Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30161 del 20/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 20/11/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 20/11/2019), n.30161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27476-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato i ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.P.;

– Intimata –

avverso la sentenza n. 2058/2017 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 11/04/2017;

udita relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/09/2019 dal Consigliere Dott. COSMO CROLLA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. F.P. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l’avviso di accertamento catastale ai sensi della L. 311 del 2004, art. 1, comma 335 con il quale all’immobile di sua proprietà, sito in (OMISSIS) e distinto al catasto urbano al f. (OMISSIS), p.lla (OMISSIS), sub (OMISSIS), microzona (OMISSIS) veniva disposto l’innalzamento dalla precedente classe “1” alla classe “3” con conseguente aumento della rendita catastale da Euro 1.177,52 ad Euro 1.611,35

2. La CTP rigettava il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dal ricorrente e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l’appello osservando: a) che l’avviso non poteva considerarsi adeguatamente motivato in quanto dava conto della normativa applicata (L. n. 311 del 2004, art. 1 comma 335) ispirata a finalità perequative e del procedimento seguito e della migliorata qualità del contesto urbano senza che vi fosse alcuna indicazione in ordine alle caratteristiche specifiche e concrete dell’area in questione.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo; l’intimata non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), assumendo che la CTR avrebbe omesso di considerare che la norma in questione sarebbe stata volta a rendere uniforme il mancato aggiornamento delle rendite catastali, attenuando le sperequazioni fiscali all’interno di uno stesso Comune, così consentendo la revisione massiva dei classamenti degli immobili ivi ubicati; sarebbe dunque incorsa in errore di diritto la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini del soddisfacimento dell’obbligo motivazionale dell’avviso di accertamento impugnato, non aveva ritenuto sufficiente il riferimento all’anomalo scostamento tra il rapporto valore di medio mercato/valore medio catastale e l’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone.

2. Il motivo è in primo luogo inammissibile per carenza di specificità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

2.1 Con riguardo all’avviso di accertamento -questa Corte ha costantemente affermato che: “In base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione dell’avviso di accertamento, che non è un atto processuale ma amministrativo, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la – verifica della censura esclusivamente mediante l’esame del ricorso” (cfr tra le tante Cass. nr 24510/2018, 16147/2017). Lo stesso principio vale anche per le doglianze di violazioni di legge che involgono direttamente l’avviso di accertamento (cfr. Cass. 25917/2017). Nella fattispecie in esame la ricorrente non solo non ha provveduto a trascrivere nel ricorso, a corredo dei motivi, come era suo onere ai fini dell’autosufficienza i passi dell’avviso di accertamento nei suoi contenuti ma non ha neanche richiamato una sua eventuale allegazione all’interno del fascicolo di parte nè indicato in quale momento e sede processuale esso sia stato prodotto in giudizio in tal modo impedendo a questa Corte di verificare le dedotte carenze motivazionali e le violazioni di legge

3. Nel merito la censura e, comunque, infondata.

3.1 Viene posta all’attenzione di questo Collegio la controversia relativa alla revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali. La materia è disciplinata dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335 a tenore del quale ” la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali, è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio. Per i calcoli di cui al precedente periodo, il valore medio di mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite con il provvedimento di cui al comma 339. L’Agenzia del territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima”. Si tratta di una operazione di ” riclassamento di un immobile” consistente nella modifica di una preesistente categoria, classe o rendita attribuita, divenute inadeguate, che evidentemente si distingue dall’altra procedura estimativa di revisione disciplinata dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 336 in forza del quale “. I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al Ministro delle finanze D.M. 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione in catasto dell’immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 28, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.”. Si è quindi di fronte a due procedure con presupposti diversi. La prima concerne situazioni legate a mutamenti di carattere generale o collettivo interessanti una determinata area; la seconda riguarda le situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti passati per intervenute variazioni edilizie della singola unità immobiliare e presuppone quindi che si sia di fronte ad innovazioni specifiche relative ad un determinato immobile.

3.2 La L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58 prevede una ulteriore possibilità di riclassificazione allorquando il classamento risulti palesemente incongruo rispetto a fabbricati similari aventi medesime caratteristiche.

3.3 Va inoltre precisato che l’Agenzia del Territorio con decreto direttoriale del 16 febbraio 2005, previa intesa con gli enti locali in sede di conferenza Stato, città ed autonomie locali ha provveduto, in attuazione del medesimo comma 335 a stabilire le modalità per l’aggiornamento del valore medio di mercato nonchè la soglia di significatività dello scostamento fra il valore medio di mercato e il valore medio in una microzona e l’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone determinandola nel 35%, eventualmente elevabile da ciascun comune.

