Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3016 del 10/02/2020

Cassazione civile sez. I, 10/02/2020, (ud. 29/10/2019, dep. 10/02/2020), n.3016

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6034/2014 proposto da:

Fallimento (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore fallimentare

D.L., elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n.

88, presso lo studio dell’avvocato Curti Mara, rappresentata e

difesa dall’avvocato Simionato Alessandro, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

Monte Paschi Siena s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo Mirabello n.

18, presso lo studio dell’avvocato Quintarelli Alfonso, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Grelli Enzo, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2499/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 17/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/10/2019 da Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. DE MATTEIS STANISLAO, che ha concluso che

la Corte, valutato come inammissibile il primo mezzo, accolga il

secondo e terzo motivo del ricorso. Conseguenze di legge.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Il fallimento della s.r.l. (OMISSIS) ha convenuto la Banca Monte dei Paschi di Siena (come allora diversamente denominata) avanti al Tribunale di Venezia, chiedendo la revoca ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1 di una serie di “rimesse” e la conseguente restituzione delle relative somme.

Con sentenza depositata il 15 settembre 2009, il Tribunale, accogliendo la domanda attorea, ha disposto la “revoca L. Fall., ex art. 67, comma 1, n. 2 delle rimesse effettuate”, rilevando in proposito che il “credito della banca era stato estinto all’esito di una complessa operazione, sostanziandosi nella vendita del bene, sui cui era stata iscritta ipoteca al di fuori dell’istaurata procedura esecutiva immobiliare, a un terzo, il cui corrispettivo era stato utilizzato dalla debitrice (OMISSIS), previo assenso della banca alla cancellazione dell’ipoteca, per soddisfare il creditore ipotecario”; che si trattava di un pagamento anomalo, per il quale non poteva pertanto operare l'”esenzione da revocatoria prevista per i crediti fondiari”; che sussistevano, dunque, tutti i presupposti richiesti per la revocatoria del pagamento.

2.- La Banca ha proposto appello nei confronti di questa pronuncia avanti alla Corte di Appello di Venezia. Che lo ha accolto con sentenza depositata il 17 ottobre 2013.

3.- In premessa, la Corte territoriale ha rilevato essere “incontroverso che il pagamento del debito fu effettuato con il ricavato della vendita del bene effettuata al di fuori della procedura esecutiva”.

Così riscontrata la fattispecie concreta, il giudice ha in prosieguo affermato che, dovendosi ritenere operante l’esenzione dalla revocatoria di cui all’art. 39, comma 4 TUB, il pagamento, con cui il debitore aveva estinto il credito ipotecario, non poteva essere qualificato come pagamento anormale; e che, d’altro canto, l'”esenzione ex art. 39 TUB opera in relazione al pagamento del debitore a fronte di crediti fondiari: l’ampia formulazione legislativa induce a ritenere l’operatività dell’esenzione anche se il pagamento sia avvenuto dopo l’instaurazione della procedura esecutiva a seguito dell’inadempimento del debitore”.

4.- Avverso la pronuncia della Corte veneziana il fallimento ha presentato ricorso, articolando tre motivi di cassazione.

La Banca ha resistito con controricorso.

5.- Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6.- Il primo motivo di ricorso è intestato “violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione alla L. Fall., art. 52 e all’art. 39 TUB, per avere erroneamente presupposto che l’art. 39 TUB consenta di derogare al principio di graduazione dei crediti L. Fall., ex art. 52”.

Con questo motivo, il ricorrente censura, nello specifico, l’assunto che, a suo avviso, “regge l’intero impianto argomentativo della sentenza impugnata”: quello per cui “la banca non aveva alcun interesse ad approfittare di un pagamento anormale, essendo in ogni caso sicura del realizzo del proprio credito”.

Tale affermazione è errata – prosegue il motivo – perchè dal “pagamento di cui è stata chiesta la revoca la Banca ha tratto il fondamentale vantaggio di ricevere prima degli altri creditori il pagamento delle somme dovute, sottraendosi al principio di esclusività della verifica fallimentare”. Tanto più – si segnala – che “la vendita del bene al terzo è avvenuta solo sette mesi prima del fallimento”, quando la procedura esecutiva individuale stazionava ancora nella sua “fase iniziale”.

