Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30161 del 15/12/2017


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 30161 Anno 2017
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: DE MASI ORONZO

SENTENZA

sul ricorso 18486-2013 proposto da:
FONDIARIA EUROPEA INVESTIMENTI SPA in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA MARIA ADELAIDE 12, presso lo
studio dell’avvocato MARIA CLAUDIA IOANNUCCI, che lo
rappresenta e difende giusta delega a margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE l DI
MILANO;
– intimata nonchè contro

Data pubblicazione: 15/12/2017

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente con atto di costituzione –

MILANO, depositata il 25/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE
MASI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per
il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato PUNGI per delega
dell’Avvocato IOANNUCCI che ha chiesto l’accoglimento.

avverso la sentenza n. 37/2013 della COMM.TRIB.REG. di

FATTI DI CAUSA

Con l’impugnata sentenza n. 37/33/13, depositata il 25/2/2013, la Commissione
Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate,
avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva
viceversa riconosciuto a Fondiaria Europea Investimenti s.r.l. il diritto al rimborso delle
maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, versate in relazione al decreto di

Sezione Esecuzioni Civili, a cui era stata applicata l’aliquota ordinaria, anziché quella
agevolata dell’1%, come richiesto dalla contribuente ai sensi dell’art. 3, comma 14,
D.L. 669 del 1996, ricorrendone le condizioni, e come successivamente disposto dal
giudice dell’esecuzione rettificando l’originario provvedimento di aggiudicazione,
mancante della dichiarazione della società acquirente che intendeva rivendere la
proprietà dell’immobile entro tre anni dall’aggiudicazione.
Rileva, al riguardo, la Commissione Tributaria Regionale, che il diritto alla restituzione
dell’imposta indebitamente versata sorge sin dal momento in cui il contribuente
assume l’obbligazione tributaria connessa all’operazione di trasferimento del bene, e
ciò in ragione del fatto che la società Fondiaria Europea Investimenti già con la
domanda di partecipazione alla vendita all’incanto aveva chiesto l’applicazione
dell’aliquota agevolata, sicché una volta effettuato il pagamento delle imposte con
l’aliquota ordinaria avrebbe dovuto richiedere non solo, al Tribunale di Milano, la
rettifica in parte qua del decreto di trasferimento dell’immobile, ma anche, all’Agenzia
delle Entrate, il rimborso di quanto versato in eccesso, cosa che aveva fatto
solamente in data 18/10/2006, ben oltre i tre anni dalla data (15/4/2002) del
predetto trasferimento, non assumendo alcun rilievo, ai fini qui considerati, la data
(8/2/2007) di emissione del provvedimento di rettifica.
Avverso la sentenza la Fondiaria Europea Investimenti s.p.a. propone ricorso per
cassazione, affidato a tre motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo
fine di partecipare, ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, alla discussione orale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., primo comma,
n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 77, D.P.R. n. 131 del 1986, e 2935
c.c., giacché la CTR ha riformato la decisione di primo grado ritenendo che la

trasferimento di un appartamento venduto all’incanto dal Tribunale di Milano –

contribuente fosse sin da subito nelle condizioni per chiedere la ripetizione della
maggiore imposta versata, mentre il termine triennale entro il quale va richiesto il
rimborso, a pena di decadenza, decorre “dal giorno del pagamento ovvero, se
posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione”, per cui i diritto, nella
specie, poteva essere fatto valere soltanto a seguito del provvedimento di
integrazione, da parte del giudice dell’esecuzione, del decreto di trasferimento
dell’immobile, con la dichiarazione resa dalla contribuente ai fini dell’agevolazione

