Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30163 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. III, 22/11/2018, (ud. 19/06/2018, dep. 22/11/2018), n.30163

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 27619/2016 proposto da:

L.F., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE,

149, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO MARIA DE ANGELIS,

rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA SBARDELLA giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.B., considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

avvocati AURELIO PUGLIESE, MARCO FRANCESCO ANGELETTI giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 528/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 29/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/06/2018 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

PREMESSO

che:

Con ricorso tempestivamente notificato L.F. ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Perugia, depositata in data 29/10/2015, con la quale è stato accolto l’appello proposto nei suoi confronti da M.B., proprietaria di un appartamento sito in (OMISSIS), dato in comodato senza termine di durata al figlio F.M. e ad essa L. quale sua convivente, ed è stato ordinato il rilascio dell’immobile in favore della M.;

M.B. si è costituita in giudizio con controricorso notificato in data 5/1/2017 ed ha, in vista della trattazione della causa all’adunanza camerale del 19/6/2016, depositato una memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c., con la quale ha dato conto della morte dell’unico difensore di parte ricorrente, avv. Luca Sbardella, dopo la notifica del ricorso e la sua iscrizione a ruolo, depositando certificato di morte;

la stessa M. ha chiesto il rinvio della causa a nuovo ruolo, e di comunicare detto rinvio alla parte personalmente, onde consentirle di provvedere alla nomina di un nuovo difensore;

che la giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite n. 477 del 13/1/2006 (confermata da Cass., U, n. 1206 del 23/01/2006) ha statuito che la morte dell’unico difensore, avvenuta dopo il deposito del ricorso e prima dell’udienza di discussione, ed attestata dalla relata di notifica dell’avviso di udienza, determina la necessità di rinviare a nuovo ruolo la causa, dandone comunicazione alla parte personalmente, onde consentirle di provvedere alla nomina di nuovo difensore, atteso che tale evento incide negativamente sul diritto di difesa e sull’integrità del contraddittorio;

– tutto ciò premesso.

P.Q.M.

– la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo e manda alla cancelleria di dare comunicazione della nuova fissazione dell’adunanza camerale alla parte personalmente L.F..

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale della Sezione Terza Civile, il 19 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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