7.- Col secondo motivo il ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione alla L. Fall., art. 67 e art. 39 TUB, nella parte in cui ha escluso la sussistenza di un mezzo anormale di pagamento e nella parte in cui ha ritenuto inapplicabile la L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2″.

In sostanza, il motivo assume, da un lato, che nella specie, l’anormalità del pagamento consiste in ciò che l’estinzione del debito non è stato il frutto di un semplice pagamento da parte del debitore, bensì di una complessa operazione (inizio della procedura esecutiva, vendita del bene a un terzo al di fuori della procedura medesima, pagamento, rinuncia all’esecuzione immobiliare, assenso della banca alla cancellazione dell’ipoteca), di cui il pagamento costituisce l'”ultimo, necessario atto, non valutabile autonomamente”. Dall’altro, che la giurisprudenza di questa Corte ritiene, tra l’altro, anormali i pagamenti in cui il “denaro entra in funzione in via indiretta e mediata quale effetto finale di altre forme negoziali”.

8.- Col terzo motivo, il ricorrente assume “”violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 39 TUB, nella parte in cui ha ritenuto applicabile l’esenzione da revocatoria anche nel caso in cui il contratto di finanziamento fondiario sia stato risolto, omesso esame ex art. 360 c.p.c., n. 5 circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Il motivo rileva, in particolare, che la norma dell’art. 39, comma 4 TUB è “norma speciale”, che introduce “una rilevante eccezione al principio della generale revocabilità dei pagamenti affermato dalla L. Fall., art. 67”. Una esenzione di tal fatta, peraltro, non può accedere al pagamento di cui in concreto si discute sia “perchè effettuato a seguito della risoluzione del contratto di finanziamento” (perchè, in tal caso, l’obbligo restitutorio non è più regolato dalle previsioni contrattuali, bensì dalla legge, così dissolvendosi la connotazione fondiaria dell’operazione); sia perchè non avvenuto nell’ambito della procedura esecutiva, bensì al di fuori della stessa e a mezzo di un procedimento indiretto e non usuale alla stregua delle ordinarie transazioni commerciali e quindi anormale.

9.- In ragione della loro stretta contiguità, i tre motivi di ricorso sono suscettibili di un esame unitario. Gli stessi risultano fondati: nei termini e nei limiti che si vengono a esplicitare.

10.- Prima di tutto va osservato, al riguardo, che – come puntualmente ha riscontrato la requisitoria del Procuratore generale – la banca ha tratto sicuro vantaggio dalle concrete modalità di soddisfazione del proprio credito: la stessa avrebbe dovuto, altrimenti, attendere i tempi del processo esecutivo con eventuali interferenze derivanti dalle procedure fallimentari (Cass., 8 settembre 2011, n. 18436), nel caso pure sottoporsi al procedimento di verifica dei crediti (Cass., 30 marzo 2015, n. 6377), nonchè subire il peso di crediti eventualmente poziori rispetto alla distribuzione del ricavato della vendita immobiliare (Cass., 28 settembre 2018, n. 23482).

11.- Ciò posto, si deve adesso rilevare come non possa essere condiviso l’assunto della Corte veneziana, per cui il carattere fondiario dell’operazione vale, in quanto tale, ad escludere che il pagamento, a mezzo del quale la banca soddisfa il proprio diritto alla restituzione di quanto erogato e alla percezione dei connessi interessi, sia da qualificare come anormale.

Una simile connotazione (appunto, fondiaria) non viene, in realtà, a riverberare alcun riflesso sui tratti che, nel concreto, possiede lo strumento che viene a estinguere il credito bancario: l’estinzione di un debito fondiario, dunque, può essere frutto tanto di un pagamento normale – e così nel caso di versamento del denaro alle pattuite scadenze ovvero nel caso di distribuzione del ricavato tratta dall’esecuzione forzata su bene gravato da ipoteca -, quanto pure di un pagamento anormale.

Carattere fondiario dell’operazione e qualificazione del pagamento (normale/anormale) attengono, indefinitiva, a piani e profili tra loro del tutto autonomi e indipendenti.

12.- Pure non attendibile si mostra – va osservato ora – l’assunto del ricorrente, per cui l’avvenuta risoluzione del contratto di mutuo (come nel concreto verificatasi a seguito dell’attivazione, da parte della Banca creditrice, di apposita clausola risolutiva espressa) verrebbe a fare perdere all’operazione la sua natura fondiaria (per mantenere la quale, nella ricostruzione del ricorrente il creditore potrebbe solo agire con l’azione di adempimento, eventualmente supportata dalla decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.).