pagamento dell’imposta.
Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3,
violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., giacché la CTR ha omesso di
pronunciarsi sulla questione, riproposta nel giudizio di appello, afferente la
intempestività, rilevata dall’Ufficio nel provvedimento di diniego impugnato, della
richiesta di fruire dell’agevolazione in relazione all’atto giudiziario de quo, coincidendo
il relativo termine finale con la registrazione dell’atto davanti all’Amministrazione
finanziaria, benché la normativa di riferimento non preveda altro onere che quello di
dichiarare la intenzione del contribuente di trasferire il bene entro tre anni,
dichiarazione che la società Fondiaria Europea Investimenti aveva inserito nella
domanda di partecipazione all’incanto.
Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5, omesso
esame di un fatto decisivo per il giudizio, e oggetto di discussione tra le parti, giacché
la CTR non ha considerato che, secondo l’Ufficio qualsiasi istanza di rimborso fosse
stata presentata prima dell’intervenuta rettifica del decreto di trasferimento sarebbe
stata inaccoglibile, non risultando la richiesta dell’agevolazione dal testo originario
dell’atto giudiziario, e che la contribuente in data 2/5/2002 si era attivata, ancorché
senza riscontro, circostanza che avrebbe dovuto condurre alla diversa conclusione
che, prima del provvedimento di rettifica, alcun diritto al rimborso della imposta
versata in eccesso è sorto in capo alla contribuente.
La censure contenute nei suesposti motivi, che possono essere esaminate
congiuntamente in quanto strettamente connesse, sono infondate.
Giova premettere, in fatto, che la società ricorrente assume di aver inutilmente
richiesto, già nel 2002, il rimborso della maggiore imposta versata per la registrazione
del decreto di trasferimento, datato 15/4/2002, dell’appartamento venduto all’incanto
dal Tribunale di Milano, che dall’istanza predetta, rimasta senza esito, era scaturito
un contenzioso giudiziario conclusosi, in primo grado, con sentenza favorevole della
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fiscale originariamente omessa, momento successivo a quello dell’intervenuto

CTP di Milano, riformata, in grado di appello, dalla CTR della Lombardia, e che per
questo la contribuente, in data 18/10/2006, si era indotta a chiedere la rettifica
dell’atto di aggiudicazione dell’immobile ed a trasmettere in copia la relativa richiesta
alla Agenzia delle Entrate, che il giudice dell’esecuzione in data 8/2/2007 aveva
disposto l’integrazione del decreto di trasferimento con la dichiarazione della società
Fondiaria Europea Investimenti “che il proprio oggetto sociale è la compravenduta di
beni immobili e che intende rivendere la proprietà del bene immobile aggiudicato

dall’art. 3, comma 14, D.L. 669 del 1996, e che, infine, aveva presentato (nuova)
istanza di rimborso, in data 13/2/2007, respinta dall’Ufficio.
Giova premettere, in diritto, che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, sesto periodo, della
Tariffa allegata al D.P.R. 131 del 1986, l’agevolazione spetta ” se il trasferimento….è
effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale
dell’attività esercitata la rivendita di beni immobili, ed in forza della successiva
specificazione, ed “a condizione che l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro
tre anni”.
La disposizione agevolativa, di stretta interpretazione, contiene una previsione di
favore che va posta in stretto rapporto con il presupposto della agevolazione
medesima, costituito dalla attività esclusiva o principale delle società acquirenti alla
rivendita degli immobili, essendo evidente che essa intende favorirne la rivendita
quale condizione per godere del regime impositivo agevolato, il quale non può,
altrimenti, essere riconosciuto, come del resto espressamente previsto nella nota IIter) al sopra citato art. 1, comma 1, sesto periodo, della Tariffa allegata al D.P.R.
131 del 1986.
La tesi sostenuta dalla ricorrente, secondo cui l’incompletezza del decreto di
trasferimento, per fatto non imputabile alla parte privata, la quale nella domanda di
partecipazione alla vendita all’incanto del bene aveva inserito la dichiarazione che
intendeva avvalersi della agevolazione di cui all’art. 3, comma 14, D.L. 669 del 1996,
costituirebbe circostanza impeditiva del decorso del termine decadenziale, per cui il
relativo dies a quo andrebbe identificato nella data (8/2/2007) della disposta rettifica
del titolo da parte del giudice dell’esecuzione, va per varie ragioni disattesa.
Il Giudice di appello ha rilevato che “solo con il pagamento dell’imposta di registro è
dunque maturato, nella fattispecie, il diritto alla restituzione delle somme
indebitamente versate, essendo per tali fini irrilevante la successiva iniziativa della
contribuente”.
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entro tre anni dall’emissione del decreto di trasferimento”, secondo quanto previsto

