituito parte civile nel processo penale conseguente alla sua querela;

– il tribunale non ha motivato in ordine alla sussistenza delle ravvisate ragioni di pregiudizialità;

3. esaminati congiuntamente i tre motivi del ricorso, attinenti a questioni strettamente connesse, non sembra che nella specie ricorrano i presupposti della disposta sospensione necessaria del processo civile di cui trattasi; dalla disciplina del nuovo codice di procedura penale si desume che il nostro ordinamento non è più ispirato al principio dell’unità della giurisdizione, ma a quello dell’autonomia di ciascun processo e della piena cognizione da parte di ciascun giudice, dell’uno e dell’altro ramo, delle questioni giuridiche o di accertamento dei fatti rilevanti ai fini della propria decisione. Pertanto, tranne alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione del processo civile previste dall’art. 75 c.p.p., comma 3, (nuovo c.p.p.) – e cioè se il danneggiato proponga l’azione per il risarcimento dei danni in sede civile dopo essersi costituito parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado – da un lato il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e, dall’altro, il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti (Cass. 2004/15477; cfr. 2009/ 317); in particolare, nell’ordinamento processuale vigente, l’unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è costituito dall’art. 75 cod. proc. pen., il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come eccezione al principio generale di autonomia, al quale s’ispirano i rapporti tra i due processi, con il duplice corollario della prosecuzione parallela del giudizio civile e di quello penale, senza alcuna possibilità di influenza del secondo sul primo, e dell’obbligo del giudice civile di accertare autonomamente i fatti. La sospensione necessaria del giudizio civile è pertanto limitata all’ipotesi in cui l’azione in sede civile sia stata proposta dopo la costituzione di P.C., nel processo penale, prevedendosi, nel caso inverso, la facoltà di trasferire l’azione civile nel processo penale, il cui esercizio comporta la rinuncia “ex lege” agli atti del giudizio civile, ovvero la prosecuzione separata dei due giudizi (Cass. 2006/13544; cfr.

2005/14074); inoltre, la sospensione necessaria del procedimento civile a causa della pendenza di un processo penale è, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 295 cod. proc. civ., agli artt. 60 e 405 cod. proc. pen. e all’art. 211 disp. att. cod. proc. pen., subordinata alla duplice condizione che la sentenza penale possa avere efficacia di giudicato nel giudizio civile, ai sensi degli artt. 651, 652 e 654 cod. proc. pen., e che sia stata esercitata l’azione penale, con formulazione del capo d’imputazione da parte del P.M. nella richiesta di citazione a giudizio immediato, di giudizio direttissimo, di decreto penale o di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. e segg. (Cass. 2005/6149);

3.1. nel caso di specie, non risulta in atti che il M. si sia costituito parte civile, nè che sia stata esercitata l’azione penale da parte del pubblico ministero; anzi, essendo stata la querela in sede penale sporta il 25 febbraio 2008, dopo il deposito della comparsa di costituzione e risposta contenente la domanda riconvenzionale, appare provato che il M. non si è costituito parte civile prima della proposizione dell’azione in sede civile; di conseguenza sembra doversi escludere la sussistenza dei presupposti della disposta sospensione necessaria del giudizio civile;

4. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi in precedenza formulati, si ritiene che il giudizio possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;”;

B) osservato che & ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio – rilevato che il M. sta in giudizio quale titolare della Ditta individuale Masellis Metalmeccanica di Masellis Giuseppe Nicola e ravvisata la inammissibilità della memoria depositata dalla resistente (erroneamente definita “controricorso ex art. 370 c.p.c.”) in quanto notificata e depositata oltre il termine previsto dall’art. 47 c.p.c., u.c. – ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione in atti;

ritenuto che, in base alle considerazioni che precedono, il regolamento di competenza menta accoglimento e che di conseguenza l’ordinanza di sospensione del giudizio emessa dal Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Rutigliano, in data 16 ottobre 2008 deve essere annullata, con rimessione delle parti davanti a detto Tribunale anche per la pronuncia sulle spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il regolamento di competenza e annulla l’ordinanza del Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Rutigliano, e rimette le parti, anche per le spese del presente regolamento, davanti a detto Tribunale.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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