Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30163 del 20/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 20/11/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 20/11/2019), n.30163

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

su ricorso 9592-2018 proposto da:

R.A., N.P., elettivamente domiciliati in ROMA VIA

ARCHIMEDE 120, presso lo studio dell’avvocato VIPSANIA ANDREISICH,

che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE DI ROMA in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5568/2017 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata 26/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/09/2019 dal Consigliere Dott. CROLLA COSMO.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. R.A. e N.P., rispettivamente nudo proprietario ed usufruttuario dell’immobile, sito in (OMISSIS), e distinto al catasto urbano al f. (OMISSIS), p.lla (OMISSIS) sub (OMISSIS), microzona (OMISSIS) -“Flaminio I” impugnavano davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, l’avviso di accertamento catastale ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335 con il quale veniva innalzata la precedente classe “2” alla classe “7” con conseguente aumento della rendita catastale da Euro 6.721,69 ad Euro 14.375,58.

2.La CTP rigettava il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dai contribuenti e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in riforma della sentenza di primo grado, attribuiva all’immobile la classe 5 sulla base delle sue caratteristiche e tenendo conto del fatto gli immobili richiamati per comparazione si trovavano zona diversa e più prestigiosa.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione la parte privata affidandosi a tre motivi; l’Agenzia delle Entrata si è costituita depositando controricorso

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo i ricorrenti deducono la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 e art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Si sostiene che l’impugnata sentenza non ha trattato plurimi e specifici motivi di appello attraverso i quali veniva contestata la carenza di motivazione dell’accertamento, in violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7,L. n. 241 del 1990, art. 3 e artt. 3,23,53 e 97 Cost, e la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 335 e 336 in relazione al D.P.R. n. 138 del 1998 alla luce dell’indirizzo giurisprudenziale che sul punto si era vento a formare.

1.2 Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 4 e s.s. e art. 61 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si argomenta che la CTR abbia applicato una categoria catastale sulla base di valutazioni puramente soggettive e su affermazioni apodittiche senza ricorrere ad alcuna comparazione con unità dello stesso tipo.

1.3 La stessa doglianza è posta a base del terzo motivo di impugnazione attraverso il quale viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, art. 132 c.p.c. disp. att., comma 2, n. 4), art. 111 Cost., comma 6 e art. 6 CEDU in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 4.

2. Il primo motivo di impugnazione è fondato

2.1 Viene posta all’attenzione di questo Collegio la controversia relativa alla revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali.

2.2 La materia è disciplinata dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335 a tenore del quale ” la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali, è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio. Per i calcoli di cui al precedente periodo, il valore medio di mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite con il provvedimento di cui al comma 339. L’Agenzia del territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima”. Si tratta di una operazione di ” riclassamento di un immobile” consistente nella modifica di una preesistente categoria, classe o rendita attribuita, divenute inadeguate, che evidentemente si distingue dall’altra procedura estimativa di revisione disciplinata dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 336, in forza del quale “. I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al Ministro delle finanze D.M. 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione in catasto dell’immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 28, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. “.Si è quindi di fronte a due procedure con presupposti diversi. La prima concerne situazioni legate a mutamenti di carattere generale o collettivo interessanti una determinata area; la seconda riguarda le situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti passati per intervenute variazioni edilizie della singola unità immobiliare e presuppone quindi che si sia di fronte ad innovazioni specifiche relative ad un determinato immobile.

2.3 La L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58 prevede una ulteriore possibilità di riclassificazione allorquando il classamento risulti palesemente incongruo rispetto a fabbricati similari aventi medesime caratteristiche.

2.4 La Corte Costituzionale con la sentenza nr 249/2017 ha convalidato la legittimità costituzionale della L. n. 311 del 2014, art. 1, comma 335 riconoscendo che “l’operazione di revisione del classamento per microzone si basa sul dato che la qualità del contesto di appartenenza dell’unità immobiliare rappresenta una componente fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene, tanto che il fattore posizionale già costituisce una delle voci prese in considerazione dal sistema catastale in generale ” e ritendo ” non irragionevole che l’accertamento di una modifica del valore degli immobili presenti in una determinata microzona abbia una ricaduta sulla rendita catastale. Il conseguente adeguamento, proprio in quanto espressione di una accresciuta capacità contributiva, è volto in sostanza ad eliminare una sperequazione esistente a livello impositivo”. Il Giudice delle Leggi precisa tuttavia “che la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento

2.5 Il D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, per parte sua, elenca una serie di criteri che gli uffici finanziari devono utilizzare per procedere alle operazioni di modifica del classamento delle unità immobiliari. Si tratta di elementi valutativi che annoverano sia il fattore posizionale, il quale, correlato alla qualità urbana del contesto in cui l’immobile è inserito (infrastrutture, servizi), è parametro rappresentativo del carattere delle microzone, sia il fattore edilizio che comprende i caratteri distintivi del fabbricato (esposizione, grado di rifiniture, struttura e dotazione impiantistica, stato di conservazione, anno di costruzione).Sulla scorta di tale compendio normativo la giurisprudenza di questa Corte ha recentemente e ripetutamente affermato che ” il procedimento di “revisione parziale del classamento” di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 9, sì da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica. Ne consegue che anche la procedura prevista dal comma 335 citato, pur a fronte del relativo presupposto, non può sottrarsi all’applicazione dei parametri previsti, in via ordinaria, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 154, lett. e), il quale impone che si tenga conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente alla qualificazione della stessa (Cass. n. 4712 del 09/03/2015). Non può, quindi, ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorchè da questi ultimi non risultino gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) incidenti, in concreto, sul diverso classamento (cfr. tra le tante Cass. n. 3156/2015, 22900/2017, 23128/2018 e 10403/2009). Tale indirizzo è stato ribadito da una recente sentenza di questa Corte (cfr. Cass. 19810/2019) che ha affermato il seguente principio di diritto “In tema di estimo catastale, il nuovo classamento adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, soddisfa l’obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8 (quali la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere ex ante le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in un’operazione di riclassificazione a carattere diffuso.”

Va quindi disatteso l’isolato precedente (Cass. 21176/2016) secondo il quale la revisione del classamento della L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335 non deve ritenersi condizionata alle specifiche tecniche dell’unità immobiliare, bensì esclusivamente a parametri elativi alla microzona di appartenenza, salva la possibilità di prova contraria.

2.6 Ciò premesso in punto di diritto, va rilevato che nella fattispecie in esame, come si evince dalla lettura dei passi dell’atto di appello riportati, in ossequio al principio di autosufficienza, nel ricorso, i contribuenti abbiano reiterato, facendone oggetto di specifici motivi di impugnazione della sentenza della CTP, le questioni, già sollevate nel giudizio di primo grado, relative alla motivazione dell’accertamento e alla violazione della normativa di settore con riferimento alla revisione dei parametri catastali, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato ed il valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali.

Del resto nell’impugnata sentenza si legge che ” la domanda può ritenersi ammissibile in quanto sostanzialmente contiene la contestazione avverso la scelta del primo giudice di ritenere legittimo l’atto dell’Agenzia delle Entrate anche sotto il profilo del vizio di difetto di motivazione”

2.7 Le questioni sollevate dal contribuente e fatte oggetto di specifici motivi di appello non sono state affrontate dalla CTR che quindi è incorsa nel dedotto vizio di omessa pronuncia. L’impugnata sentenza non contiene alcuna traccia argomentativa, nè in punto di fatto nè in diritto, del fondamentale thema decidendum devoluto al suo esame. La CTR si è infatti limitata ad esaminare il solo motivo di appello relativo all’errato classamento omettendo completamente, sia pur in modo implicito, di affrontare le questioni sollevate dai contribuenti inerenti la motivazione dell’atto di revisione catastale e la sua conformità alla normativa ritenuta violata.

3. Il secondo e il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente stante la loro connessione, sono parimenti fondati.

3.1 Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. E’ noto che in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, è denunciabile in cassazione l’anomalia motivazionale che si concretizza nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, quale ipotesi che non rende percepibile l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. In particolare, il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis, presuppone che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, mentre resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. E così, ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

3.2 La motivazione della sentenza, nell’aumentare la classe catastale da 2 a 5, risulta affetta da tali deficienze. La Ctr afferma infatti che ” dall’esame degli atti di causa si evince che nel caso di specie il nuovo classamento può ritenersi solo in parte corretto poichè l’immobile è ubicato in Piazzale delle Belle Arti al piano terra con finestre metà murate, e pertanto, pur insistendo in una zona di pregio presenta delle caratteristiche che non giustificano l’attribuzione della classe 7, anche tenendo conto del fatto che gli immobili richiamati a comparazione sono ubicati in altra zona ancora più prestigiosa (Pinciano di fronte a villa Borghese) e presentano caratteristiche del tutto differenti. In conclusione, l’appello deve essere parzialmente accolto con conseguente attribuzione della classe 5..”.

3.3 Se dunque la CTR dà conto delle caratteristiche e delle condizioni dell’unità immobiliare (collocazione a piano terra, finestra murata) che giustificano l’applicazione della classe 5 anzichè della classe 7 attribuita dall’impugnato accertamento non viene fornita alcuna spiegazione del passaggio dalla classe 2 alla classe 5.

4 In accoglimento del ricorso va cassata l’impugnata sentenza con rinvio alla Commissione Regionale del Lazio in diversa composizione la quale, oltre a regolamentare le spese del presente giudizio, procederà all’esame dei motivi di appello uniformandosi ai principi sopra esposti.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, alla Commissione Regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 20 novembre 2019

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