L’affermazione è corretta in quanto il termine decadenziale applicabile è quello di tre
anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto
di ripetizione dell’indebito, come specificamente previsto dall’art. 77, comma 1,
D.P.R. n. 131 del 1986.
E per stabilire il momento da cui detto termine decorre va considerato che, nella
specie, la contribuente ha presentato l’istanza di rimborso, una prima volta, in data
2/5/2002, non ricevendo risposta da parte dell’Ufficio, ed una seconda volta, in data

ricevendo risposta negativa rispetto al sollecitato riconoscimento del credito vantato, e
che in entrambi i casi si è aperta la possibilità di adire il giudice tributario, vuoi per
far accertare il credito a fronte del silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria,
vuoi per l’annullamento del provvedimento espresso di diniego.
La prima istanza della contribuente, senz’altro tempestiva, in quanto avanzata nel
rispetto del termine decadenziale di tre anni dalla data di registrazione dell’atto, la
stessa era senz’altro idonea a rimediare all’erronea precedente imposizione (Cass.
n. 21527/2013, n. 14122/2010), ma gli effetti dell’iniziativa si sono esauriti, a
conclusione del relativo contenzioso, con la sentenza sfavorevole della CTR della
Lombardia, non impugnata, la quale ha consolidato l’imposizione, restando preclusa
la possibilità di far valere modificazioni dei titoli e criteri di applicazione dell’imposta.
Allorché l’odierna ricorrente ebbe a chiedere, in data 18/10/2006, la integrazione
dell’atto di aggiudicazione dell’immobile, ed a trasmettere copia della richiesta alla
Agenzia delle Entrate, il predetto termine triennale era ampiamente decorso, come
rilevato dal Giudice di appello, il quale al riguardo ha correttamente evidenziato la
circostanza che “la società ha posto in essere la suindicata richiesta soltanto in data
18/10/2008, cioè dopo 4 anni e 6 mesi dalla data di trasferimento dell’immobile”.
I termini di decadenza non possono subire né causa di sospensione, né di
interruzione (art. 2964 c.c.), ed allorché la contribuente ebbe a presentare la nuova
istanza di rimborso del 13/2/2007, successivamente respinta dall’Ufficio, l’intervenuta
decadenza aveva già irrimediabilmente comportato la perdita del diritto
all’agevolazione.
Ed infatti, il diritto di corrispondere l’imposta di registro in misura agevolata era stato
oggetto del contenzioso definito con una decisione sfavorevole alla contribuente, per
cui il tentativo di legare la possibilità di presentazione dell’ istanza di rimborso della
imposta versata in eccesso alla preventiva rettifica dell’atto presentato per la
registrazione, implica elusione del principio, ricavabile dell’art. 77, D.P.R. n. 131 del
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13/2/2007, dopo la rettifica del decreto di trasferimento dell’immobile subastato,

1986, secondo il quale è senz’altro possibile rimediare all’erronea imposizione, ma con
ovvi limiti temporali, dovendo la relativa richiesta essere avanzata nel rispetto del
termine di tre anni dalla data di registrazione dell’atto.
Ne discende, per quanto detto, la erroneità dell’affermazione della società ricorrente
secondo cui il diritto al rimborso è sorto “posteriormente al pagamento, nel momento
in cui il giudice dell’esecuzione ha integrato il decreto di trasferimento, dichiarando il
diritto della società ricorrente a vedersi riconosciuto il possesso dei requisiti di legge

all’art. 77 DPR n. 131/1986 decorre dal 08/02/2007”.
Il diritto vantato dalla contribuente non è sorto per effetto della rettifica dell’atto
presentato per la registrazione, considerato che esula dalla giurisdizione del giudice
ordinario, quale è il giudice dell’esecuzione, la decisione di questioni di natura
tributaria, per cui neppure può ravvisarsi, nel relativo provvedimento di rettifica del
decreto di trasferimento, un accertamento giudiziale della sussistenza dei presupposti
del diritto all’agevolazione de qua, sicché il preteso rimborso si ricollega al pagamento
dell’imposta, e non dipende da un evento successivo ad esso.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spse del
presente giudizio, che liquida in Euro 2.800,00, oltre rimborso spese prenotate a
debito.
Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 novembre 2017.

per ottenere l’agevolazione fiscale e che quindi il termine di decadenza triennale di cui

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