Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30161 del 30/12/2011
Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30161
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
G.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA GIULIA DI COLLOREDO 46/48, presso lo studio dell’Avvocato
DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle
liti in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS), in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. Rep. 1293 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del
04/06/2009, depositato il 18/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/12/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;
udito l’Avvocato MATTIOLI ANNA (per delega dell’Avvocato DE PAOLA
GABRIELE), difensore del ricorrente, che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che con il decreto impugnato la Corte d’appello di Venezia ha parzialmente accolto la domanda di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 proposta da G.G. in riferimento al giudizio promosso innanzi alla Corte dei conti – sez. giurisdizionale Veneto – con ricorso depositato il 4.8.2000 e definito il 20.4.2007, avente ad oggetto la richiesta di riliquidazione del trattamento pensionistico;
che la Corte d’appello, fissato il termine di ragionevole durata del giudizio in anni tre, ha liquidato a ciascun ricorrente, a titolo di equa riparazione per il danno non patrimoniale, per il periodo eccedente detto termine (circa anni 3 e mesi 8), Euro 500,00 per anno di ritardo, in considerazione del carattere collettivo del ricorso, quindi complessivi Euro 1.700,00, oltre le spese;
che per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso l’attore formulando un solo motivo;
che il Ministero dell’Economia e delle Finanze resiste con controricorso;
che nei termini di cui all’art. 378 c.p.c. parte ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che la presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio;
che con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente denuncia violazione di legge lamentando che non sia stato applicato l’orientamento giurisprudenziale che prevede la liquidazione del danno in una somma pari a Euro 750,00 per i primi tre anni di ritardo e a Euro 1.000,00, per i successivi;
che questa Corte ha già avuto modo di precisare e ribadire (Sez. 1, Ordinanza n. 23350 del 18 novembre 2010) che la presunzione di danno non patrimoniale notoriamente connessa a situazioni soggettive provocate da un giudizio durato troppo a lungo, la cui connotazione in termini di irragionevolezza è, potrebbe dirsi, ancor più marcata in presenza di domande palesemente infondate e, come tali, suscettibili di immediata risoluzione, non può essere superata, tra l’altro, dalla circostanza che il ricorso amministrativo, inerente a rivendicazioni di categoria, sia stato proposto da una pluralità di attori, considerato che la proposizione di un ricorso in forma collettiva e indifferenziata non equivale certamente a trasferire sul “gruppo”, come entità amorfa, e quindi a neutralizzare situazioni di angoscia o patema d’animo riferibili specificamente a ciascun singolo consorte in lite (Sez. 1, Sentenza n. 27610 del 2008). In proposito va ricordato che ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’ambito della valutazione equitativa, affidato al giudice del merito, è segnato dal rispetto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, di casi simili a quello portato all’esame del giudice nazionale, di tal che è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte europea, pur conservando egli un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, purchè in misura ragionevole, dalle liquidazioni effettuate da quella Corte in casi simili (Sez. U, Sentenza n. 1340 del 26/01/2004);
che non appare ragionevole, per contro, la riduzione della misura dell’indennizzo per la sola caratteristica di ricorso “collettivo” della domanda proposta dal ricorrente; che ravvisandosi le condizioni per la decisione della causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., dovendosi quantificare il periodo di eccessiva durata del processo in 3 anni e 8 mesi, tenuto conto dei criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale stabiliti dalla CEDU e da questa Corte (v. per tutte Sez. 1, Sentenza n. 21840 del 14/10/2009), l’indennizzo va determinato nella misura di Euro 2.916,66, con gli interessi dalla domanda;
che le spese del giudizio vanno poste a carico della parte soccombente e vanno liquidate come in dispositivo, secondo le tariffe vigenti ed i conseguenti criteri di computo costantemente adottati da questa Corte per cause similari; che le spese vanno distratte in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 2.916,66 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio: che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 378,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario; per il giudizio di legittimità, che determina per l’intero in Euro 665,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile – 1, il 7 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011