In effetti, la retroattività che segue all’avvenuta risoluzione di un contratto (art. 1458 c.c.) viene per sua natura a incidere (solo) sugli effetti del rapporto, non anche sulla fattispecie, che rimane qual era, con connotazioni e disciplina originarie.

13.- Pertinente si manifesta, invece, l’altro rilievo che è stato formulato dal ricorrente, come inteso a rimarcare il carattere propriamente anormale dell’estinzione seguita nel concreto a mezzo di procedimento indiretto e l’estraneità di questo mezzo rispetto al disposto esonerativo di cui all’art. 39, comma 4 TUB.

Come segnala la requisitoria del Procuratore generale, la giurisprudenza di questa Corte ritiene revocabili ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2, le ipotesi in cui l’estinzione di precedenti passività si pone come scopo ulteriore rispetto alla causa tipica di singoli negozi, utilizzati secondo lo schema del “collegamento funzionale”, tale scopo conferendo all’operazione complessivamente realizzata carattere di anormalità, in tali termini qualificandosi pure l’atto finale della sequenza, consistente nella dazione di danaro (Cass., 2001, n. 193; Cass., 8 ottobre 2012, n. 17200; Cass., 1 ottobre 2007, n. 20622). In applicazione di questo principio, del resto, questa Corte ha, tra le altre cose, ritenuto revocabile ai sensi dell’art. 67, comma 1, n. 2 la rimessa conseguente alla concessione di un mutuo fondiario destinato a ripianare un precedente debito verso la banca, mutuo garantito da ipoteca e impiego della somma essendo per l’appunto fattori espressivi di un’operazione complessivamente unitaria.

Nè v’è bisogno di indugiare nel sottolineare, in proposito, il diverso disvalore che il sistema vigente risulta assegnare a tale forma di estinzione del debito (a mezzo di procedimento indirettamente solutorio, appunto) rispetto a quello che si riporta invece alla presenza di un pagamento normale, che, in quanto tale, risponde alla fisiologia dell’operazione che viene così portata a compimento e chiusura. Nè, in via correlata, v’è bisogno di rimarcare il ben diverso peso e significato che, nel contesto di una procedura fallimentare, viene ad assumere un trattamento differenziato – rispetto a quello riservato agli altri creditori (in genere, come pure in specie bancari) – di un pagamento che si riporti alla fisiologia dell’operazione fondiaria e di un pagamento che si atteggi invece come anormale.

Non è quindi da ritenere che la distinzione normativa, come introdotta in relazione a diversi regimi di revocatoria fallimentare, tra pagamento normale e pagamento anormale divenga irrilevante nel caso si tratti di pagamenti di debito con titolo fondiario.

14.- A fronte di tali rilievi non può trovare pregio – è altresì da osservare – il rinvio che la pronuncia della Corte territoriale fa all'”ampia formula legislativa” dell’art. 39, comma 4 TUB.

Tale affermazione trascura, in effetti, la constatazione che – nel contesto della vigente normativa dell’azione revocatoria e dei principi che questa svolge in relazione alla comune operatività (dei singoli e delle imprese, quelle bancarie non meno delle altre) – la norma dell’art. 39, comma 4 TUB risulta possedere carattere propriamente eccezionale: quale norma appunto intesa ad assegnare a “pagamenti” di crediti fondiari un trattamento di favore rispetto a quello riservato a “pagamenti” dei crediti comuni. Si tratta dunque di norma, secondo quanto si usa dire, di “stretta interpretazione” (per la necessità di leggere le disposizioni esonerative dalla revocatoria in termini di norme di “stretta interpretazione” v. già la pronuncia di Cass., 6 giugno 1975, n. 2243).

La forte peculiarità, che viene dunque a connotare tale disposizione, non può non imporre, in particolare, una lettura della stessa che si manifesti compatibile con le linee portanti del vigente sistema della revocatoria; e soprattutto coerente – non già ultronea – con le ragioni che obiettivamente reggono e giustificano la detta eccezionalità.

