Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3016 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/02/2017, (ud. 05/12/2016, dep.03/02/2017),  n. 3016

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27144/2015 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SANTA

COSTANZA 27, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA MARINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato UGO VERRILLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 58769/10 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito l’Avvocato Verrillo.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 22 settembre 2010 presso la Corte d’appello di Roma la ricorrente, in qualità di unica erede legittima di A.C., chiedeva la condanna del Ministero della Giustizia all’equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio civile nel quale A.C. era stato convenuto davanti al Pretore di Sessa Aurunca, rimesso poi per competenza nel 1999 al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e da quest’ultimo definito con sentenza del 24 febbraio 2010.

Nel costituirsi, l’Amministrazione eccepiva il difetto di legittimazione dell’istante, non avendo la stessa provato il suo status di erede, nè risultando la data della morte di A.C., elemento essenziale anche per la quantificazione del danno.

Con Decreto del 14 aprile 2015 la Corte d’Appello di Roma, rilevato come A.A. agisse nella qualità di erede di A.C. e non avesse dato prova nemmeno all’udienza di tale proprio status, e che neppure lo stesso risultasse dagli atti, dichiarava l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva della ricorrente.

Per la cassazione di questo decreto la ricorrente ha proposto ricorso sulla base di un unico complesso motivo, mentre il Ministero della Giustizia si difende con controricorso.

Il motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 110, 115, 116 e 476 c.p.c., nonchè dell’art. 2697 c.c. e l’omessa o insufficiente valutazione delle risultanze processuali, non avendo la Corte di merito considerato le prove documentali della propria qualità di erede. Si richiamano, in particolare, la rinuncia all’eredità della coniuge di A.C. effettuata il (OMISSIS) (prodotta come documento n. 11 nel ricorso davanti alla Corte di Roma) e la comparsa di costituzione di A.A. ed L.A. depositata il 9 aprile 2008 davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (prodotta come documento n. 3 nel ricorso davanti alla Corte di Roma) in seguito alla morte di A.C., avvenuta il (OMISSIS) (come dedotto nel ricorso per equa riparazione).

Il motivo è fondato, in conformità all’orientamento costantemente espresso da questa Corte, per quanto di seguito precisato.

Il figlio che aziona in giudizio un diritto del genitore, del quale afferma essere erede “ab intestato”, ove non sia stato contestato il rapporto di discendenza con il “de cuius” (ma, come nella specie, soltanto lo status di erede), non deve ulteriormente dimostrare, al fine di dare prova della sua legittimazione ad agire, l’esistenza di decesso di A.C.. In quanto figlia del de cuius A.C., A.A. è perciò in possesso del titolo legale che le conferisce il diritto di successione; e l’esercizio stesso dell’azione, per la soddisfazione di un diritto di credito da risarcimento del danno, del quale si assume fosse titolare il de cuius A.C., in quanto parte del giudizio presupposto di cui si lamenta la durata non ragionevole, è di per sè atto idoneo a ritenere l’avvenuta accettazione tacita dell’eredità, quale erede per successione legittima, così integrandosi la legittimazione attiva dell’attrice, per la coincidenza tra soggetto che ha agito in giudizio e soggetto che si è affermato titolare del diritto controverso (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22223 del 20/10/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21288 del 14/10/2011; ma arg., anche da Cass. Sez. U., Sentenza n. 12065 del 29/05/2014).

Conseguentemente, il decreto impugnato va cassato con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che deciderà la causa nel merito attenendosi all’enunciato principio. Al giudice di rinvio è rimesso, altresì, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3, di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio

2017

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