Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30159 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30159

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.G. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in Roma, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avvocato MOBILIA

FABRIZIO, giusta mandato speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. Cron. 1150/2010 della CORTE D’APPELLO di

CATANIA dell’8/01/2009, depositato il 24/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con il decreto impugnato la Corte di merito ha accolto la domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 proposta dai ricorrenti, in proprio e quali eredi di B.P. e V. R.;

che contro il decreto le parti attrici hanno proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo con il quale denunciano violazione e falsa applicazione di norme di diritto e relativo vizio di motivazione in ordine alla liquidazione delle spese;

che l’Amministrazione intimata non ha svolto difese;

che, nei termini di cui all’art. 378 c.p.c. parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che la presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio;

che il motivo è fondato poichè, stante il valore della causa (indennizzo attribuito pari a Euro 13.333,00), l’ammontare dei diritti liquidati (Euro 150,00) è inferiore alla somma (determinata sulla base dei minimi tariffari) che questa Corte liquida in sede di decisione ex art. 384 c.p.c.;

che l’accoglimento del motivo comporta la cassazione del decreto limitatamente alla parte relativa alle spese e la causa può essere decisa nel merito, sussistendone i presupposti, mediante attribuzione degli accessori a far data dalla domanda;

che l’esito complessivo della lite induce il Collegio a dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità in ragione di 2/3.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere ai ricorrenti le spese del giudizio: che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 794,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario; che compensa in misura di 2/3 per il giudizio di legittimità, gravando l’Amministrazione del residuo 1/3 e che determina per l’intero in Euro 525,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile – 1, il 7 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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