3.4 La Corte Costituzionale con la sentenza nr 249/2017 ha convalidato la legittimità costituzionale della L. n. 311 del 2014, art. 1, comma 335 riconoscendo che “l’operazione di revisione del classamento per microzone si basa sul dato che la qualità del contesto di appartenenza dell’unità immobiliare rappresenta una componente fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene, tanto che il fattore posizionale già costituisce una delle voci prese in considerazione dal sistema catastale in generale ” e ritendo ” non irragionevole che l’accertamento di una modifica del valore degli immobili presenti in una determinata microzona abbia una ricaduta sulla rendita catastale. Il conseguente adeguamento, proprio in quanto espressione di una accresciuta capacità contributiva, è volto in sostanza ad eliminare una sperequazione esistente a livello impositivo”. Il Giudice delle Leggi precisa tuttavia “che la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento

3.5 Il D.P.R. n. 138 del 1998, artt. 8 e 9, emanati in attuazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, commi 154 e 155, per parte sua, elencano una serie di criteri e di regole che gli uffici finanziari devono utilizzare per procedere alle operazioni di modifica del classamento delle unità immobiliari.

3.6 Si tratta di elementi valutativi che annoverano sia il fattore posizionale, il quale, correlato alla qualità urbana del contesto in cui l’immobile è inserito (infrastrutture, servizi) è parametro rappresentativo del carattere delle microzone, sia il fattore edilizio che comprende i caratteri distintivi del fabbricato (esposizione, grado di rifiniture, struttura e dotazione impiantistica, stato di conservazione, anno di costruzione).

3.7 Sulla scorta di tale compendio normativo la giurisprudenza di questa Corte ha recentemente e ripetutamente affermato che ” il procedimento di “revisione parziale del classamento” di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 9, sì da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica. Ne consegue che anche la procedura prevista dal comma 335 citato, pur a fronte del relativo presupposto, non può sottrarsi all’applicazione dei parametri previsti, in via ordinaria, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 154, lett. e), il quale impone che si tenga conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente alla qualificazione della stessa (Cass. n. 4712 del 09/03/2015). Non può, quindi, ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che, con formule generiche, potenzialmente adattabili ad una pluralità eterogenea di casi, faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorchè da questi ultimi non risultino gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) incidenti, in concreto, sul diverso classamento (cfr. tra le tante Cass. n. 3156/2015, 22900/2017, 23128/2018 e 10403/2009). Tale indirizzo è stato ribadito da una recente sentenza di questa Corte (cfr. Cass. 19810/2019) che ha affermato il seguente principio di diritto “In tema di estimo catastale, il nuovo classamento adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, soddisfa l’obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8 (quali la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere ex ante le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in un’operazione di riclassificazione a carattere diffuso.”.Va quindi disatteso il precedente ed isolato arresto (Cass. 21176/2016) secondo il quale la revisione del classamento della L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335 non deve ritenersi condizionata alle specifiche tecniche dell’unità immobiliare, bensì esclusivamente a parametri relativi alla microzona di appartenenza, salva la possibilità di prova contraria.

3.8 Nella fattispecie in esame è pacifico che l’Amministrazione abbia proceduto d’ufficio al mutamento di classamento ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato ed il valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali. Non si è proceduto ad un classamento specifico e dettagliato che tenesse conto anche delle caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare.

3.9 Sul punto, infatti, i giudici di secondo grado dopo aver dato atto dei diversi orientamenti interpretativi hanno espressamente optato per la soluzione ermeneutica che privilegia un approccio di tipo individuale con la necessità da parte dell’amministrazione procedente di ” una motivazione specificamente conferente rispetto alla situazione degli immobili singolarmente interessati”. Sulla scorta di tale scelta la CTR accertando che la motivazione dell’impugnato avviso di accertamento faceva esclusivo riferimento al significativo scostamento tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali senza valutare gli altri elementi (come le caratteristiche edilizie ed urbanistiche del fabbricato) che incidono sul diverso classamento ha fatto buon governo dei principi giurisprudenziali sopra esposti.

4 Nulla è da statuire sulle spese non essendosi costituito il contribuente.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 20 novembre 2019

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