Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3016 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. II, 10/02/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 10/02/2010), n.3016

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.G.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato FORESTA SANTINO,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

B.G., PROCURA GENERALE CORTE D’APPELLO PALERMO;

– intimati –

avverso il provvedimento (MOD. 32 RG. 29/04- RG. 20/01) della CORTE

D’ASSISE DI APPELLO di PALERMO, depositata il 18/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

12/01/2010 dal Consigliere Dott. PICCIALLI Luigi;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’avvocato L.G.L., che aveva difeso il “collaboratore di giustizia” B.G. in un processo svoltosi davanti alla Corte d’Assise di Appello di Palermo (n. 20/01), chiese a quest’ultima la liquidazione delle proprie spettanze, ai sensi dell’art. 115 c.p.c. in rel. al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 82, da porsi a carico dello Stato L. 15 marzo 1991, n. 82, ex art. 13, comma 6 e succ. modd. La suddetta corte,con decreto del 7.1.2004 liquido’ all’avv. L.G. la somma di complessivi Euro 852,17, oltre I.V.A e C.P.A., a fronte di una richiesta di Euro 57.922,84, segnatamente osservando: a) sostegno di tale riduzione, che il suddetto avvocato si era avvalso in tutte le udienze di un sostituto processuale, al di fuori delle tassative ipotesi previste dal cit.

D.P.R., art. 101. Avverso tale provvedimento l’avv. L.G. propose opposizione ex art. 84, in rel cit. D.P.R., art. 170 davanti al Presidente della Corte d’Appello di Palermo, il quale, con ordinanza in data 26.4, depositata il 18.5.04, respinse il ricorso al riguardo osservando: a) che la richiesta era stata, in ambo le sedi, estremamente generica, non avendo fornito alcun utile ragguaglio (in ordine, ad esempio, a natura ed importanza delle questioni, eventuale assistenza ad atti d’istruttoria dibattimentale, udienze dedicate alla requisitoria del P.G. ed alla discussione del difensore), ai fini della valutazione dell’attivita’ svolta, limitandosi ad indicare in modo “globale” solo il numero (49) delle udienze (in realta’ risultate 45 da certificazione in atti) in cui il B. era stato difeso, non personalmente dall’istante legale, ma da un sostituto processuale;

b) che, peraltro, alla Corte d’Assise d’Appello era sfuggita la circostanza che dodici di tali udienze si erano svolte prima dell’8.3.2002, data in cui il B. era stato ammesso al “programma speciale di protezione” e, dunque, alla difesa a carico dello Stato, errore al quale non poteva tuttavia porsi rimedio, non essendovi stata al riguardo opposizione da parte del Procuratore Generale;

d) che in mancanza di elementi di valutazione,il cui onere probatorio incombeva sul ricorrente e dei quali il giudice dell’opposizione non poteva ritenersi a conoscenza,non avendo trattato,a differenza di quello a quo, il processo in questione,ogni ulteriore richiesta doveva essere disattesa per difetto di prove.

Contro tale provvedimento il L.G. proponeva ricorso per Cassazione, notificato alla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Palermo ed a B.G., che non svolgevano in questa sede alcuna attivita’ difensiva.

Con ordinanza interlocutoria del 19.1208 questa seconda sezione civile, ritenuto che il ricorso dovesse essere trattato da una sezione penale, rimetteva gli atti a tal fine al Primo Presidente della Corte, il quale successivamente ne disponeva la restituzione, tenuto conto del principio enunciato nella sentenza 19161 del 13.1 – 3.9.09 delle Sezioni Unite.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente questa Corte prende atto del principio, al quale si conforma, enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza sopra indicata, a termini del quale hanno natura civile tutti i procedimenti introdotti con l’opposizione al provvedimento di liquidazione dei compensi degli ausiliari e del custode, nonche’ dell’onorario del difensore nominato in applicazione della disciplina del patrocinio statale,soggetta allo stesso rito (previsto dalla L. 794 del 1942, art. 29), ancorche’ le relative attivita’ siano state svolte nell’ambito di un procedimento penale. Tale principio comporta che i requisiti di ammissibilita’ del ricorso in esame (avente ad oggetto un’ordinanza emessa secondo il rito sopra citato,in virtu’ del combinato disposto di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 115, 82, 84 e 170 e alla L. n. 794 del 1942, art. 29) e dei relativi motivi, debbano essere verificati alla stregua delle disposizioni di cui all’art. 360 c.p.c. e segg., in quanto applicabili ex art. 111 Cost., comma 7, trattandosi di un ricorso straordinario, proponibile solo per violazione di legge. L’impugnazione, dopo una premessa espositiva della vicenda processuale,sufficiente ad ottemperare al requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, nella successiva parte relativa ai “Motivi”, e’ priva di articolazione e numerazione. Ma tale imperfezione formale non puo’ tuttavia ritenersi integrare l’inosservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 4, essendo possibile ricavare, dal contenuto della parte motiva del ricorso e dalle disposizioni ivi richiamatele norme ed i principi di diritto che si assumono violati o falsamente applicati dal Presidente della Corte d’Appello di Palermo nel provvedimento impugnato. Sicche’ il ricorso puo’ ritenersi, anche sotto tal profilo, ammissibile, come lo e’ anche ai sensi dell’art 111 Cost., esponendo le seguenti censure che, eccetto la quarta, deducono violazione di legge:

1) omessa applicazione dei poteri istruttori di ufficio di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, comma 3 avvalendosi dei quali il giudice avrebbe potuto ovviare all’assunta genericita’ della richiesta,e comunque liquidare i “minimi inderogabili per l’attivita’ svolta di cui vi era in atti prova posto che il thema decidendum, non era il merito dell’opera prestata ma l’interpretazione di una norma di diritto”;

2) omessa pronunzia sul motivo di opposizione, con il quale era stato contestato l’assunto della Corte d’Assise di Appello, secondo il quale lo svolgimento della difesa a mezzo di un sostituto processuale non sarebbe stato remunerabile;

3) falsa applicazione dell’art. 101 cit. D.P.R., norma che non avrebbe vietato la suddetta sostituzione e che, comunque, non avrebbe dovuto trovare applicazione nel caso di specie, tenuto conto della specialita’ della disciplina inerente ai collaboratori e testimoni di giustizia,rispetto a quella del patrocinio dei non abbienti, essendo il richiamo dell’art. 115 limitato all’art. 82 e all’art. 94, comma 2;

4) “travisamento di fatto”, per aver ritenuto che il B. fosse stato ammesso allo speciale “programma di protezione”, con provvedimento dell’8.3.02, mentre invece la documentata ammissione risaliva all’8.3.00, svista materiale che si era risolta nell’ingiusto disconoscimento dell’attivita’ difensiva svolta prima della data erroneamente supposta;

5) incompetenza funzionale del giudicante,poiche’ sull’opposizione non aveva deciso il Presidente della Corte d’Appello, ma un Presidente delegato.

Va anzitutto dichiarata l’inammissibilita’ del quarto profilo di censura, in quanto deducente un errore materiale di natura revocatoria (art. 395 c.p.c., n. 4), che, al di la’ della palese irrilevanza (posto che il giudice dell’opposizione non ha ulterioriormente decurtato il compenso, ritenendo irrimediabile, per mancata opposizione del P.G., il supposto errore della Corte d’Assise di Appello), non e’ denunciabile nella presente, avente ad oggetto un ricorso straordinario ex art. 111 Cost., in cui neppure eventuali vizi parziali della motivazione ex art. 360 c.p.c. sarebbero deducibili.

Procedendo all’esame, in ordine di priorita’ logico giuridica, delle rimanenti censure, va poi disatteso, per genericita’ l’ultimo profilo di censura, deducente l’incompetenza funzionale del magistrato che ha deciso sul reclamo, poiche’ non denuncia alcuna specifica ragione di illegittimita’ della delega (menzionata nell’epigrafe del provvedimento) in base alla quale e’ stata concretamente conferita al decidente la cognizione al riguardo.

Va in proposito ribadita la giurisprudenza di questa Corte, che in tema di provvedimenti giurisdizionali dalla legge espressamente riservati alla cognizione dei capi degli uffici giudiziari, pur costantemente affermando che in tali casi si configuri una vera e propria competenza funzionale, e’ altrettanto costante nel precisare come tale competenza non debba essere intesa con riferimento necessario ed immutabile alla persona fisica del presidente di Corte o Tribunale, le cui funzioni, in considerazione di esigenze organizzative finalizzate all’efficienza e tempestivita’ dell’amministrazione della Giustizia, pur in ossequio ai principi costituzionali dell’imparzialita’ ed indipendenza del giudice naturale, ben possono ai sensi dell’art. 104 dell’ordinamento giudiziario, nell’ambito del c.d. “diritto tabellare”, costituire oggetto di delega, secondo criteri oggettivi e predeterminati (tra le altre, v. Cass. 24865/08, 13289/07, 12414/04,7764/04). Ne consegue che. soltanto nei casi di violazione o elusione dei suddetti criteri la decisione assunta da magistrato diverso (sia esso presidente di sezione,o giudice piu’ anziano in concreto disponibile) e’ affetta da nullita’, le cui ragioni devono essere in concreto precisate e dimostrate da chi tale invalidita’ deduca, al fine di superare la presunzione di legittimita’ che assiste siffatti provvedimenti allorquando, come nel caso di specie, risultino adottati da un presidente facente funzioni in virtu’ di delega del capo, del l’ufficio (v. la gia’ citata n. 24865/08 ed, implicitamente, S.U. 8366/07).