15.- Come ha in più occasioni rilevato la giurisprudenza di questa Corte, il mutuo fondiario è figura normativa caratterizzata da una serie di importanti, forti vantaggi sul piano disciplinare per la banca mutuante: vantaggi che, in buona parte, riguardano il piano della regolamentazione della disciplina delle crisi dell’impresa mutuataria, ma che, nel loro complesso, si aprono in realtà verso tutta una serie di agevolazioni sostanziali, processuali e fiscali.

Secondo l’orientamento che in questi ultimi anni si è consolidato nella giurisprudenza della Corte, la sussistenza di tali vantaggi disciplinari non risponde a un’esigenza di protezione della stabilità della singola impresa mutuante in quanto tale (nel concreto della fattispecie, tra l’altro, anche a potenziale scapito delle altre imprese bancarie coinvolte nella crisi del medesimo debitore), che solo potrebbe reggere un esonero dal regime comune della revocatoria concernente, oltre a quelli normali, pure i pagamenti anormali.

Risponde, piuttosto, alle specialità caratteristiche del tipo di operazione che viene posta in essere sotto la denominazione di credito fondiario (cfr., tra le altre pronunce, Cass., 9 maggio 2018, n. 11201; Cass., 28 maggio 2018, n. 13286; Cass., 24 settembre 2018, n. 25459). Secondo quanto ha del resto rilevato la Corte Costituzionale, nell’ambito delle numerose occasioni in cui è venuta a occuparsi della materia in discorso, a mantenere coerente con i principi costituzionali la scelta del legislatore ordinario di assegnare particolari vantaggi disciplinari al mutuo fondiario è solo la peculiarità, ovvero specialità, del tipo di operazione di credito che essa propriamente raffigura (cfr., così, Corte Cost., 3 agosto 1976, n. 211; Corte Cost., 22 giugno 2004, n. 175).

Ne segue che tale specialità si pone – nel rispetto delle caratteristiche proprie e fisiologiche dell’operazione – come confine e limite dei particolari vantaggi disciplinari ravvisabili per tale figura. Secondo quanto rileva già nel programma operativo dettato nel contratto di mutuo fondiario (per la rilevazione della nullità dell’operazione che superi il limite di finanziabilità di cui all’art. 38 TUB v., in modo particolare, Cass., 13 luglio 2017, n. 17352) e secondo quanto non può – in via correlata – non rilevare pure in punto di esecuzione e chiusura del rapporto che dal contratto deriva; quindi in relazione al carattere normale o invece anormale del pagamento seguito.

16.- Non risulta in nulla modificare l’indicato stato normativo la norma della L. Fall., art. 67, comma 4, là dove dichiara, nel suo primo periodo, che “le disposizioni di questo articolo non si applicano… alle operazioni… di credito fondiario”.

A tale norma non va infatti riconosciuto alcun valore innovativo, come pure taluna dottrina ha ritenuto di sostenere. Si tratta, in effetti, di disposizione solo ricognitiva dell’esistente dettato normativo.

Come altra parte della dottrina ha ben puntualizzato, la nuova formulazione adottata dalla novella del 2005 – la preesistente stringa fermandosi sugli “istituti autorizzati” a compiere “operazioni… di credito fondiario” – si manifesta “sostanzialmente innocua”, posto (se non altro) che il secondo periodo del comma 4 fa espressamente “salve le disposizioni (esonerative) delle leggi speciali”: e dunque, tra le altre, quella contenuta nell’art. 39, comma 4 TUB.

Del resto, si deve pur rilevare che la differenza tra la formulazione pregressa e quella attuale si manifesta, sotto il profilo disciplinare che qui viene in evidenza, del tutto inapprezzabile: il diverso lessico utilizzato dal legislatore della novella essendo effetto unicamente del fatto che – nel corso del processo di despecializzazione delle imprese bancarie (di cui appunto al TUB) – è venuta meno la possibilità (oltre che, evidentemente, l’opportunità) di identificare un’operazione con i particolari soggetti abilitati a svolgerla in termini di attività di impresa e quindi a fruire del relativo assetto regolamentare.

17.- In conclusione, il ricorso va accolto, nei termini e limiti di cui si è detto.

Di conseguenza, va cassata la sentenza impugnata e la controversia rinviata alla Corte di Appello di Venezia che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese inerenti al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte di Appello di Venezia che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese inerenti al presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 29 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2020

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