Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30160 del 26/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/10/2021, (ud. 30/09/2021, dep. 26/10/2021), n.30160

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 1816/2021, proposto da:

D.C., domiciliato in Roma, Piazza Cavour presso la cancelleria

della Corte di cassazione e rappresentato e difeso dall’avv. Antonio

Fiore per procura speciale in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno;

– costituito –

avverso il decreto del Tribunale di Catania, Sezione specializzata in

materia di immigrazione, protezione internazionale e libera

circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, emesso in data 20

novembre 2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

SCALZA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, depositato il 28 gennaio 2019, D.C., cittadino senegalese, nato a (OMISSIS) ((OMISSIS) – Senegal), ha adito il Tribunale di Catania, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ne aveva respinto la richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

2. Nel richiedere la protezione internazionale il ricorrente aveva esposto davanti alla Commissione Territoriale di aver lasciato il paese di origine a causa dei problemi con i fratelli per questioni ereditarie.

Dinanzi al Tribunale di Catania, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, il richiedente ha poi riferito di aver lasciato il Senegal all’età di quindici anni in quanto, nella scuola coranica in cui studiava, aveva subito maltrattamenti ed era stato costretto a chiedere l’elemosina per anni.

3. Il Tribunale ha ritenuto il racconto non credibile in ragione delle contraddizioni emerse nelle due sedi, quella amministrativa e quella giudiziale quanto al riconoscimento dello status di rifugiato e della sussistenza del danno grave individualizzato, nella pure apprezzata natura familiare delle ragioni che avevano determinato il richiedente protezione a lasciare il paese di origine.

I giudici di merito hanno inoltre ritenuto che la situazione in Senegal non fosse riconducibile, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), a un contesto di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale e che non ricorressero specifiche vulnerabilità idonee a giustificare la concessione della protezione umanitaria all’opponente, sia in ragione della condizione personale che della situazione oggettiva nel Paese di provenienza.

4. Avverso il predetto decreto il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, svolgendo un unico motivo.

5. L’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita tardivamente al dichiarato fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

6. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 30 settembre 2021 ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

7. Con unico articolato motivo il ricorrente fa valere l'”Annullamento del decreto impugnato: violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, illegittimità per violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8. Omesso esame di fatti specifici e decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti”.

Il tribunale non aveva riconosciuto la protezione umanitaria con motivazione apparente escludendo la credibilità del ricorrente in ragione di quello che era un chiaro “refuso” presente nel ricorso relativamente alle richiamate circostanze che avrebbero visto il richiedente persona ferita all’addome come attestato da un allegato certificato medico, trattandosi di evidenze chiaramente riferibili ad altra persona.

Non vi erano contraddizioni nel racconto reso nelle due sedi (avendo il richiedente fatto valere maltrattamenti subiti presso la scuola coranica che frequentava da parte degli insegnanti solo durante l’ascolto in sede giurisdizionale) e le lacune nella memoria erano comunque riferibili agli eventi traumatici subiti dal ricorrente.

Il giudice avrebbe dovuto utilizzare i poteri di cooperazione istruttoria per valutare la credibilità estrinseca del narrato e non escludere tale aspetto perché il fatto era stato allegato solo in sede di esame davanti al tribunale.

Le ricerche dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati avrebbero poi confortato il dato dell’impatto che eventi traumatici possono avere sulla memoria umana; le fonti allegate nel ricorso di primo grado in merito alle scuole coraniche in Senegal non erano state valutate dal giudice.

8. Il motivo è inammissibile perché, come da formato indirizzo di questa Corte, il sindacato sul racconto è giudizio di fatto rimesso, come tale, al sindacato del giudice del merito con i soli limiti della motivazione.

In materia di protezione internazionale, il giudizio sulla credibilità del racconto del richiedente, da effettuarsi in base ai parametri forniti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sindacabile in sede di legittimità nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti – oltre che per motivazione assolutamente mancante, apparente o perplessa – spettando dunque al ricorrente allegare in modo non generico il “fatto storico” non valutato, il “dato” testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua “decisività” per la definizione della vertenza (Cass. n. 13578 del 02/07/2020; Cass. n. 3340 del 05/02/2019).

Va escluso il denunciato vizio dell’apparenza della motivazione nell’operato raccordo, da parte del tribunale, degli esiti delle prove – e quindi del narrato del richiedente protezione in sede amministrativa e giurisdizionale – con le norme applicabili e nella operata valorizzazione, al fine di segnalare la contraddittorietà del narrato, delle differenti versioni fornite in sede amministrativa e giurisdizionale per aspetti non di dettaglio: così per la mancata menzione degli episodi di maltrattamento presso la scuola coranica ricondotti dal dichiarante a “dimenticanza”.

I giudici di merito sul punto valorizzano la non credibilità della dimenticanza di un “evento così drammatico che è stato indicato come determinante della scelta di partire dal proprio Paese” (p. 4 decreto senza che il richiamo alla perdita di memoria, come effetto di un evento traumatizzante subito dal dichiarante – evidenza, anche scientifica, dedotta come tale in ricorso a superamento dell’indicato giudizio -, valga a porre in crisi in modo irreversibile la tenuta del ragionamento svolto.

L’evidenza non vale ad integrare il fatto decisivo omesso nella valutazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sortendo così l’effetto di proporre inammissibili alternative letture di merito.

La non credibilità del racconto non consente poi di dare ingresso alle censure proposte sul mancato riconoscimento della protezione umanitaria relativamente alla condizione di personale vulnerabilità del ricorrente anche per riferimento alle condizioni del Paese di origine ed al correlato onere di collaborazione istruttoria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 8, comma 3, mancando la deduzione svolta in ricorso di allegare e far valere la tempestiva introduzione in lite di situazioni individualizzanti di vulnerabilità.

9. Il ricorso è in via conclusiva inammissibile.

10. La natura delle censure proposte dal ricorrente, che giustifica la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”, esclude la necessità di soffermarsi, in questa sede, sulla questione relativa all’invalidità della procura ad litem per mancanza di certificazione della data di rilascio, risolta in senso affermativo da una recente pronuncia di questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 1/06/2021, n. 15177) e su quella, successiva, di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (cfr. Cass., Sez. III, 23/06/2021, n. 17970).

Non occorre provvedere sulle spese nella tardività della costituzione dell’Amministrazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021

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