Passando all’esame del primo profilo di censura, ne va dichiarata la manifesta infondatezza, considerato che l’esercizio discrezionale del potere di istruttorio di ufficio, che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 107, comma 3 in tema di opposizione al pagamento per spese di giustizia (il cui rito, ai sensi dell’art. 115, si applica anche in materia di liquidazione delle spettanze ai difensori delle persone ammesse al programma di protezione di cui al D.L. n. 8 del 1991 conv,. con modd. nella L. n. 92 del 1991 e succ. modd) attribuisce al presidente dell’ufficio giudiziario competente, non puo’ valere ad ovviare all’inerzia della parte istante – opponente. Questa, infatti, deve ritenersi comunque soggetta all’onere probatorio in base al principio generale di cui all’art. 2697 c.c., comma 1 (sulla cui applicabilita’ nella specie non possono sussistere dubbi, a seguito della citata sentenza 19161/09 delle S.U., che ha sancito la natura civilistica dei procedimenti contenziosi in questione), alla cui inottemperanza, cosi’ come alla carenza di allegazione, non puo’ porre rimedio il giudice, il cui potere istruttorio di ufficio (non diversamente da quello di cui all’art. 221 c.p.c.) non puo’ risolversi nell’esenzione dagli oneri suddetti, ma deve ritenersi esercitatile soltanto in via integrativa e secondo le indicazioni della parte interessataci solo fine dell’acquisizione in copia di atti o di notizie necessari, funzionali all’accertamento degli elementi posti a sostegno della domanda nei casi in cui la relativa produzione si riveli impossibile, estremamente difficile o particolarmente onerosa per l’istante. Ed, a tal proposito, il ricorrente, oltre a non chiarire quali atti del processo penale o relative notizie il giudice dell’opposizione avrebbe dovuto acquisire il fine di valutare, qualitativamente e quantitativamente, le proprie prestazioni professionali, ma neppure precisa se abbia, in qualche modo, sollecitato l’esercizio del potere de quo da parte dello stesso, sicche’ la censura, sotto tal profilo, difetta anche di specificita’.

Non miglior sorte meritano i rimanenti profili di censura, di cui sub 2 e 1. Inattesa la non rilevanza della questione, che si lamenta non decisa dal giudice dell’opposizione,della delegabilita’ o meno della difesa ad altro legale e dell’applicabilita’, al riguardo (ove da intendersi quale tassativa limitazione di tale facolta’), del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 101 (prevedente la possibilita’ da parte del difensore della persona ammessa al patrocinio a carico dell’erario, di nominare, al fine di svolgere attivita’ di investigazione difensiva, di un sostituto o di un investigatore privato, residente nel distretto dove ha sede il magistrato procedente). Il giudice dell’opposizione, infatti, sia pur tra l’altro osservando, ad colorandum, che l’attivita’ difensiva era stata svolta non direttamente, ma “tramite sostituto processuale”, non ha preso posizione sulla questione anzidetta, ritenendo, ancor piu’ radicalmente, “la proposta opposizione del tutto mancante del supporto probatorio, necessario per poter verificare e valutare lo svolgimento concreto dell’attivita’ difensiva espletata…”, cosi’ chiaramente evidenziando un’assorbente ragione reiettiva della domanda di per se’ sufficiente a sorreggere la decisione, in considerazione della quale non sarebbe stato necessario stabilire, posto che le attivita’ difensive (poco o punto rilevando se svolte o meno direttamente), non erano state concretamente specificate, salvo che con la generica indicazione (peraltro anche imprecisa per eccesso) del numero delle udienze. L’evidenziata genericita’ della domanda, non confutata dal ricorrente (se non con l’altrettanto indeterminato richiamo al potere istruttorio di ufficio).risulta peraltro confermata anche nella presente sede, nella quale l’avvocato L.G. ancora non precisa (ne’ deduce di averlo fatto in sede oppositiva) a quali specifiche attivita’ processuali il proprio “sostituto” abbia concretamente presenziato, e neppure riporta (se non indicando il numero delle udienze e l’importo complessivo della richiesta), il contenuto della parcella presentata al primo giudice, cosi’ venendo meno all’ineludibile onere dell’autosufficienza. Il ricorso va conclusivamente respinto. Non vi e’ luogo, infine, a regolamento delle spese, in assenza di controparti resistenti.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

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